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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 gennaio 2023

Cassazione n. 05212/2023

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 14185/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, via [OSCURATO:PERSONA] 29, presso gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresentano e difendono -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, via [OSCURATO:PERSONA] 42, presso lo studio degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentanoe difendono -controricorrente - avverso la sentenza n. 4876/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 06 /1 1 /2017 R.G.N.

Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.14185/2018 Cron.

Rep.

Ud.25/01/2023 CC 3342/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. la Corte d’appello di Roma, con la sentenza n. 4876/17 del 6.11.2017, pronunciando sull’impugnazione proposta dall’INPS nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione emessa tra le parti dal Tribunale diVelletri, confermava la pronuncia di prime cure che aveva riconosciuto in favore della lavoratrice il diritto a ottenere le differenze retributive per il periodo dal 1/ 7 /200 7 al 31/ 5 /20 12 (data di cessazione del servizio) in relazione alle mansioni svolte , corrispondenti alla categoria C, posizione economica C1, superiori rispetto all’inquadramento formale in A, posizione economica A2, c.c.n.l.

EPNE 2006/2009 , relativo al personale non dirigente del [OSCURATO:PERSONA] non Economici per il quadriennio normativo 2006/2009 e biennio economico 2006/2007, sottoscritto il 1° ottobre 2007;

2. la Corte territoriale, dopo aver evidenziato che in forza di sentenza del Tribunale di Velletri n. 3469 del 30.11.2010, passata in giudicato, l’appellata aveva già ottenuto il riconoscimento dell’espletamento di mansioni superiori di livello C, nel periodo 1.1.2002/30.6.2007, con le correlate differenze retributive, osservava che l’istruttoria testimoniale aveva univocamente dimostrato lo svolgimento, anchenel successivo periodo 1.7.2007/ 31.5.2012 , delle medesime mansioni, il cui contenuto non era rimasto depauperato per effetto dell’ avvenut o riassetto organizzativo del 2009, con accentramento nella sede regionale di taluni adempimenti della sede di Velletri, donde la correttezza delle conclusioni attinte dal primo giudice, il quale aveva ritenuto «non mutate» le mansioni dell a Pennacchini; ferma la sussumibilità delle mansioni espletate fino al giugno 2007 nel livello C alla stregua del giudicato, anche per il periodo successivo esse potevano ricondursi al livello C del c.c.n.l.

EPNE 2006/2009, applicabile ratione temporis , l a cui declaratoria contrattuale, debitamente riportata in sentenza , lasciava inferire la piena corrispondenza con le incombenze enunciate nel ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. il cui svolgimento era stato confermato dalle deposizioni dei testi escussi;

3. per la cassazione della sentenza di appello ricorre l’INPS prospettando due motivi di ricorso, resistiti con controricorso dalla lavoratriceassistito da memoria.

Considerato che:

1. con il primo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2-27 e 52 d.lgs. n. 165/2001 e dell’allegato A del c.c.n.l. 2006/2009 , cit. ; l’INPS censura la sentenza impugnata per aver fondato il diritto della ricorrente sulla base di un erroneo convincimento in merito alla prosecuzione (inalterata) delle mansioni della Pennacchini anche dopo il riassetto organizzativo del 2009, di cui alla determina commissariale n. 140 del 29.12.2008, in forza del quale molte funzioni erano state accentrate nella sede regionale; la Corte d’appello, male interpretando gli esitiistruttori, aveva ritenuto persistente il «processo gestione flussi contabili» che , invece, non sopravviveva più nella sede di Velletri , cui residuavano solo attività di implementazione informatica e aggiornamento dei dati contabili , con esclusione, quin d i, della «responsabilità di gestione dei risultati dell’intero processo » , propria del personale Area C, non più esistentein loco;2. il ricorso presenta plurimi profili di inammissibilità, perché, al di là della formulazione della rubrica, finisce per sollecitare questa Corte a sostituirsi al giudice di merito nella valutazione delle risultanze processuali; come evidenziato nello storico di lite, la sentenza gravata è tutta incentrata sull’esistenza di un giudicato , che aveva accertato l’esercizio di mansioni superiori di livello C fino al 30.6.2007, e sulla verifica, anche nel periodo successivo 1.7.2007/31.5.2012, di mansioni di analogo contenuto qualitativo , senza che in contrario avesse inciso il riassetto organizzativo dell’ente( che aveva « investito solo parzialmente l’agenzia di Velletri»), non idoneo a interferire con le modalità di espletamento dell’attività della Pennacchini, le cui incombenze, enumerate al n. 11 del ricorso introduttivo, erano rimaste confermate dai testi, talché rientravano , anche dopo il 1° luglio 2007,nella declaratoria del livello C del c.c.n.l., cit.;

3. tale declaratoria comprende , invero, «i lavoratori strutturalmente inseriti nei processi produttivi e nei sistemi di erogazione dei servizi, che assicurano il presidio di importanti e diversi processi, ai fini del raggiungimento degli obiettivi stabiliti, assicurando la qualità dei servizi e dei risultati, la circolarità delle comunicazioni, l’integrazione/facilitazione dei processi, la consulenza specialistica, l’ottimizzazione delle risorse affidate, anche attraverso la responsabilità diretta di moduli e strutture organizzative» (c.c.n.l. 2006-2009, Allegato A);

4. pronunciando in fattispecie sostanzialmente analoga , questa Corte ha già evidenziato che l'individuazione del "processo" e delle sue "fasi", rilevante perché alla stessa si ricollega il diverso grado di complessità delle mansioni collocate in aree distinte (C, B o A ) e, all'interno dell'area, su posizioni economiche diverse, implica un accertamento di fatto relativo all'articolazione delle strutture e dei servizi in cui il dipendente è chiamato ad operare (Cass. n. 28759/2018), sicché dello stesso il ricorrente si può dolere nel giudizio di legittimità nei soli limiti fissati dall'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., nel testo modificato dal d.l. n. 83/2012 applicabile alla fattispecie ratione temporis (la sentenza impugnata è stata depositata in data 6.7.2017);

5. occorre, quindi, che «nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extra-testuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie» (Cass. n. 26616/2019;Cass.

S.U. n. 8053/2014);

6. orbene, il motivo di ricorso, con il quale si addebita alla Corte territoriale di non avere valutato la determinazione commissariale n. 140 del 29.12.2008 e la circolare Inps n. 37/2009, concernenti l'organizzazione dell'ente e la ridefinizione del processo “gestioneflussi contabili”, anche a voler prescindere dall’esclusivo riferimento della rubrica all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., non rispetta gli oneri sopra indicati ed esula dai limiti del riformulato art. 360 n. 5 cod. proc. civ. perché il fatto storico, ossia l'esistenza di un processo produttivo affidato alla responsabilità della Pennacchini, risulta esaminato dal giudice d'appelloil quale, dopo aver riportato la declaratoria del livello C, conclude nel senso che «le m a nsioni descritt e nel ricorso, confermate da entrambi i testi escussi, sonoesattamente sussumibili nella declaratoria di cui sopra»;

7. la censura , laddove propone una rilettura del compendio istruttorio che tenga conto del riassetto organizzativo di cui alle circolari e determinazioni commissariali su cit . , in tal guisa contrapponendo all’accertamento del fatto storico effettuato dal giudice dell'appello un diverso apprezzamento, conforme alle allegazioni di parte, si converte, in definitiva, in un ’ inammissib ile richiesta di riesame del meritoprecluso in questa sede di legittimità ;

8. con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 9 del c.c.n.l. 2006 - 2009 (ivi compreso l’allegato A), in relazione all’art. 63 comma 5 d.lgs. n. 165/2001 , nonché dell’art. 52 del d.lgs. n. 165/2001; secondo il ricorrente il c.c.n.l. 2006/2009 , applicabile ratione temporis, aveva introdotto un nuovo sistema di classificazione del personale, strutturato unicamente in tre macroaree (A, B e C), per livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacità; dall’esame delle suddette declaratorie emerge che per il periodo 2005/2009 vi sarebbe stata violazione del quadro negoziale di riferimento essendosi riconosciuto lo svolgimento delle mansioni superiori C1 senza tener conto che la lavoratrice apparteneva all’area A2 e che, pertanto, in base all’art. 9 del c.c.n.l. di riferimento (secondo cui « si considerano mansioni immediatamente superiori quelle proprie dell’area immediatamente superiore») la predetta poteva aspirare solo alle differenze retributive in ragione del passaggio alla superiore Area B, e non alla C1, come erroneamente ritenuto dal giudice d’appello;

9. il motivo non è fondato; con giurisprudenza consolidata (v. tra le più recenti Cass. 31 ottobre 2019, n. 28112; Cass. 24 gennaio 2019, n. 2102; Cass. 29 novembre 2016, n. 24266 e in fattispecie del tutto analoghe alla presente, Cass. n. 33135 del 2019 , cit. , e Cass. 20 novembre 2019, n. 30232) dalla quale non vi è ragione di discostarsi, non fornendo il ricorrente elementi per mutare orientamento, questa Corte ha affermato che, in materia di pubblico impiego contrattualizzato, lo svolgimento di fatto di mansioni proprie di una qualifica –anche non immediatamente – superiore a quella di inquadramento formale comporta in ogni caso, in forza del disposto dell’art. 52, comma 5, d.lgs. del 30 marzo 2001, n. 165, il diritto alla retribuzione propria di detta qualifica superiore;

10. ta le diritto non è condizionato alla legittimità dell’assegnazione delle mansioni o alle previsioni dei contratti collettivi, né all’operativa del nuovo sistema di classificazione del personale introdotto dalla contrattazione collettiva (c.c.n.l.

EPNE 2006/2009), posto che una diversa interpretazione sarebbe contraria all’intento del legislatore di assicurare comunque al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, in ossequio al principio di cui all’art. 36 Cost.;

11. pertanto, deve essere disattesa la deduzione del ricorrente che sollecita un’interpretazione della disciplina delle mansioni superiori svolte di fatto (art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001) che limiti il riconoscimento delle differenze retributive al solo svolgimento delle mansioni «immediatamente superiori», facendo in ciò riferimento all’art. 24 del c.c.n.l. enti pubblici economici 1998/2001e all’art. 9 del c.c.n.l. enti pubblici non economici 2006/2009, in quanto ciò contrasterebbe, anche nell’ambito del rapporto di impiego pubblico privatizzato, con i principi di cui agli artt. 36, 97 e 98 Cost. ( sul punto v.

Cass. n. 1496/2022);

12. il ricorso va quindi rigettato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con la distrazione ex art. 93 cod. proc. civ. a favore dei difensori della controricorrente, avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dichiaratisi antistatari.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 200,00 per esborsi e in euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15% da corrispondersi agli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], antistatari.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato par

