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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 marzo 2026

Cassazione n. 28853/2026

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l 10/03/2026 del Giudice dell’udienza preliminare delTribunale di Firenzevisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con sentenza emessa il 10 marzo 2026, il Giudice dell’udienza preliminaredel Tribunale di Firenze, per quanto è qui di interesse, ha applicato a Tanase SorinAlexandru, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena richiesta dalle parti, in relazione adue reati di furto aggravato e a un reato di incendio.2.

Avverso l’indicata sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazionea mezzo del proprio difensore.La parte, con un unico motivo di ricorso, deduce il vizio di inosservanza dinorme processuali, sostenendo che l’imputato non conoscerebbe «appieno» lalingua italiana.3.

Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto al di fuori dei casi previstidall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che prevede che il pubblico ministeroe l’imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza dipatteggiamento solo per motivi attinenti all’espressione della volontà delprevenuto, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erroneaqualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura disicurezza.Va, peraltro, evidenziato che, dal verbale di interrogatorio, risulta che ilTanase parla e comprende la lingua italiana.4.

L’inammissibilità, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., deveessere pronunciata de plano.Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso consegue la condanna delricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese delprocedimento e al versamento in favore della cassa delle ammende della sommadi euro 4.000,00.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della cassa delleammende.Così deciso, il 6 maggio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidentePierangelo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l 10/03/2026 del Giudice dell’udienza preliminare delTribunale di Firenzevisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con sentenza emessa il 10 marzo 2026, il Giudice dell’udienza preliminaredel Tribunale di Firenze, per quanto è qui di interesse, ha applicato a Tanase SorinAlexandru, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena richiesta dalle parti, in relazione adue reati di furto aggravato e a un reato di incendio.2. Avverso l’indicata sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazionea mezzo del proprio difensore.La parte, con un unico motivo di ricorso, deduce il vizio di inosservanza dinorme processuali, sostenendo che l’imputato non conoscerebbe «appieno» lalingua italiana.3. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto al di fuori dei casi previstidall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che prevede che il pubblico ministeroe l’imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza dipatteggiamento solo per motivi attinenti all’espressione della volontà delprevenuto, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erroneaqualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura disicurezza.Va, peraltro, evidenziato che, dal verbale di interrogatorio, risulta che ilTanase parla e comprende la lingua italiana.4. L’inammissibilità, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., deveessere pronunciata de plano.Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso consegue la condanna delricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese delprocedimento e al versamento in favore della cassa delle ammende della sommadi euro 4.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della cassa delleammende.Così deciso, il 6 maggio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidentePierangelo [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 28853/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris