CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 04156/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 1862-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 173, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrente- Contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimata - avverso la sentenza n. 255/2020 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 14/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 01862 sez. ML - ud. 24-11-2022 -2- 41) N. 1862/2021 [OSCURATO:PERSONA] — [OSCURATO:PERSONA] + 1 La corte d'appello di Salerno, con sentenza del 14 luglio 2020, ha confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto i ricorsi presentati da [OSCURATO:PERSONA] in opposizione alle cartelle esattoriali aventi ad oggetto contributi, sanzioni e interessi dovuti per le annualità 2008-2009- 2010- 20122013 con richiesta di annullamento dell'iscrizione d'ufficio alla Cassa. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; Agenzia delle Entrate — Riscossione è rimasta parte intimata. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato memoria. Con un primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., parte ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e ss. D. Lgs 509/1994, art. 3, co. 12 L. 335/1995, art. 1 co. 763 L. 296/2006, art. 1 co. 488 L. 147/2013, art. 6 D. Lgs. 103/1996, art. 1 L. 37/1967, artt. 10 e 22 L. 773/1982 ed art. 5 Statuto C.I.P.A.G., approvato con D.M. del 27/02/2003 (quale norma di rinvio ex D. Lgs. 509/1994) oltreché dell'art. 38 Cost., per aver la Corte denegato la legittimità dell'imposizione contributiva, limitando erroneamente il perimetro di autonomia riconosciuto agli enti previdenziali ex art. D. Lgs. 509/1994. Con un secondo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 L. 37/67, art. 10, u.c. e 22 L. 773/1982, art. 1 e ss. D. Lgs. 509/94, art. 5 Statuto C.I.P.A.G, approvato con D.M. del 27/02/2003, L. 335/1995 e dell'art. 44 co. 2 D.L. n. 269/2003, convertito con L. n. 326/2003, per aver la corte territoriale travisato la natura della contribuzione in oggetto nonché le regole di iscrizione delineate all'art. 1, L. 37/1967. Con un terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si deduce la violazione e/o falsa applicazione delle norme in tema di riparto dell'onere della prova, in particolare dell'art. 5 Statuto C.I.P.A.G., delibera C.I.P.A.G. n. 2/2003 (approvata con D.M. del 24 marzo 2003, pubblicata in G.U.R.I. n. 85/2003), delibera n. 123/09 (approvata con D.M. del 14 luglio 2009 e pubblicata in G.U.R.I. n. 225/09) e dell'art. 2697 c.c., per aver la corte d'appello, ritenuto che l'obbligo di autocertificazione potesse essere disatteso in caso di redditi non caratterizzanti l'esercizio di un'attività professionale. Con un ultimo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n.3, c.p.c., si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2229 c.c., per aver la corte territoriale escluso dal novero delle attività professionali quelle svolte in favore di soggetti legati da vincoli di parentela. I motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione. Questa Corte ha esaminato questioni del tutto analoghe a quella poste dalla presente causa ed ha affermato (Sez. L, Sentenza n. 28188 del 28/09/2022, Rv. 665731-01) che, in tema di Cassa dei geometri liberi professionisti, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, essendo, invece, irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, dovendo peraltro escludersi che la mera iscrizione ad altra gestione INPS sia di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria. Dall'obbligo di iscrizione alla Cassa -previsto dallo Statuto della stessa con disposizione, come si è detto, legittima- deriva, inoltre, l'applicazione delle norme regolamentari della stessa, che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di attività professionale da parte degli iscritti all'albo; l'esistenza di altra attività esclusiva con obbligo contributivo generale può incidere sugli obblighi contributivi alla Cassa, invero, solo nei limiti delle condizioni fissate dalla Cassa, potendo in tal modo la Cassa svolgere i controlli opportuni in ordine alle attività svolte ed ai redditi prodotti. Le dette condizioni, sulla base della delibera n. 2/2003 del CdA della Cassa, prevedevano l'obbligo di presentare l'autocertificazione ove il geometra dichiarava di non esercitare attività professionale senza vincolo di subordinazione, in forma autonoma societaria o associata, anche in via occasionale e di non essere titolare di partita IVA; sulla base della successiva delibera 123/2009, l'iscrizione dei geometri dipendenti presso terzi può essere esclusa in presenza di inquadramento nel ruolo professionale previsto dal ccnl, sempre che l'attività -svolta nel solo ed esclusivo interesse del datore di lavoro- rientri nelle mansioni proprie del ruolo contrattuale, ovvero di dichiarazione datoriale che attesti che il dipendente non svolga attività tecnico professionale riconducibile a quella di geometra. Infine, va rilevato che l'attribuzione di rilevanza al mancato adempimento degli oneri posti a carico del contribuente dalla disciplina della Cassa non importa alcuna violazione dell'art. 2697 c.c., discendendo dalla piana applicazione della normativa statutaria e regolamentare. La sentenza impugnata, nell'escludere nella specie gli obblighi contributivi del professionista, non si è attenuta ai su estesi principi e deve essere cassata in accoglimento dei motivi di ricorso. La causa va rinviata alla stessa corte d'appello in diversa composizione per un nuovo esame, ed anche per le spese del giudizio di legittimità. p.q.m. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla stessa corte d'appello in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legit