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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 05567/2024

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13013/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 107, presso lo studio dell’avvocato D’[OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che la rappresenta e difende - Ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA]’METROPOLITANA di [OSCURATO:PERSONA] C/O [OSCURATO:PERSONA] 119/A, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 119-A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che la rappresenta e difende - Controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 80034390585, MINISTERO DELL’[OSCURATO:PERSONA] E RICERCA, [OSCURATO:PERSONA] - I.S.I.S. [OSCURATO:PERSONA] - Intimati avverso la SENTENZA della CORTE D ’ APPELLO di ROMA n. 4435/2020depositata il 02/11/2020 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/11/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

R [OSCURATO:PERSONA] :

1. [OSCURATO:PERSONA] convenne dinanzi al Tribunale di Civitavecchia il Comune di Ladispoli esponendo che: (i) con contratti rispettivamente datati 17/4/1991, 19/6/1993, 3/12/1993 e 21/3/1994 aveva locato al Comune di Ladispoli, al quale era subentrata nel 1998 la [OSCURATO:PERSONA] di Roma, tre immobili siti in Ladispoli adibiti ad istituto scolastico; (ii) tali immobili, alla cessazione della locazione, erano stati riconsegnati in uno stato di totale devastazione per incuria, assenza di manutenzione e atti vandalici, come poteva evincersi dai verbali di riconsegna del 13/7/2015 e del 15/2/2001 sottoscritti da entrambe le parti; (iii) a seguito di accertamenti tecnici effettuati dai rispettivi periti, i danni vennero quantificati in euro 84.927,44; (iv) a tale importo doveva aggiungersi il danno per mancata fruizione degli immobili nel periodo necessario al loro ripristino, pari ad almeno un anno, da quantificarsi in euro 42.000,00, avendo gli immobili un valore locativo di euro 3.500,00 mensile; (v) la [OSCURATO:PERSONA] di Roma aveva solo in parte risarcito il danno, corrispondendo l’importo di euro 39.835,00 oltre IVA.

Tanto premesso, il Sera chiese la condanna della [OSCURATO:PERSONA] di Roma al pagamento dell’importo di euro 79.125,44 o a quella ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalla 15/2/2001 (data dell’ultimo verbale di riconsegna) al soddisfo.

2. Costituendosi in giudizio, la [OSCURATO:PERSONA] di Roma eccepì la prescrizione del diritto al risarcimento del danno, essendo decorsi cinque anni tra l’evento interruttivo della prescrizione (coincidente con il deposito della relazione del consulente nominato nel procedimento di ATP) e il deposito del ricorso ex art. 447 bis c.p.c.

Chiese ed ottenne di chiamare in manleva il Comune di Ladispoli (iniziale conduttore degli immobili), il Ministero della [OSCURATO:PERSONA] e l’Istituto alberghiero di Ladispoli.

3. Si costituì il solo Comune di Ladispoli, eccependo la prescrizione quinquennale e chiedendo nel merito il rigetto della domanda.

4. Con sentenza n. 1/2013 il Tribunale di Civitavecchia, disattesa l’eccezione di prescrizione e aderendo alle conclusioni del CTU, ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] di Roma, il Comune di Ladispoli, il Ministero della [OSCURATO:PERSONA] e Ricerca e l’Istituto alberghiero di Ladispoli al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] dell’importo di euro 46.947,30, oltre alle spese di lite.

5. Avverso detta sentenza la provincia di Roma propose gravame dinanzi alla Corte d’appello di Roma.

6. La causa, interrotta per morte di [OSCURATO:PERSONA], venne riassunta dalla [OSCURATO:PERSONA] la quale, secondo quanto si legge nel ricorso, non notificò l’atto di riassunzione agli eredi.

Per il defunto [OSCURATO:PERSONA] si costituì la figlia [OSCURATO:PERSONA], facendo proprie le difese del padre e rappresentando la nullità della notifica dell’atto di riassunzione.

7. Con sentenza n. 4435/2020, depositata in data 02/11/2020, oggetto di ricorso, la Corte di Appello di Roma, in parziale accoglimento dell’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] di Roma, ha rigettato la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere il danno emergente, quantificato dal Tribunale in euro 32.000,00, ritenendolo non provato,confermando nel resto la sentenza di primo grado.

8. Avverso la predetta sentenza Elena S era propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi,cui la città metropolitana di [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.

9. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 - bis 1 c.p.c.