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 14185/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, via [OSCURATO:PERSONA] 29, presso gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresentano e difendono -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, via [OSCURATO:PERSONA] 42, presso lo studio degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentanoe difendono -controricorrente - avverso la sentenza n. 4876/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 06 /1 1 /2017 R.G.N. Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.14185/2018 Cron. Rep. Ud.25/01/2023 CC 3342/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. la Corte d’appello di Roma, con la sentenza n. 4876/17 del 6.11.2017, pronunciando sull’impugnazione proposta dall’INPS nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione emessa tra le parti dal Tribunale diVelletri, confermava la pronuncia di prime cure che aveva riconosciuto in favore della lavoratrice il diritto a ottenere le differenze retributive per il periodo dal 1/ 7 /200 7 al 31/ 5 /20 12 (data di cessazione del servizio) in relazione alle mansioni svolte , corrispondenti alla categoria C, posizione economica C1, superiori rispetto all’inquadramento formale in A, posizione economica A2, c.c.n.l. EPNE 2006/2009 , relativo al personale non dirigente del [OSCURATO:PERSONA] non Economici per il quadriennio normativo 2006/2009 e biennio economico 2006/2007, sottoscritto il 1° ottobre 2007; 2. la Corte territoriale, dopo aver evidenziato che in forza di sentenza del Tribunale di Velletri n. 3469 del 30.11.2010, passata in giudicato, l’appellata aveva già ottenuto il riconoscimento dell’espletamento di mansioni superiori di livello C, nel periodo 1.1.2002/30.6.2007, con le correlate differenze retributive, osservava che l’istruttoria testimoniale aveva univocamente dimostrato lo svolgimento, anchenel successivo periodo 1.7.2007/ 31.5.2012 , delle medesime mansioni, il cui contenuto non era rimasto depauperato per effetto dell’ avvenut o riassetto organizzativo del 2009, con accentramento nella sede regionale di taluni adempimenti della sede di Velletri, donde la correttezza delle conclusioni attinte dal primo giudice, il quale aveva ritenuto «non mutate» le mansioni dell a Pennacchini; ferma la sussumibilità delle mansioni espletate fino al giugno 2007 nel livello C alla stregua del giudicato, anche per il periodo successivo esse potevano ricondursi al livello C del c.c.n.l. EPNE 2006/2009, applicabile ratione temporis , l a cui declaratoria contrattuale, debitamente riportata in sentenza , lasciava inferire la piena corrispondenza con le incombenze enunciate nel ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. il cui svolgimento era stato confermato dalle deposizioni dei testi escussi; 3. per la cassazione della sentenza di appello ricorre l’INPS prospettando due motivi di ricorso, resistiti con controricorso dalla lavoratriceassistito da memoria. Considerato che: 1. con il primo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2-27 e 52 d.lgs. n. 165/2001 e dell’allegato A del c.c.n.l. 2006/2009 , cit. ; l’INPS censura la sentenza impugnata per aver fondato il diritto della ricorrente sulla base di un erroneo convincimento in merito alla prosecuzione (inalterata) delle mansioni della Pennacchini anche dopo il riassetto organizzativo del 2009, di cui alla determina commissariale n. 140 del 29.12.2008, in forza del quale molte funzioni erano state accentrate nella sede regionale; la Corte d’appello, male interpretando gli esitiistruttori, aveva ritenuto persistente il «processo gestione flussi contabili» che , invece, non sopravviveva più nella sede di Velletri , cui residuavano solo attività di implementazione informatica e aggiornamento dei dati contabili , con esclusione, quin d i, della «responsabilità di gestione dei risultati dell’intero processo » , propria del personale Area C, non più esistentein loco;2. il ricorso presenta plurimi profili di inammissibilità, perché, al di là della formulazione della rubrica, finisce per sollecitare questa Corte a sostituirsi al giudice di merito nella valutazione delle risultanze processuali; come evidenziato nello storico di lite, la sentenza gravata è tutta incentrata sull’esistenza di un giudicato , che aveva accertato l’esercizio di mansioni superiori di livello C fino al 30.6.2007, e sulla verifica, anche nel periodo successivo 1.7.2007/31.5.2012, di mansioni di analogo contenuto qualitativo , senza che in contrario avesse inciso il riassetto organizzativo dell’ente( che aveva « investito solo parzialmente l’agenzia di Velletri»), non idoneo a interferire con le modalità di espletamento dell’attività della Pennacchini, le cui incombenze, enumerate al n. 11 del ricorso introduttivo, erano rimaste confermate dai testi, talché rientravano , anche dopo il 1° luglio 2007,nella declaratoria del livello C del c.c.n.l., cit.; 3. tale declaratoria comprende , invero, «i lavoratori strutturalmente inseriti nei processi produttivi e nei sistemi di erogazione dei servizi, che assicurano il presidio di importanti e diversi processi, ai fini del raggiungimento degli obiettivi stabiliti, assicurando la qualità dei servizi e dei risultati, la circolarità delle comunicazioni, l’integrazione/facilitazione dei processi, la consulenza specialistica, l’ottimizzazione delle risorse affidate, anche attraverso la responsabilità diretta di moduli e strutture organizzative» (c.c.n.l. 2006-2009, Allegato A); 4. pronunciando in fattispecie sostanzialmente analoga , questa Corte ha già evidenziato che l'individuazione del "processo" e delle sue "fasi", rilevante perché alla stessa si ricollega il diverso grado di complessità delle mansioni collocate in aree distinte (C, B o A ) e, all'interno dell'area, su posizioni economiche diverse, implica un accertamento di fatto relativo all'articolazione delle strutture e dei servizi in cui il dipendente è chiamato ad operare (Cass. n. 28759/2018), sicché dello stesso il ricorrente si può dolere nel giudizio di legittimità nei soli limiti fissati dall'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., nel testo modificato dal d.l. n. 83/2012 applicabile alla fattispecie ratione temporis (la sentenza impugnata è stata depositata in data 6.7.2017); 5. occorre, quindi, che «nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extra-testuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie» (Cass. n. 26616/2019;Cass. S.U. n. 8053/2014); 6. orbene, il motivo di ricorso, con il quale si addebita alla Corte territoriale di non avere valutato la determinazione commissariale n. 140 del 29.12.2008 e la circolare Inps n. 37/2009, concernenti l'organizzazione dell'ente e la ridefinizione del processo “gestioneflussi contabili”, anche a voler prescindere dall’esclusivo riferimento della rubrica all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., non rispetta gli oneri sopra indicati ed esula dai limiti del riformulato art. 360 n. 5 cod. proc. civ. perché il fatto storico, ossia l'esistenza di un processo produttivo affidato alla responsabilità della Pennacchini, risulta esaminato dal giudice d'appelloil quale, dopo aver riportato la declaratoria del livello C, conclude nel senso che «le m a nsioni descritt e nel ricorso, confermate da entrambi i testi escussi, sonoesattamente sussumibili nella declaratoria di cui sopra»; 7. la censura , laddove propone una rilettura del compendio istruttorio che tenga conto del riassetto organizzativo di cui alle circolari e determinazioni commissariali su cit . , in tal guisa contrapponendo all’accertamento del fatto storico effettuato dal giudice dell'appello un diverso apprezzamento, conforme alle allegazioni di parte, si converte, in definitiva, in un ’ inammissib ile richiesta di riesame del meritoprecluso in questa sede di legittimità ; 8. con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 9 del c.c.n.l. 2006 - 2009 (ivi compreso l’allegato A), in relazione all’art. 63 comma 5 d.lgs. n. 165/2001 , nonché dell’art. 52 del d.lgs. n. 165/2001; secondo il ricorrente il c.c.n.l. 2006/2009 , applicabile ratione temporis, aveva introdotto un nuovo sistema di classificazione del personale, strutturato unicamente in tre macroaree (A, B e C), per livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacità; dall’esame delle suddette declaratorie emerge che per il periodo 2005/2009 vi sarebbe stata violazione del quadro negoziale di riferimento essendosi riconosciuto lo svolgimento delle mansioni superiori C1 senza tener conto che la lavoratrice apparteneva all’area A2 e che, pertanto, in base all’art. 9 del c.c.n.l. di riferimento (secondo cui « si considerano mansioni immediatamente superiori quelle proprie dell’area immediatamente superiore») la predetta poteva aspirare solo alle differenze retributive in ragione del passaggio alla superiore Area B, e non alla C1, come erroneamente ritenuto dal giudice d’appello; 9. il motivo non è fondato; con giurisprudenza consolidata (v. tra le più recenti Cass. 31 ottobre 2019, n. 28112; Cass. 24 gennaio 2019, n. 2102; Cass. 29 novembre 2016, n. 24266 e in fattispecie del tutto analoghe alla presente, Cass. n. 33135 del 2019 , cit. , e Cass. 20 novembre 2019, n. 30232) dalla quale non vi è ragione di discostarsi, non fornendo il ricorrente elementi per mutare orientamento, questa Corte ha affermato che, in materia di pubblico impiego contrattualizzato, lo svolgimento di fatto di mansioni proprie di una qualifica –anche non immediatamente – superiore a quella di inquadramento formale comporta in ogni caso, in forza del disposto dell’art. 52, comma 5, d.lgs. del 30 marzo 2001, n. 165, il diritto alla retribuzione propria di detta qualifica superiore; 10. ta le diritto non è condizionato alla legittimità dell’assegnazione delle mansioni o alle previsioni dei contratti collettivi, né all’operativa del nuovo sistema di classificazione del personale introdotto dalla contrattazione collettiva (c.c.n.l. EPNE 2006/2009), posto che una diversa interpretazione sarebbe contraria all’intento del legislatore di assicurare comunque al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, in ossequio al principio di cui all’art. 36 Cost.; 11. pertanto, deve essere disattesa la deduzione del ricorrente che sollecita un’interpretazione della disciplina delle mansioni superiori svolte di fatto (art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001) che limiti il riconoscimento delle differenze retributive al solo svolgimento delle mansioni «immediatamente superiori», facendo in ciò riferimento all’art. 24 del c.c.n.l. enti pubblici economici 1998/2001e all’art. 9 del c.c.n.l. enti pubblici non economici 2006/2009, in quanto ciò contrasterebbe, anche nell’ambito del rapporto di impiego pubblico privatizzato, con i principi di cui agli artt. 36, 97 e 98 Cost. ( sul punto v. Cass. n. 1496/2022); 12. il ricorso va quindi rigettato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con la distrazione ex art. 93 cod. proc. civ. a favore dei difensori della controricorrente, avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dichiaratisi antistatari. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 200,00 per esborsi e in euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15% da corrispondersi agli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], antistatari. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato par
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