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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30980/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che ne ha confermato la condanna per il reato di bancarotta fraudolenta documentale; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che denuncia vizio di motivazione in punto di riconducibilità del fatto all'imputato, in realtà esente da responsabilità perché le scritture contabili erano tenute dal commercialista che non le ha riconsegnate all'amministratore perché insolvente nel pagamento della parcella, è riproduttivo di profili di censura già disattesi dal giudice di merito con adeguata motivazione ed è manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui: "In tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'imprenditore non è esente da responsabilità nel caso in cui affidi la contabilità dell'impresa a soggetti forniti di specifiche cognizioni tecniche in quanto, non essendo egli esonerato dall'obbligo di vigilare e controllare le attività svolte dai delegati, sussiste una presunzione semplice, superabile solo con una rigorosa prova contraria, che i dati siano trascritti secondo le indicazioni fornite dal titolare dell'impresa" (cfr. tra le ultime Sez. 5, n. 36870 del 30/11/2020, Rv. 280133 - 01, tutti i precedenti conformi); Considerato che il secondo motivo di ricorso, che lamenta la mancata riduzione della durata della pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici, è manifestamente infondato, dato che la durata di quella pena è fissa per legge; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M12 AGO 2026 IL FUNZIONIs GP rDIZI A RIO Valonfin. • Orovanni

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che ne ha confermato la condanna per il reato di bancarotta fraudolenta documentale; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che denuncia vizio di motivazione in punto di riconducibilità del fatto all'imputato, in realtà esente da responsabilità perché le scritture contabili erano tenute dal commercialista che non le ha riconsegnate all'amministratore perché insolvente nel pagamento della parcella, è riproduttivo di profili di censura già disattesi dal giudice di merito con adeguata motivazione ed è manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui: "In tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'imprenditore non è esente da responsabilità nel caso in cui affidi la contabilità dell'impresa a soggetti forniti di specifiche cognizioni tecniche in quanto, non essendo egli esonerato dall'obbligo di vigilare e controllare le attività svolte dai delegati, sussiste una presunzione semplice, superabile solo con una rigorosa prova contraria, che i dati siano trascritti secondo le indicazioni fornite dal titolare dell'impresa" (cfr. tra le ultime Sez. 5, n. 36870 del 30/11/2020, Rv. 280133 - 01, tutti i precedenti conformi); Considerato che il secondo motivo di ricorso, che lamenta la mancata riduzione della durata della pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici, è manifestamente infondato, dato che la durata di quella pena è fissa per legge; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M12 AGO 2026 IL FUNZIONIs GP rDIZI A RIO Valonfin. • Orovanni
Sentenza Cassazione n. 30980/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris