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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23357/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Perugia, con sentenza del 5 luglio 2022, ha confermato la decisione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Terni, pronunciata in data 11 novembre 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 56 - 628 e 582 cod. pen.

Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., è manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez.

U, n. 28243 del 28/03/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255528 - 01; Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Calvi°, Rv. 271695; Sez. 2, n. 32234 del 16/10/2020, Fanfarilli, Rv. 280173), secondo cui, ai fini del riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale tenuità in riferimento al reato di tentata rapina, la valutazione deve essere complessiva, dovendo riguardare non solo la possibilità di desumere con certezza, dalle modalità del fatto che, se il reato fosse stato portato a compimento, il danno patrimoniale per la vittima sarebbe stato di rilevanza minima, ma anche gli effetti dannosi conseguenti alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva dei citati delitti; e, nella specie, sono stati applicati tali principi, con motivazione esente da criticità giustificative (ed invero, la Corte territoriale ha escluso la particolare tenuità del danno che la p.o. avrebbe subito in ragione del non irrisorio valore dell'orologio); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 18 a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Perugia, con sentenza del 5 luglio 2022, ha confermato la decisione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Terni, pronunciata in data 11 novembre 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 56 - 628 e 582 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., è manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 28243 del 28/03/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255528 - 01; Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Calvi°, Rv. 271695; Sez. 2, n. 32234 del 16/10/2020, Fanfarilli, Rv. 280173), secondo cui, ai fini del riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale tenuità in riferimento al reato di tentata rapina, la valutazione deve essere complessiva, dovendo riguardare non solo la possibilità di desumere con certezza, dalle modalità del fatto che, se il reato fosse stato portato a compimento, il danno patrimoniale per la vittima sarebbe stato di rilevanza minima, ma anche gli effetti dannosi conseguenti alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva dei citati delitti; e, nella specie, sono stati applicati tali principi, con motivazione esente da criticità giustificative (ed invero, la Corte territoriale ha escluso la particolare tenuità del danno che la p.o. avrebbe subito in ragione del non irrisorio valore dell'orologio); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 18 a
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