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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 maggio 2024

Cassazione n. 13355/2024

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ato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n.35409/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] ricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., p.i. 07160230632, in persona del legale rappresentante pro tempore, già rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] controricorrente nonché contro [OSCURATO:SOCIETA]. di GRAGNANO P. e C. intimata avverso la sentenza n. 4429/2019 della Corte d’appello di Napoli depositata il 12-9-2019 [OSCURATO:PERSONA]: -la comunicazione dell’avviso di fissazione dell’odierna udienza non ha potuto essere eseguita nei confronti del difensore della società OGGETTO: appalto R.G.35409/2019 C.C. 8-5-2024 controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avv. [OSCURATO:PERSONA], in quantolo stesso èrisultato cancellato dall’albo, -la cancellazione del difensore non comporta l’interruzione del giudizio di cassazione, ma impone di garantire alla parte la possibilità di nominare un nuovo difensore - anche rinviando il giudizio ad altra udienza previa comunicazione alla parte dell’ordinanza di differimento- atteso che si tratta di evento che incide negativamente sull’esercizio del diritto di difesa e sull’integrità del contraddittorio, che va garantita anche nel giudizio di legittimità (Cass. Sez. 3 ordinanza interlocutoria n.11300 del 28-4-2023, Cass. Sez. 3 ordinanza interlocutoria n. 2107 del 24-1-2023), -la comunicazione per l’odierna udienza eseguita dalla cancelleria alla parte [OSCURATO:SOCIETA]. personalmente, al fine di consentirle di provvedere alla nomina di nuovo difensore,non è andata a buon fine presso la sede legale della società, -da quanto precede deriva la necessità di rinviare la causa a nuovo ruolo, dovendosinuovamente eseguire la comunicazione alla parte , -la comunicazione alla parte personalmente può essere eseguita anche presso l’indirizzo di posta elettronica certificata estratto dal registro Ini- PEC (Cass. Sez. 1 3-2-2021 n. 2460), P.Q.M. rinvia la causa a nuovo ruolo, mandando alla cancelleria per la comunicazione anche alla controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. personalmente, all’indirizzo pec risultante dal registro Ini - PEC [OSCURATO:EMAIL] e, se la comunicazione a tale indirizzo non fosse possibileo non si perfezionasse, al rappresentante legale della società anchea mezzo della polizia giudiziaria.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della seconda sezio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n.35409/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] ricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., p.i. 07160230632, in persona del legale rappresentante pro tempore, già rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] controricorrente nonché contro [OSCURATO:SOCIETA]. di GRAGNANO P. e C. intimata avverso la sentenza n. 4429/2019 della Corte d’appello di Napoli depositata il 12-9-2019 [OSCURATO:PERSONA]: -la comunicazione dell’avviso di fissazione dell’odierna udienza non ha potuto essere eseguita nei confronti del difensore della società OGGETTO: appalto R.G.35409/2019 C.C. 8-5-2024 controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avv. [OSCURATO:PERSONA], in quantolo stesso èrisultato cancellato dall’albo, -la cancellazione del difensore non comporta l’interruzione del giudizio di cassazione, ma impone di garantire alla parte la possibilità di nominare un nuovo difensore - anche rinviando il giudizio ad altra udienza previa comunicazione alla parte dell’ordinanza di differimento- atteso che si tratta di evento che incide negativamente sull’esercizio del diritto di difesa e sull’integrità del contraddittorio, che va garantita anche nel giudizio di legittimità (Cass. Sez. 3 ordinanza interlocutoria n.11300 del 28-4-2023, Cass. Sez. 3 ordinanza interlocutoria n. 2107 del 24-1-2023), -la comunicazione per l’odierna udienza eseguita dalla cancelleria alla parte [OSCURATO:SOCIETA]. personalmente, al fine di consentirle di provvedere alla nomina di nuovo difensore,non è andata a buon fine presso la sede legale della società, -da quanto precede deriva la necessità di rinviare la causa a nuovo ruolo, dovendosinuovamente eseguire la comunicazione alla parte , -la comunicazione alla parte personalmente può essere eseguita anche presso l’indirizzo di posta elettronica certificata estratto dal registro Ini- PEC (Cass. Sez. 1 3-2-2021 n. 2460), P.Q.M. rinvia la causa a nuovo ruolo, mandando alla cancelleria per la comunicazione anche alla controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. personalmente, all’indirizzo pec risultante dal registro Ini - PEC [OSCURATO:EMAIL] e, se la comunicazione a tale indirizzo non fosse possibileo non si perfezionasse, al rappresentante legale della società anchea mezzo della polizia giudiziaria. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della seconda sezio
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