CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 maggio 2024
Cassazione n. 13355/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n.35409/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] ricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., p.i. 07160230632, in persona del legale rappresentante pro tempore, già rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] controricorrente nonché contro [OSCURATO:SOCIETA]. di GRAGNANO P. e C. intimata avverso la sentenza n. 4429/2019 della Corte d’appello di Napoli depositata il 12-9-2019 [OSCURATO:PERSONA]: -la comunicazione dell’avviso di fissazione dell’odierna udienza non ha potuto essere eseguita nei confronti del difensore della società OGGETTO: appalto R.G.35409/2019 C.C. 8-5-2024 controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avv. [OSCURATO:PERSONA], in quantolo stesso èrisultato cancellato dall’albo, -la cancellazione del difensore non comporta l’interruzione del giudizio di cassazione, ma impone di garantire alla parte la possibilità di nominare un nuovo difensore - anche rinviando il giudizio ad altra udienza previa comunicazione alla parte dell’ordinanza di differimento- atteso che si tratta di evento che incide negativamente sull’esercizio del diritto di difesa e sull’integrità del contraddittorio, che va garantita anche nel giudizio di legittimità (Cass. Sez. 3 ordinanza interlocutoria n.11300 del 28-4-2023, Cass. Sez. 3 ordinanza interlocutoria n. 2107 del 24-1-2023), -la comunicazione per l’odierna udienza eseguita dalla cancelleria alla parte [OSCURATO:SOCIETA]. personalmente, al fine di consentirle di provvedere alla nomina di nuovo difensore,non è andata a buon fine presso la sede legale della società, -da quanto precede deriva la necessità di rinviare la causa a nuovo ruolo, dovendosinuovamente eseguire la comunicazione alla parte , -la comunicazione alla parte personalmente può essere eseguita anche presso l’indirizzo di posta elettronica certificata estratto dal registro Ini- PEC (Cass. Sez. 1 3-2-2021 n. 2460), P.Q.M. rinvia la causa a nuovo ruolo, mandando alla cancelleria per la comunicazione anche alla controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. personalmente, all’indirizzo pec risultante dal registro Ini - PEC [OSCURATO:EMAIL] e, se la comunicazione a tale indirizzo non fosse possibileo non si perfezionasse, al rappresentante legale della società anchea mezzo della polizia giudiziaria. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della seconda sezio