10. Parte ricorrente ha depositato memoria.

C [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., nn.3 e 5, c.p.c., “ Violazione o falsa applicazione degli artt. 435, 434, 436 bis, 342, 348 bis e 348 ter c.p.c. e omesso esame circa un fatto che è stato decisivo per il giudizio e che è stato oggetto di discussione tra le parti circa inammissibilità e improcedibilità dell’appello e nullità e irregolarità delle notifiche; illogicità e incongruità della decisione”.Il motivo in esame si articola in diverse censure.

In primo luogo, la ricorrente denuncia che la Corte di Appello non si sarebbe espressa sull’eccezione formulata dall’appellato in ordine alla violazione delle norme in materia di ricorso in appello nel c.d.

“rito locatizio”, per omessa notifica nel termine di cui all’art. 435, 2° comma, c.p.c., che dispone la notifica nei 10 giorni successivi al deposito del decreto di fissazione dell’udienza.

In secondo luogo, a detta della ricorrente la Corte non avrebbe affrontato la questione della nullità della notifica agli eredi di [OSCURATO:PERSONA], eseguita presso il difensore e non presso l’ultimo domicilio del defunto.

In terzo luogo, la ricorrente deduce la violazione delle norme in materia di appello, in quanto l’appellante non specificò i quesiti e le correzioni da apportare alla sentenza gravata, con violazione degli artt. 342, 434, 436 bis, 348 bis e 348 ter c.p.c., non essendo l’appello adeguatamente motivato con l’indicazione specifica delle parti della sentenza delle modifiche richieste.

Non risultavano pertanto osservate le disposizioni del D.lgs.22/06/2012, n. 83, conv. in l. 7/08/2012, n. 134, omettendosi di motivare l’appello con la specifica indicazione delle modifiche richieste sulla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado e delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza per la decisione impugnata.

Infine, la ricorrente deduce vizi per difetto di procura ex art 83 c.p.c. e carenza di legittimazione, conseguenti alla cessazione dell’originario [OSCURATO:PERSONA] di Roma, al quale doveva subentrare con idonea nuova procura e nuova delibera il nuovo [OSCURATO:PERSONA] metropolitana di [OSCURATO:PERSONA], che quindi nell’appello non risultava validamente costituita.

2. Sul primo motivo : esso viola l’art. 366 , n. 6 , c.p.c., in quanto non fornisce l’indicazione specifica degli atti processuali di cui discute e ciò né sotto il profilo della loro riproduzione diretta od almeno indiretta(in questo secondo caso, precisando la parte dell’atto cui l’indiretta riproduzione si riferirebbe), né sotto quello della loro localizzazione in questo giudizio di legittimità.

Quanto a tale profilo, trattandosi di atti processuali, si osserva che non è nemmeno precisato di voler fare riferimento alla loro eventuale presenza nel fascicolo d’ufficiodel giudice della sentenza impugnata (di cui si sia chiesta la trasmissione, nella vigenza del vecchio testo dell’art. 369, ultimo comma, c.p.c.), come ammette Cass., Sez.

Un., n. 22726 del 2011, esigendo, però, che – al fine del rispetto dell’onere di cui all’art. 366 n. 6 –si indichi di voler fare riferimento a tale presenza.

3. Con il secondo motivo , la ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n.5, c.p.c., “ Omesso esame circa un fatto che è stato decisivo per il giudizio e che è stato oggetto di discussione tra le parti circa la rilevanza dei verbali di riconsegna per la stima del risarcimento accertato dalla CTU e dalla Sentenza di primo grado e idoneità di prove a base della CTU; ultrapetizione e violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 C.C.”, circa la rilevanza dei verbali di riconsegna per la stima del risarcimento accertato dalla CTU e dalla sentenza di primo grado, e l’inidoneità di prove a base della CTU.

Ultrapetizione e violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.

4. Il motivo in esame, oltre a evocare atti riguardo ai quali parimenti non si fornisce l’indicazione specifica sotto i due profili già indicati a proposito del primo motivo, deduce il vizio ai sensi del n. 5 dell’art.360 c.p.c. in modo non conforme ai principi indicati dalle Sezioni Unite nelle sentenze nn. 8053 e 8054 del 2014, sollecitando, in realtà una rivalutazione di risultanze probatorie di causa, che èestranea al detto paradigma. 4.2 Quanto alla violazione dell’art. 2697 c.c. , è dedotta come risultato di tale rivalutazione e, dunque, senza rispettare i criteri indicati – in motivazione espressa, sebbene non massimata sul punto - dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 16598 del 2016 e ribaditi, ex multis, da Cass. n. 26769 del 2018.

5. Con il terzo motivo , la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, 1° co., nn.3, 4 e 5, c.p.c., “Nullità della Sentenza e del procedimento e omesso esame circa un fatto che è stato decisivo per il giudizio e che è stato oggetto di discussione tra le parti circa criteri e risultati di CTU e Sentenza di primo grado con obbligo di disporre nuovo accertamento peritale in caso di errori e carenze della CTU o necessità di riformulazione secondo i criteri indicati dal Giudice d’appello”.

La ricorrente contesta che la Corte, sulla base dell’assunto della lacunosità e genericità sia dei verbali di riconsegna che della CTU redatta nel corso dell’ATP a firma Arch.

Cesarini, avrebbe negato rilevanza all’ulteriore CTU redatta nel corso del giudizio di primo grado a firma Arch.

Mitrano, nella quale il quesito concerneva il raffronto tra la somma corrisposta spontaneamente a titolo di risarcimento dei danni e i prezzi di mercato per i lavori corrispondenti.

Più specificamente, la ricorrente ritiene la sentenza gravata errata è incongrua in quanto la Corte, dopo aver dichiarato che al locatore danneggiato spettasse comunque l’importo per il normale degrado d’uso (danno emergente consistente nei costi di ripristino del bene nello stato iniziale), ha poi omesso di determinarlo, in tal modo eliminando l’intero importo riconosciuto a tale titolo dal Tribunale, e ciò ritenendo che il CTU Mitrano, in assenza di dati certi, avesse confermato integralmente la richiesta di sera mentre al contrario la ha ridotta.

A detta della ricorrente, il punto riguarderebbe l’applicabilità dei parametri di manutenzione straordinaria leggera, “metodo indicato e condiviso dal Tribunale, per cui il contrasto sarebbe con il quesito del Tribunale, piuttosto che con il metodo adottato dal CTU, che ha adempiuto a quanto richiesto”.

Sequesto era il punto, a detta della ricorrente la Corte avrebbe dovuto disporre una nuova CTU per correggere i presunti errori metodologici della prima perizia, mentre non solo ha omesso di disporre nuova CTU, ma non ha neanche argomentato in merito a tale scelta.

6. Sul terzo motivo .

La censura mossa del motivo in esame consiste nel non avere la Corte territoriale disposto una nuova CTU.

Si tratta pertanto non di omesso esame di un fatto decisivo, bensì di una inammissibile doglianza sulla valutazione dei fatti.

7. Il motivo è inammissibile.

In disparte il fatto che è dedotto senza indicare alcuno dei paradigmi dell’art. 360 c.p.c., anche la sua illustrazione si articola senza osservare l’art. 366, n. 6 , c.p.c. e sollecita parimenti una rivalutazione delle risultanze fattuali di causa.

Se il riferimento all’omesso esame si dovesse intendere evocativo del vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., la censura risulterebbe inammissibile alla luce della giurisprudenza di questa Corte da ultimo consolidatasi (Cass., n. 12387/2020; Cass. , n. 22056/2020; Cass. , n. 8584/2022; Cass.,n. 31511/2022).

Va, infatti, precisato che « nel vizio di omesso esame denunciabile ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. non è inquadrabile la consulenza tecnica d’ufficio - atto processuale che svolge funzione di ausilio del giudice nella valutazione dei fatti e degli elementi acquisiti (consulenza c.d. deducente) ovvero, in determinati casi (come in ambito di responsabilità sanitaria), fonte di prova per l’accertamento dei fatti (consulenza c.d. percipiente) - in quanto essa costituisce mero elemento istruttorio da cui è possibile trarre il “fatto storico”, principale o secondario, rilevato e/o accertato dal consulente.

La ricorrente non dà contezza di “fatti storici”, decisivi, che, accertati dalla espletata CTU, non sarebbero stati poi esaminati dal giudice di appello, ma hanno costruito la censura facendo invece leva sulle considerazioni che il consulente di ufficio ha ritenuto di trarre da elementi fattuali pur considerati dalla Corte territoriale, che quelle considerazioni, fatte proprie dal primo giudice, non ha condiviso, apprezzando diversamente gli stessi elementi di fatto.

Sicché, la critica mossa con il ricorso, nella sostanza, aggredisce la motivazione della sentenza impugnata in punto di valutazione delle risultanze probatorie, così da veicolare quel vizio motivazionale che, come detto, non è più deducibile in base alla vigente formulazione del n. 5 dell’art. 360 c.p.c.»(così, di recente, Cass., sez.

III, ord. 3/03/2023, n. 6322; conformi Cass., sez.

I, sent. 16/03/2022, n. 8584; Cass., sez. 6-3, ord. 24/06/2020, n. 12387; Cass, Sez.

I, sent. 25/07/2006, n. 16980). 7.1 La Corte ha motivato che: «(…) il consulente ha ritenuto che, al fine di accertare la congruità della somma pretesa dal ricorrente, non sussistendo “alcun elemento oggettivo e concordemente riconosciuto per ricostruire in maniera sufficientemente attendibile il complesso degli interventi dovuti”, non potesse che far riferimento ai costi dell’epoca per interventi di manutenzione straordinaria leggera e alla consistenza degli immobili.

Tale modus operandi lo ha giustificato con il “buon senso...che possa colmare le numerose lacune documentali già rilevate dalle parti e senza il quale, tuttavia, ci troveremmo a non poter parlare di congruità di un importo rispetto ad una situazione di riconosciuto, ma non sufficientemente dettagliato, degrado degli immobili per cui è causa”, facendo presente che la stima operata dalla [OSCURATO:PERSONA] non è congrua, in quanto si è basata, oltretutto in modo restrittivo, sui verbali di riconsegna che peccano di eccessiva sinteticità, indicando interventi estremamente limitati, non in grado di individuare i complessivi oneri che si sono dovuti sostenere per il ripristino, la cui entità è invece evincibile dalle fotografie allegate alla relazione svolta in sede di accertamento tecnico.

Il consulente ha così concluso “In linea esclusivamente desuntiva, per quel che è possibile apprezzare dalla documentazione in atti (…) è possibile per lo scrivente affermare che (...) l’indice di congruità delle somme pretese dal ricorrente a titolo risarcitorio (€ 70.765,16 + IVA) rispetto a quelle pacificamente riconosciute dalla [OSCURATO:PERSONA] di Roma (€ 39.835,00 + IVA) è pari ad € 73.350,00, oltre IVA nella misura di legge, se riferito al periodo corrente, e ad € 64.911,50, sempre al netto di IVA, se riferito all’epoca dell’A.T.P. (gennaio 2003).

Il Tribunale ha condiviso e posto a base della decisione la consulenza da ultimo analizzata.

La Corte non ritiene condivisibile quanto recepito dal Tribunale, in quanto la consulenza tecnica si è basata su mere supposizioni e, come espressamente dichiarato dal consulente, sul buon senso, al fine di colmare le lacune probatorie.

Orbene, osserva la Corte che il processo civile si basa sul principio dell’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c. che stride con qualunque decisione basata su supposizioni e sul buon senso.

Parte ricorrente, avendo dedotto di avere subito danni maggiori rispetto a quelli riconosciuti dalla provincia, aveva l’onere di dimostrarli in modo specifico, anche al fine di individuare quelli riconducibili al normale degrado naturale dovuto alla normale usura (non risarcibili).

L’assenza di tale prova, sostanzialmente da ricollegarsi ai verbali di riconsegna redatti in modo generico e al mutamento dello stato dei luoghi, non poteva certo essere colmata attribuendogli la somma necessaria per eseguire interventi di manutenzione straordinaria leggera in tutti e tre gli appartamenti, consentendogli in tal modo di riavere la cosa come se non fosse stata locata ed attribuendogli, conseguentemente, un vantaggio.

Per quanto fin qui detto, in riforma parziale della sentenza di cui in epigrafe, deve rigettarsi la domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno emergente, rappresentato dai costi di ripristino del bene nello stato iniziale, salvo il normale degrado”. 7.2 Trattasi di valutazione di merito incensurabile in sede di legittimità nella vigenza dei limiti sul controllo della ricostruzione della quaestio factiimposti dal n. 5 dell’art. 360 c.p.c., secondo l’esegesi delle citate Sezioni Unite nn. 8053 e 8054 del 2014.

8. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso è inammissibile, stante l’inammissibilità di tutti imotivi su cui si fonda.

9. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo in favore dellacontroricorrente, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 4.100,00, oltre agli esborsi, liquidati in euro 200,00, oltre al rimborso spese generali 15% e accessori di legge, in favore della controricorrente, Città metropolitana di [OSCURATO:PERSONA].

Ai sensi dell’art. 13, 1° comma, quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13013/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 107, presso lo studio dell’avvocato D’[OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che la rappresenta e difende - Ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA]’METROPOLITANA di [OSCURATO:PERSONA] C/O [OSCURATO:PERSONA] 119/A, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 119-A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che la rappresenta e difende - Controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 80034390585, MINISTERO DELL’[OSCURATO:PERSONA] E RICERCA, [OSCURATO:PERSONA] - I.S.I.S. [OSCURATO:PERSONA] - Intimati avverso la SENTENZA della CORTE D ’ APPELLO di ROMA n. 4435/2020depositata il 02/11/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/11/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. R [OSCURATO:PERSONA] : 1. [OSCURATO:PERSONA] convenne dinanzi al Tribunale di Civitavecchia il Comune di Ladispoli esponendo che: (i) con contratti rispettivamente datati 17/4/1991, 19/6/1993, 3/12/1993 e 21/3/1994 aveva locato al Comune di Ladispoli, al quale era subentrata nel 1998 la [OSCURATO:PERSONA] di Roma, tre immobili siti in Ladispoli adibiti ad istituto scolastico; (ii) tali immobili, alla cessazione della locazione, erano stati riconsegnati in uno stato di totale devastazione per incuria, assenza di manutenzione e atti vandalici, come poteva evincersi dai verbali di riconsegna del 13/7/2015 e del 15/2/2001 sottoscritti da entrambe le parti; (iii) a seguito di accertamenti tecnici effettuati dai rispettivi periti, i danni vennero quantificati in euro 84.927,44; (iv) a tale importo doveva aggiungersi il danno per mancata fruizione degli immobili nel periodo necessario al loro ripristino, pari ad almeno un anno, da quantificarsi in euro 42.000,00, avendo gli immobili un valore locativo di euro 3.500,00 mensile; (v) la [OSCURATO:PERSONA] di Roma aveva solo in parte risarcito il danno, corrispondendo l’importo di euro 39.835,00 oltre IVA. Tanto premesso, il Sera chiese la condanna della [OSCURATO:PERSONA] di Roma al pagamento dell’importo di euro 79.125,44 o a quella ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalla 15/2/2001 (data dell’ultimo verbale di riconsegna) al soddisfo. 2. Costituendosi in giudizio, la [OSCURATO:PERSONA] di Roma eccepì la prescrizione del diritto al risarcimento del danno, essendo decorsi cinque anni tra l’evento interruttivo della prescrizione (coincidente con il deposito della relazione del consulente nominato nel procedimento di ATP) e il deposito del ricorso ex art. 447 bis c.p.c. Chiese ed ottenne di chiamare in manleva il Comune di Ladispoli (iniziale conduttore degli immobili), il Ministero della [OSCURATO:PERSONA] e l’Istituto alberghiero di Ladispoli. 3. Si costituì il solo Comune di Ladispoli, eccependo la prescrizione quinquennale e chiedendo nel merito il rigetto della domanda. 4. Con sentenza n. 1/2013 il Tribunale di Civitavecchia, disattesa l’eccezione di prescrizione e aderendo alle conclusioni del CTU, ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] di Roma, il Comune di Ladispoli, il Ministero della [OSCURATO:PERSONA] e Ricerca e l’Istituto alberghiero di Ladispoli al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] dell’importo di euro 46.947,30, oltre alle spese di lite. 5. Avverso detta sentenza la provincia di Roma propose gravame dinanzi alla Corte d’appello di Roma. 6. La causa, interrotta per morte di [OSCURATO:PERSONA], venne riassunta dalla [OSCURATO:PERSONA] la quale, secondo quanto si legge nel ricorso, non notificò l’atto di riassunzione agli eredi. Per il defunto [OSCURATO:PERSONA] si costituì la figlia [OSCURATO:PERSONA], facendo proprie le difese del padre e rappresentando la nullità della notifica dell’atto di riassunzione. 7. Con sentenza n. 4435/2020, depositata in data 02/11/2020, oggetto di ricorso, la Corte di Appello di Roma, in parziale accoglimento dell’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] di Roma, ha rigettato la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere il danno emergente, quantificato dal Tribunale in euro 32.000,00, ritenendolo non provato,confermando nel resto la sentenza di primo grado. 8. Avverso la predetta sentenza Elena S era propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi,cui la città metropolitana di [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. 9. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 - bis 1 c.p.c. 10. Parte ricorrente ha depositato memoria. C [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., nn.3 e 5, c.p.c., “ Violazione o falsa applicazione degli artt. 435, 434, 436 bis, 342, 348 bis e 348 ter c.p.c. e omesso esame circa un fatto che è stato decisivo per il giudizio e che è stato oggetto di discussione tra le parti circa inammissibilità e improcedibilità dell’appello e nullità e irregolarità delle notifiche; illogicità e incongruità della decisione”.Il motivo in esame si articola in diverse censure. In primo luogo, la ricorrente denuncia che la Corte di Appello non si sarebbe espressa sull’eccezione formulata dall’appellato in ordine alla violazione delle norme in materia di ricorso in appello nel c.d. “rito locatizio”, per omessa notifica nel termine di cui all’art. 435, 2° comma, c.p.c., che dispone la notifica nei 10 giorni successivi al deposito del decreto di fissazione dell’udienza. In secondo luogo, a detta della ricorrente la Corte non avrebbe affrontato la questione della nullità della notifica agli eredi di [OSCURATO:PERSONA], eseguita presso il difensore e non presso l’ultimo domicilio del defunto. In terzo luogo, la ricorrente deduce la violazione delle norme in materia di appello, in quanto l’appellante non specificò i quesiti e le correzioni da apportare alla sentenza gravata, con violazione degli artt. 342, 434, 436 bis, 348 bis e 348 ter c.p.c., non essendo l’appello adeguatamente motivato con l’indicazione specifica delle parti della sentenza delle modifiche richieste. Non risultavano pertanto osservate le disposizioni del D.lgs.22/06/2012, n. 83, conv. in l. 7/08/2012, n. 134, omettendosi di motivare l’appello con la specifica indicazione delle modifiche richieste sulla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado e delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza per la decisione impugnata. Infine, la ricorrente deduce vizi per difetto di procura ex art 83 c.p.c. e carenza di legittimazione, conseguenti alla cessazione dell’originario [OSCURATO:PERSONA] di Roma, al quale doveva subentrare con idonea nuova procura e nuova delibera il nuovo [OSCURATO:PERSONA] metropolitana di [OSCURATO:PERSONA], che quindi nell’appello non risultava validamente costituita. 2. Sul primo motivo : esso viola l’art. 366 , n. 6 , c.p.c., in quanto non fornisce l’indicazione specifica degli atti processuali di cui discute e ciò né sotto il profilo della loro riproduzione diretta od almeno indiretta(in questo secondo caso, precisando la parte dell’atto cui l’indiretta riproduzione si riferirebbe), né sotto quello della loro localizzazione in questo giudizio di legittimità. Quanto a tale profilo, trattandosi di atti processuali, si osserva che non è nemmeno precisato di voler fare riferimento alla loro eventuale presenza nel fascicolo d’ufficiodel giudice della sentenza impugnata (di cui si sia chiesta la trasmissione, nella vigenza del vecchio testo dell’art. 369, ultimo comma, c.p.c.), come ammette Cass., Sez. Un., n. 22726 del 2011, esigendo, però, che – al fine del rispetto dell’onere di cui all’art. 366 n. 6 –si indichi di voler fare riferimento a tale presenza. 3. Con il secondo motivo , la ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n.5, c.p.c., “ Omesso esame circa un fatto che è stato decisivo per il giudizio e che è stato oggetto di discussione tra le parti circa la rilevanza dei verbali di riconsegna per la stima del risarcimento accertato dalla CTU e dalla Sentenza di primo grado e idoneità di prove a base della CTU; ultrapetizione e violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 C.C.”, circa la rilevanza dei verbali di riconsegna per la stima del risarcimento accertato dalla CTU e dalla sentenza di primo grado, e l’inidoneità di prove a base della CTU. Ultrapetizione e violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. 4. Il motivo in esame, oltre a evocare atti riguardo ai quali parimenti non si fornisce l’indicazione specifica sotto i due profili già indicati a proposito del primo motivo, deduce il vizio ai sensi del n. 5 dell’art.360 c.p.c. in modo non conforme ai principi indicati dalle Sezioni Unite nelle sentenze nn. 8053 e 8054 del 2014, sollecitando, in realtà una rivalutazione di risultanze probatorie di causa, che èestranea al detto paradigma. 4.2 Quanto alla violazione dell’art. 2697 c.c. , è dedotta come risultato di tale rivalutazione e, dunque, senza rispettare i criteri indicati – in motivazione espressa, sebbene non massimata sul punto - dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 16598 del 2016 e ribaditi, ex multis, da Cass. n. 26769 del 2018. 5. Con il terzo motivo , la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, 1° co., nn.3, 4 e 5, c.p.c., “Nullità della Sentenza e del procedimento e omesso esame circa un fatto che è stato decisivo per il giudizio e che è stato oggetto di discussione tra le parti circa criteri e risultati di CTU e Sentenza di primo grado con obbligo di disporre nuovo accertamento peritale in caso di errori e carenze della CTU o necessità di riformulazione secondo i criteri indicati dal Giudice d’appello”. La ricorrente contesta che la Corte, sulla base dell’assunto della lacunosità e genericità sia dei verbali di riconsegna che della CTU redatta nel corso dell’ATP a firma Arch. Cesarini, avrebbe negato rilevanza all’ulteriore CTU redatta nel corso del giudizio di primo grado a firma Arch. Mitrano, nella quale il quesito concerneva il raffronto tra la somma corrisposta spontaneamente a titolo di risarcimento dei danni e i prezzi di mercato per i lavori corrispondenti. Più specificamente, la ricorrente ritiene la sentenza gravata errata è incongrua in quanto la Corte, dopo aver dichiarato che al locatore danneggiato spettasse comunque l’importo per il normale degrado d’uso (danno emergente consistente nei costi di ripristino del bene nello stato iniziale), ha poi omesso di determinarlo, in tal modo eliminando l’intero importo riconosciuto a tale titolo dal Tribunale, e ciò ritenendo che il CTU Mitrano, in assenza di dati certi, avesse confermato integralmente la richiesta di sera mentre al contrario la ha ridotta. A detta della ricorrente, il punto riguarderebbe l’applicabilità dei parametri di manutenzione straordinaria leggera, “metodo indicato e condiviso dal Tribunale, per cui il contrasto sarebbe con il quesito del Tribunale, piuttosto che con il metodo adottato dal CTU, che ha adempiuto a quanto richiesto”. Sequesto era il punto, a detta della ricorrente la Corte avrebbe dovuto disporre una nuova CTU per correggere i presunti errori metodologici della prima perizia, mentre non solo ha omesso di disporre nuova CTU, ma non ha neanche argomentato in merito a tale scelta. 6. Sul terzo motivo . La censura mossa del motivo in esame consiste nel non avere la Corte territoriale disposto una nuova CTU. Si tratta pertanto non di omesso esame di un fatto decisivo, bensì di una inammissibile doglianza sulla valutazione dei fatti. 7. Il motivo è inammissibile. In disparte il fatto che è dedotto senza indicare alcuno dei paradigmi dell’art. 360 c.p.c., anche la sua illustrazione si articola senza osservare l’art. 366, n. 6 , c.p.c. e sollecita parimenti una rivalutazione delle risultanze fattuali di causa. Se il riferimento all’omesso esame si dovesse intendere evocativo del vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., la censura risulterebbe inammissibile alla luce della giurisprudenza di questa Corte da ultimo consolidatasi (Cass., n. 12387/2020; Cass. , n. 22056/2020; Cass. , n. 8584/2022; Cass.,n. 31511/2022). Va, infatti, precisato che « nel vizio di omesso esame denunciabile ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. non è inquadrabile la consulenza tecnica d’ufficio - atto processuale che svolge funzione di ausilio del giudice nella valutazione dei fatti e degli elementi acquisiti (consulenza c.d. deducente) ovvero, in determinati casi (come in ambito di responsabilità sanitaria), fonte di prova per l’accertamento dei fatti (consulenza c.d. percipiente) - in quanto essa costituisce mero elemento istruttorio da cui è possibile trarre il “fatto storico”, principale o secondario, rilevato e/o accertato dal consulente. La ricorrente non dà contezza di “fatti storici”, decisivi, che, accertati dalla espletata CTU, non sarebbero stati poi esaminati dal giudice di appello, ma hanno costruito la censura facendo invece leva sulle considerazioni che il consulente di ufficio ha ritenuto di trarre da elementi fattuali pur considerati dalla Corte territoriale, che quelle considerazioni, fatte proprie dal primo giudice, non ha condiviso, apprezzando diversamente gli stessi elementi di fatto. Sicché, la critica mossa con il ricorso, nella sostanza, aggredisce la motivazione della sentenza impugnata in punto di valutazione delle risultanze probatorie, così da veicolare quel vizio motivazionale che, come detto, non è più deducibile in base alla vigente formulazione del n. 5 dell’art. 360 c.p.c.»(così, di recente, Cass., sez. III, ord. 3/03/2023, n. 6322; conformi Cass., sez. I, sent. 16/03/2022, n. 8584; Cass., sez. 6-3, ord. 24/06/2020, n. 12387; Cass, Sez. I, sent. 25/07/2006, n. 16980). 7.1 La Corte ha motivato che: «(…) il consulente ha ritenuto che, al fine di accertare la congruità della somma pretesa dal ricorrente, non sussistendo “alcun elemento oggettivo e concordemente riconosciuto per ricostruire in maniera sufficientemente attendibile il complesso degli interventi dovuti”, non potesse che far riferimento ai costi dell’epoca per interventi di manutenzione straordinaria leggera e alla consistenza degli immobili. Tale modus operandi lo ha giustificato con il “buon senso...che possa colmare le numerose lacune documentali già rilevate dalle parti e senza il quale, tuttavia, ci troveremmo a non poter parlare di congruità di un importo rispetto ad una situazione di riconosciuto, ma non sufficientemente dettagliato, degrado degli immobili per cui è causa”, facendo presente che la stima operata dalla [OSCURATO:PERSONA] non è congrua, in quanto si è basata, oltretutto in modo restrittivo, sui verbali di riconsegna che peccano di eccessiva sinteticità, indicando interventi estremamente limitati, non in grado di individuare i complessivi oneri che si sono dovuti sostenere per il ripristino, la cui entità è invece evincibile dalle fotografie allegate alla relazione svolta in sede di accertamento tecnico. Il consulente ha così concluso “In linea esclusivamente desuntiva, per quel che è possibile apprezzare dalla documentazione in atti (…) è possibile per lo scrivente affermare che (...) l’indice di congruità delle somme pretese dal ricorrente a titolo risarcitorio (€ 70.765,16 + IVA) rispetto a quelle pacificamente riconosciute dalla [OSCURATO:PERSONA] di Roma (€ 39.835,00 + IVA) è pari ad € 73.350,00, oltre IVA nella misura di legge, se riferito al periodo corrente, e ad € 64.911,50, sempre al netto di IVA, se riferito all’epoca dell’A.T.P. (gennaio 2003). Il Tribunale ha condiviso e posto a base della decisione la consulenza da ultimo analizzata. La Corte non ritiene condivisibile quanto recepito dal Tribunale, in quanto la consulenza tecnica si è basata su mere supposizioni e, come espressamente dichiarato dal consulente, sul buon senso, al fine di colmare le lacune probatorie. Orbene, osserva la Corte che il processo civile si basa sul principio dell’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c. che stride con qualunque decisione basata su supposizioni e sul buon senso. Parte ricorrente, avendo dedotto di avere subito danni maggiori rispetto a quelli riconosciuti dalla provincia, aveva l’onere di dimostrarli in modo specifico, anche al fine di individuare quelli riconducibili al normale degrado naturale dovuto alla normale usura (non risarcibili). L’assenza di tale prova, sostanzialmente da ricollegarsi ai verbali di riconsegna redatti in modo generico e al mutamento dello stato dei luoghi, non poteva certo essere colmata attribuendogli la somma necessaria per eseguire interventi di manutenzione straordinaria leggera in tutti e tre gli appartamenti, consentendogli in tal modo di riavere la cosa come se non fosse stata locata ed attribuendogli, conseguentemente, un vantaggio. Per quanto fin qui detto, in riforma parziale della sentenza di cui in epigrafe, deve rigettarsi la domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno emergente, rappresentato dai costi di ripristino del bene nello stato iniziale, salvo il normale degrado”. 7.2 Trattasi di valutazione di merito incensurabile in sede di legittimità nella vigenza dei limiti sul controllo della ricostruzione della quaestio factiimposti dal n. 5 dell’art. 360 c.p.c., secondo l’esegesi delle citate Sezioni Unite nn. 8053 e 8054 del 2014. 8. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso è inammissibile, stante l’inammissibilità di tutti imotivi su cui si fonda. 9. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo in favore dellacontroricorrente, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 4.100,00, oltre agli esborsi, liquidati in euro 200,00, oltre al rimborso spese generali 15% e accessori di legge, in favore della controricorrente, Città metropolitana di [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi dell’art. 13, 1° comma, quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento
Sentenza Cassazione n. 05567/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris