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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 luglio 2025

Cassazione n. 34966/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

2026 della Corte di Appello di Milanovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] atto che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza lapresenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale ai sensidell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.;lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano ha integralmenteconfermato la pronuncia di condanna emessa in data 24 luglio 2025 dal Giudicedell’udienza preliminare del Tribunale di Milano nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ElWahbi, per i reati di cui agli artt. 110-628 e 582-585 cod. pen.2.

Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo delproprio difensore, articolando un unico motivo di impugnazione, con cui lamenta,sotto il profilo della violazione di legge processuale, la nullità del giudizio di appelloe la compressione del diritto di difesa conseguenti alla mancata tempestivatrasmissione da parte dell’Amministrazione penitenziaria della nomina di nuovodifensore con revoca del precedente e alla decisione dei giudici di appello(informati di ciò mentre erano già riuniti in camera di consiglio, dopo unadiscussione celebrata con la presenza del difensore già revocato) di ignorare lamutata composizione della difesa e di procedere comunque a sentenza.3.

Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod.proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato.2.

La Corte territoriale ha dato atto che:- il giorno 25 marzo 2026, la trattazione è avvenuta in forma orale, per larichiesta avanzata tempestivamente dall’allora difensore;- in aula era presente, in stato di restrizione e assistito da interprete di linguamadre araba, l’imputato, che ha reso spontanee dichiarazioni, rinunciando poi atrattenersi e a presenziare alla lettura del dispositivo;- era altresì presente il difensore revocato il giorno precedente, avv. [OSCURATO:PERSONA]Patrizi [OSCURATO:PERSONA], che ha illustrato i motivi di gravame, insistendo perl’accoglimento;- mentre il Collegio giudicante, a seguito della conclusione dell’udienzapartecipata, si era ritirato in camera di consiglio, è pervenuta dalla Cancelleria ladichiarazione in data 24 marzo 2026 di nomina di nuovo difensore (avv. [OSCURATO:PERSONA]Colnago), con revoca del precedente, trasmessa l’indomani alle 11:40;- l’imputato non aveva fatto alcun riferimento in udienza a tale dichiarazione,«di fatto rimettendosi – comunque assente il nuovo difensore – alla difesa dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], intervenuta di persona».3.

Da un lato, premesso che non sussistono irregolarità quanto alla fissazionedell’udienza e alla notifica al precedente difensore (Sez.

U, n. 24630 del26/03/2015, Maritan, Rv. 263600-01), il Collegio condivide quanto affermato inuna vicenda processuale in larga parte sovrapponibile a quella che qui occupa: «ladecisione della Corte di appello di proseguire nel giudizio, ritenendo idoneal’assistenza garantita dal difensore revocato, pur se non corretta sotto il profilodella motivazione giuridica, non ha determinato alcuna nullità per violazionedell’art. 178, lett. c), cod. proc. pen.L’art. 107 cod. proc. pen. stabilisce testualmente che “3.

La rinuncia non haeffetto finché la parte non risulti assistita da un nuovo difensore di fiducia o da undifensore di ufficio e non sia decorso il termine eventualmente concesso a normadell’articolo 108.

4. La disposizione del comma 3 si applica anche nel caso direvoca”.Nel caso di specie la Corte di appello ha ritenuto che la nomina formulatadall’interessato, presente all’udienza, non fosse idonea a far ritenere la parte giàassistita dal nuovo difensore, stante l’assenza di quest’ultimo.Si tratta di un’affermazione non condivisibile, posto che la nomina del nuovodifensore era stata correttamente eseguita mediante dichiarazione resa all’autoritàprocedente, ai sensi dell’art. 96, comma 2, cod. pen.Quanto detto comporta che non avrebbe potuto trovare applicazione ildisposto dell’art. 107, comma 4, cod. proc. pen. che, per la sola ipotesi di revocacui non segua la nuova nomina del difensore di fiducia, onera il precedentedifensore di proseguire nell’assistenza.Ne consegue che la Corte di appello, preso atto della revoca e dellacontestuale nuova nomina, avrebbe potuto ugualmente procedere alla trattazionedel giudizio, tuttavia, a fronte della mancanza del nuovo difensore di fiduciaavrebbe dovuto nominare un sostituto d’ufficio, ex art. 97, comma 4, cod. proc.pen.Il vizio procedurale in cui è incorsa la Corte di appello, pertanto, attieneesclusivamente all’aver omesso di procedere con la nomina del sostituto d’ufficio,ritenendo che la difesa dovesse essere garantita dal difensore revocato che,peraltro, ha partecipato all'udienza e ha formulato le proprie conclusioni.Nel momento in cui il difensore revocato, pur non essendo a ciò obbligato, hagarantito l’assistenza al ricorrente, il giudizio si è correttamente svolto, proprioperché il diritto di difesa è stato adeguatamente garantito.Il fatto che l’assistenza difensiva sia stata prestata dal difensore già revocatonon dà luogo a nullità, posto che la revoca non comporta alcuna forma diincompatibilità rispetto alla temporanea prosecuzione del mandato difensivo,come, del resto, espressamente attestato dalla regola dettata dall’art. 107, comma4, cod. proc. pen.Né a diverse conclusioni può condurre il fatto che, ove avesse proceduto allanomina di un sostituto d'ufficio, la Corte di appello avrebbe dovuto attingereall’elenco dei difensori d'ufficio.Per consolidata giurisprudenza, infatti, la nomina quale sostituto d'ufficio diun difensore immediatamente reperibile e senza il rispetto delle regole chepresiedono a tale designazione non determina alcuna nullità, posto che nonincidono sull’effettività dell’assistenza difensiva (Sez. 1, n. 56347 del 04/07/2017,Pere, Rv.271907-01).Infine, deve rilevarsi come sia del tutto infondata la tesi difensiva secondo cuila Corte di appello, a fronte dell’intervenuta nuova nomina, avrebbe dovutosoprassedere alla trattazione del giudizio, disponendo una breve sospensione alfine di contattare il nuovo difensore di fiducia.Tale modus procedendi, invero, non trova alcun aggancio normativo, essendoinvece codificata la regola inversa, secondo cui se l’interessato non provvede ainformare tempestivamente il nuovo difensore e, comunque, se questi non èpresente al compimento dell’attività processuale già ritualmente fissata, il giudiceche procede non ha alcun onere di differire, sia pur brevemente, il compimentodell’atto, dovendo unicamente garantire l’assistenza difensiva» (così,condivisibilmente, Sez. 6, n. 3938 del 19/01/2026, Matovic, Rv. 289189-01).4.

Nel caso di specie, può ulteriormente sottolinearsi come debba escludersiche – come, viceversa, opinato dalla difesa – la comunicazione da partedell’Amministrazione penitenziaria sia stata intempestiva, avuto riguardo allatempistica sopra accennata, e che il ricorrente non abbia responsabilità sue proprienella vicenda processuale (asseritamente da ricondursi «ad un problema dicomprensione giuridica e processuale nonché ad un problema linguistico»), nonsolo avuto riguardo al brevissimo lasso di tempo intercorso tra la nomina/revocae la celebrazione dell’udienza (e, anzi, alla sua conclusione, con riserva di decisionein camera di consiglio), ma anche all’inerzia nelle comunicazioni a lui spettanti alnuovo e al precedente difensore e alla passiva presenza all’udienza stessa, purassistito da un interprete (giacché il fatto che il patrocinio tecnico era affidato soloal legale appena revocato – e fors’anche inconsapevole del venir meno delmandato professionale – costituiva una circostanza di immediata percepibilità).5.

Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato e il ricorrente condannato, aisensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 15 settembre 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteAlessandro [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2026 della Corte di Appello di Milanovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] atto che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza lapresenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale ai sensidell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.;lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano ha integralmenteconfermato la pronuncia di condanna emessa in data 24 luglio 2025 dal Giudicedell’udienza preliminare del Tribunale di Milano nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ElWahbi, per i reati di cui agli artt. 110-628 e 582-585 cod. pen.2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo delproprio difensore, articolando un unico motivo di impugnazione, con cui lamenta,sotto il profilo della violazione di legge processuale, la nullità del giudizio di appelloe la compressione del diritto di difesa conseguenti alla mancata tempestivatrasmissione da parte dell’Amministrazione penitenziaria della nomina di nuovodifensore con revoca del precedente e alla decisione dei giudici di appello(informati di ciò mentre erano già riuniti in camera di consiglio, dopo unadiscussione celebrata con la presenza del difensore già revocato) di ignorare lamutata composizione della difesa e di procedere comunque a sentenza.3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod.proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. La Corte territoriale ha dato atto che:- il giorno 25 marzo 2026, la trattazione è avvenuta in forma orale, per larichiesta avanzata tempestivamente dall’allora difensore;- in aula era presente, in stato di restrizione e assistito da interprete di linguamadre araba, l’imputato, che ha reso spontanee dichiarazioni, rinunciando poi atrattenersi e a presenziare alla lettura del dispositivo;- era altresì presente il difensore revocato il giorno precedente, avv. [OSCURATO:PERSONA]Patrizi [OSCURATO:PERSONA], che ha illustrato i motivi di gravame, insistendo perl’accoglimento;- mentre il Collegio giudicante, a seguito della conclusione dell’udienzapartecipata, si era ritirato in camera di consiglio, è pervenuta dalla Cancelleria ladichiarazione in data 24 marzo 2026 di nomina di nuovo difensore (avv. [OSCURATO:PERSONA]Colnago), con revoca del precedente, trasmessa l’indomani alle 11:40;- l’imputato non aveva fatto alcun riferimento in udienza a tale dichiarazione,«di fatto rimettendosi – comunque assente il nuovo difensore – alla difesa dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], intervenuta di persona».3. Da un lato, premesso che non sussistono irregolarità quanto alla fissazionedell’udienza e alla notifica al precedente difensore (Sez. U, n. 24630 del26/03/2015, Maritan, Rv. 263600-01), il Collegio condivide quanto affermato inuna vicenda processuale in larga parte sovrapponibile a quella che qui occupa: «ladecisione della Corte di appello di proseguire nel giudizio, ritenendo idoneal’assistenza garantita dal difensore revocato, pur se non corretta sotto il profilodella motivazione giuridica, non ha determinato alcuna nullità per violazionedell’art. 178, lett. c), cod. proc. pen.L’art. 107 cod. proc. pen. stabilisce testualmente che “3. La rinuncia non haeffetto finché la parte non risulti assistita da un nuovo difensore di fiducia o da undifensore di ufficio e non sia decorso il termine eventualmente concesso a normadell’articolo 108. 4. La disposizione del comma 3 si applica anche nel caso direvoca”.Nel caso di specie la Corte di appello ha ritenuto che la nomina formulatadall’interessato, presente all’udienza, non fosse idonea a far ritenere la parte giàassistita dal nuovo difensore, stante l’assenza di quest’ultimo.Si tratta di un’affermazione non condivisibile, posto che la nomina del nuovodifensore era stata correttamente eseguita mediante dichiarazione resa all’autoritàprocedente, ai sensi dell’art. 96, comma 2, cod. pen.Quanto detto comporta che non avrebbe potuto trovare applicazione ildisposto dell’art. 107, comma 4, cod. proc. pen. che, per la sola ipotesi di revocacui non segua la nuova nomina del difensore di fiducia, onera il precedentedifensore di proseguire nell’assistenza.Ne consegue che la Corte di appello, preso atto della revoca e dellacontestuale nuova nomina, avrebbe potuto ugualmente procedere alla trattazionedel giudizio, tuttavia, a fronte della mancanza del nuovo difensore di fiduciaavrebbe dovuto nominare un sostituto d’ufficio, ex art. 97, comma 4, cod. proc.pen.Il vizio procedurale in cui è incorsa la Corte di appello, pertanto, attieneesclusivamente all’aver omesso di procedere con la nomina del sostituto d’ufficio,ritenendo che la difesa dovesse essere garantita dal difensore revocato che,peraltro, ha partecipato all'udienza e ha formulato le proprie conclusioni.Nel momento in cui il difensore revocato, pur non essendo a ciò obbligato, hagarantito l’assistenza al ricorrente, il giudizio si è correttamente svolto, proprioperché il diritto di difesa è stato adeguatamente garantito.Il fatto che l’assistenza difensiva sia stata prestata dal difensore già revocatonon dà luogo a nullità, posto che la revoca non comporta alcuna forma diincompatibilità rispetto alla temporanea prosecuzione del mandato difensivo,come, del resto, espressamente attestato dalla regola dettata dall’art. 107, comma4, cod. proc. pen.Né a diverse conclusioni può condurre il fatto che, ove avesse proceduto allanomina di un sostituto d'ufficio, la Corte di appello avrebbe dovuto attingereall’elenco dei difensori d'ufficio.Per consolidata giurisprudenza, infatti, la nomina quale sostituto d'ufficio diun difensore immediatamente reperibile e senza il rispetto delle regole chepresiedono a tale designazione non determina alcuna nullità, posto che nonincidono sull’effettività dell’assistenza difensiva (Sez. 1, n. 56347 del 04/07/2017,Pere, Rv.271907-01).Infine, deve rilevarsi come sia del tutto infondata la tesi difensiva secondo cuila Corte di appello, a fronte dell’intervenuta nuova nomina, avrebbe dovutosoprassedere alla trattazione del giudizio, disponendo una breve sospensione alfine di contattare il nuovo difensore di fiducia.Tale modus procedendi, invero, non trova alcun aggancio normativo, essendoinvece codificata la regola inversa, secondo cui se l’interessato non provvede ainformare tempestivamente il nuovo difensore e, comunque, se questi non èpresente al compimento dell’attività processuale già ritualmente fissata, il giudiceche procede non ha alcun onere di differire, sia pur brevemente, il compimentodell’atto, dovendo unicamente garantire l’assistenza difensiva» (così,condivisibilmente, Sez. 6, n. 3938 del 19/01/2026, Matovic, Rv. 289189-01).4. Nel caso di specie, può ulteriormente sottolinearsi come debba escludersiche – come, viceversa, opinato dalla difesa – la comunicazione da partedell’Amministrazione penitenziaria sia stata intempestiva, avuto riguardo allatempistica sopra accennata, e che il ricorrente non abbia responsabilità sue proprienella vicenda processuale (asseritamente da ricondursi «ad un problema dicomprensione giuridica e processuale nonché ad un problema linguistico»), nonsolo avuto riguardo al brevissimo lasso di tempo intercorso tra la nomina/revocae la celebrazione dell’udienza (e, anzi, alla sua conclusione, con riserva di decisionein camera di consiglio), ma anche all’inerzia nelle comunicazioni a lui spettanti alnuovo e al precedente difensore e alla passiva presenza all’udienza stessa, purassistito da un interprete (giacché il fatto che il patrocinio tecnico era affidato soloal legale appena revocato – e fors’anche inconsapevole del venir meno delmandato professionale – costituiva una circostanza di immediata percepibilità).5. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato e il ricorrente condannato, aisensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 15 settembre 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteAlessandro [OSCURATO:PERSONA]
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