Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 ottobre 2022

Cassazione n. 33478/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

19 ORDINANZA sul ricorso 38465/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 29, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 69, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - avverso la sentenza n. 2112/2019 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], pubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G. n. 2510/2016; udita la relazione della causa svolta nell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO - che, con sentenza dell'Il giugno 2019, la Corte d'Appello di Roma, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Roma, accoglieva parzialmente la domanda proposta dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'INPS avente ad oggetto l'accertamento del diritto al riconoscimento ai fini giuridici ed economici, del II livello differenziato di professionalità a decorrere al 1° gennaio 2008, con esclusione tuttavia degli effetti economici per il periodo 1.1.2011/31.12.2014; - che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto sussistere la giurisdizione del giudice ordinario trattandosi di selezione per il passaggio ad un livello differenziato della medesima qualifica professionale e nel merito fondata la pretesa, per essere sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto rivendicato, l'inclusione della stessa in posizione utile nell'ambito della graduatoria che, all'esito del regolare svolgimento della procedura selettiva indetta per la copertura di sei posti nel secondo livello differenziato professionale dell'area legale, risultava essere stata formata, in coerenza con l'atto deliberativo che indiceva la predetta procedura, sulla base dei requisiti di cui all'art. 85 del CCNL di comparto relativo al quadriennio 2002/2005, a prescindere dalla mancata sottoscrizione della graduatoria medesima da parte del Presidente dell'Istituto; - che per la cassazione di tale decisione ricorre l'INPS, affidando l'impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, l'avv. [OSCURATO:PERSONA]; CONSIDERATO - che, con il primo motivo, l'Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 63 d.lgs. n. 165/2001, 111 Cost, deduce il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per vertere la controversia su una procedura arrestatasi prima dell'approvazione della graduatoria e, così, ancora relativa ad una fase prodromica alla costituzione del rapporto di lavoro e pertanto rimessa, alla luce della norma invocata, al giudice amministrativo; che con il secondo motivo, l'Istituto ricorrente ribadisce il vizio di violazione e falsa applicazione della medesima norma sotto il diverso profilo dell'inammissibilità della pronunzia del giudice ordinario sul petitum avanzato dalla Teti volta al riconoscimento del diritto, mai insorto, al superiore livello rivendicato; che con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione dell'art. 85, CCNL 2006, dell'art. 1, del Verbale di accordo del 20.7.2007, con riferimento all'art. 1362 c.c., del punto 17 della delibera CdA INPS n. 914/1999 con riferimento all'art. 1362 c.c. e dell'art. 9, comma 21,

I. n. 122/2010, l'Istituto ricorrente imputa alla Corte territoriale l'errata interpretazione della disciplina contrattuale che presupponeva il perfezionamento e la regolarità formale della procedura relativa e l'inapplicabilità in difetto del completamento della stessa della norma ammissiva degli effetti giuridici della progressione di carriera; che i primi due motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, risultano infondati riconoscendo l'art. 63 del d.lgs. n. 165/2001 la giurisdizione del giudice ordinario laddove la controversia, come nel caso di specie relativo ad una procedura selettiva per l'acquisizione di un livello economico differenziato nell'ambito della stessa qualifica, non attenga a procedure concorsuali implicanti il passaggio del dipendente ad altra area o ad altra qualifica; che parimenti infondato si rivela il CessincillYmotivo,avendo la Corte territoriale correttamente ritenuto, una volta formata la graduatoria in coerenza con l'atto deliberativo che indiceva la procedura, sulla base dei requisiti di cui all'art. 85 del CCNL di comparto relativo al quadriennio 2002/2005, perfezionata la procedura stessa a prescindere dall'approvazione del CdA e sussistente per effetto dell'utile collocazione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] nella predetta graduatoria il diritto della medesima alla progressione di carriera sia pur limitatamente agli effetti giuridici; che, pertanto, il ricorso va rigettato; che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge; Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
19 ORDINANZA sul ricorso 38465/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 29, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 69, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - avverso la sentenza n. 2112/2019 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], pubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G. n. 2510/2016; udita la relazione della causa svolta nell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO - che, con sentenza dell'Il giugno 2019, la Corte d'Appello di Roma, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Roma, accoglieva parzialmente la domanda proposta dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'INPS avente ad oggetto l'accertamento del diritto al riconoscimento ai fini giuridici ed economici, del II livello differenziato di professionalità a decorrere al 1° gennaio 2008, con esclusione tuttavia degli effetti economici per il periodo 1.1.2011/31.12.2014; - che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto sussistere la giurisdizione del giudice ordinario trattandosi di selezione per il passaggio ad un livello differenziato della medesima qualifica professionale e nel merito fondata la pretesa, per essere sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto rivendicato, l'inclusione della stessa in posizione utile nell'ambito della graduatoria che, all'esito del regolare svolgimento della procedura selettiva indetta per la copertura di sei posti nel secondo livello differenziato professionale dell'area legale, risultava essere stata formata, in coerenza con l'atto deliberativo che indiceva la predetta procedura, sulla base dei requisiti di cui all'art. 85 del CCNL di comparto relativo al quadriennio 2002/2005, a prescindere dalla mancata sottoscrizione della graduatoria medesima da parte del Presidente dell'Istituto; - che per la cassazione di tale decisione ricorre l'INPS, affidando l'impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, l'avv. [OSCURATO:PERSONA]; CONSIDERATO - che, con il primo motivo, l'Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 63 d.lgs. n. 165/2001, 111 Cost, deduce il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per vertere la controversia su una procedura arrestatasi prima dell'approvazione della graduatoria e, così, ancora relativa ad una fase prodromica alla costituzione del rapporto di lavoro e pertanto rimessa, alla luce della norma invocata, al giudice amministrativo; che con il secondo motivo, l'Istituto ricorrente ribadisce il vizio di violazione e falsa applicazione della medesima norma sotto il diverso profilo dell'inammissibilità della pronunzia del giudice ordinario sul petitum avanzato dalla Teti volta al riconoscimento del diritto, mai insorto, al superiore livello rivendicato; che con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione dell'art. 85, CCNL 2006, dell'art. 1, del Verbale di accordo del 20.7.2007, con riferimento all'art. 1362 c.c., del punto 17 della delibera CdA INPS n. 914/1999 con riferimento all'art. 1362 c.c. e dell'art. 9, comma 21, I. n. 122/2010, l'Istituto ricorrente imputa alla Corte territoriale l'errata interpretazione della disciplina contrattuale che presupponeva il perfezionamento e la regolarità formale della procedura relativa e l'inapplicabilità in difetto del completamento della stessa della norma ammissiva degli effetti giuridici della progressione di carriera; che i primi due motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, risultano infondati riconoscendo l'art. 63 del d.lgs. n. 165/2001 la giurisdizione del giudice ordinario laddove la controversia, come nel caso di specie relativo ad una procedura selettiva per l'acquisizione di un livello economico differenziato nell'ambito della stessa qualifica, non attenga a procedure concorsuali implicanti il passaggio del dipendente ad altra area o ad altra qualifica; che parimenti infondato si rivela il CessincillYmotivo,avendo la Corte territoriale correttamente ritenuto, una volta formata la graduatoria in coerenza con l'atto deliberativo che indiceva la procedura, sulla base dei requisiti di cui all'art. 85 del CCNL di comparto relativo al quadriennio 2002/2005, perfezionata la procedura stessa a prescindere dall'approvazione del CdA e sussistente per effetto dell'utile collocazione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] nella predetta graduatoria il diritto della medesima alla progressione di carriera sia pur limitatamente agli effetti giuridici; che, pertanto, il ricorso va rigettato; che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge; Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comm
Sentenza Cassazione n. 33478/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris