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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 maggio 2025

Cassazione n. 23147/2025

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seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa il 24 marzo 2025 dal Tribunale di Imperia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Il Tribunale di Imperia, con la sentenza impugnata, ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di tentata truffa.

Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge per non avere riconosciuto la fattispecie del reato impossibile ex art. 49 cod.pen., per l'inesistenza dell'oggetto, in quanto il raggiro consisteva nel prospettare alla persona offesa un incidente in cui era stato coinvolto il figlio, nella realtà deceduto da anni; il Tribunale aveva invece ritenuto penalmente rilevante la condotta addebitata e sussistente il tentativo di truffa.

Il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, per motivi non consentiti poiché non previsti dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. e comunque generici.

Ed infatti, in base al nuovo art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; e nessuno di tali vizi risulta essere stato dedotto nel caso di specie.

Nel caso in esame, la censura formulata non attiene alla qualificazione giuridica ma alla rilevanza penale della condotta, ascritta come tentata truffa, sicchè non è consentita e, comunque, risulta prime facie manifestamente infondata poiché in tema di reato impossibile, l'inidoneità dell'azione - da valutarsi con riferimento al tempo del commesso reato in base al criterio di accertamento della prognosi postuma - deve essere assoluta, nel senso che la condotta dell'agente deve essere priva di astratta determinabilità causale nella produzione dell'evento, per inefficienza strutturale o strumentale del mezzo usato, indipendentemente da cause estranee o estrinseche, ancorché riferibili all'agente. (Sez. 1, n. 870 del 17/10/2019, dep. 2020, Mazzarella, Rv. 278085 - 01) All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma 22 maggio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ,r, / Y-J [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa il 24 marzo 2025 dal Tribunale di Imperia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Il Tribunale di Imperia, con la sentenza impugnata, ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di tentata truffa. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge per non avere riconosciuto la fattispecie del reato impossibile ex art. 49 cod.pen., per l'inesistenza dell'oggetto, in quanto il raggiro consisteva nel prospettare alla persona offesa un incidente in cui era stato coinvolto il figlio, nella realtà deceduto da anni; il Tribunale aveva invece ritenuto penalmente rilevante la condotta addebitata e sussistente il tentativo di truffa. Il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, per motivi non consentiti poiché non previsti dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. e comunque generici. Ed infatti, in base al nuovo art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; e nessuno di tali vizi risulta essere stato dedotto nel caso di specie. Nel caso in esame, la censura formulata non attiene alla qualificazione giuridica ma alla rilevanza penale della condotta, ascritta come tentata truffa, sicchè non è consentita e, comunque, risulta prime facie manifestamente infondata poiché in tema di reato impossibile, l'inidoneità dell'azione - da valutarsi con riferimento al tempo del commesso reato in base al criterio di accertamento della prognosi postuma - deve essere assoluta, nel senso che la condotta dell'agente deve essere priva di astratta determinabilità causale nella produzione dell'evento, per inefficienza strutturale o strumentale del mezzo usato, indipendentemente da cause estranee o estrinseche, ancorché riferibili all'agente. (Sez. 1, n. 870 del 17/10/2019, dep. 2020, Mazzarella, Rv. 278085 - 01) All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma 22 maggio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ,r, / Y-J [OSCURATO:PERSONA]
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