CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 maggio 2022
Cassazione n. 27512/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al R.G.N. 19223-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 92, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI, 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 939/2017 della CORTE D'APPELLO di CATANIAdel 09/0572017, depositata il 19/05/2017; Ric. 2017 n. 19223 sez. S2 -ud. 17-05-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto di citazione notificato in data 1° aprile 2009, la Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio la Sig.ra [OSCURATO:PERSONA], premettendo in fatto: -di avere acquistato con atto del 26 febbraio 2008 da [OSCURATO:PERSONA], una casa per civile abitazione sita in [OSCURATO:PERSONA] c.da Cinquevie, composta di quattro vani, cucina, verande alivello e accessori per complessivi dieci vani catastali al piano terra, di cui costituiva pertinenza il garage con annesso ripostiglio e accessori, anch'esso a piano terra; -che la venditrice, nella qualità di comproprietaria per un mezzo con la sorella [OSCURATO:PERSONA], le aveva trasferito inoltre la comproprietà del pozzo nero, del pozzo trivellato e della cisterna cavati nel terreno (part. 295) di [OSCURATO:PERSONA] , del locale caldaia ubicato nell'immobile oggetto dell'atto di compravendita e del relativo impianto di riscaldamento , del cortile e della vanella di accesso, con tutt'altri accessori e pertinenze; -che [OSCURATO:PERSONA] aveva contestato il diritto di proprietà dell'attrice impedendole di usufruire delle parti comuni dell'immobile nonchè delle parti di esclusiva proprietà della stessa e segnatamente aveva occupato con una scaffalatura verticale parte delle verande a livello di proprietà esclusiva dell'attrice; si era illegittimamen te appropriata , imped endole l'utilizzo,di uno dei ripostigli compresi nella particella 439 sub 2, anch'esso di proprietà esclusiva dell'attrice, a dibendolo a ricovero per gatti, non consentiva all'attrice l'uso dei beni comuni quali la caldaia e l'automaz ione del cancello ; aveva Ric. 2017 n. 19223 sez. S2 -ud. 17-05-2022 -3- occupato con la carcassa di un'autovettura a volte parte del terreno di proprietà esclusiva dell'attrice ed a volte parte del cortile comune; aveva creato a confine con le parti comuni un ricovero per animali causando immissioniolfattive ed acustiche che superavano la normale tollerabilità e si era sottratta più volte al pagamento della propria quota di spese relative ai beni comuni. 1.1. Ciò premesso, avanzava davanti al giudice adito le seguenti domande: 1) accertare la piena titolarità del diritto di proprietà dalla stessa vantato e acquisito a seguito di atto pubblico di compravendita del 26.02.2008 , con riferimento all’immobile sito in [OSCURATO:PERSONA] c.da Cinquevie, come sopra descritto; 2) accertarela comproprietà corrispondente alla metà indivisa: del locale caldaia, dell’impianto di riscaldamento, del pozzo nero, del pozzo trivellato e della cisterna cavati nel terreno, della vanella di accesso e del cortile con pertinenze ed accessori; 3) accertare e dichiarar e che la convenuta, con la scaffalatura posta in corrispondenza dell’apertura dell’infisso del balcone di proprietà dell’attrice, aveva occupato illegittimamente parte della veranda a livello di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] e, per l’effetto, condannare la stessaa rimuovere la suddetta scaffalatura, oltre alla corresponsione di euro 800,00 a titolo di risarcimento del danno; 4)accertare e dichiarar e che la Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] aveva occupato illegittimamente il ripostiglio di esclusiva proprietà dell’attrice, con condanna al rilascio del predetto libero da cose, persone o animali, oltre risarcimento del danno pari ad euro 5.000,00; 5) accertare e dichiarare che la convenuta aveva impedito l’utilizzo del locale caldaia e del cancello automatico che dà accesso alla vanella comune, e, per l’effetto, condannarla al rilascio delle chiavi del locale caldaia e del telecomando del cancello, oltre risarcimento Ric. 2017 n. 19223 sez. S2 -ud. 17-05-2022 -4- del danno pari ad euro 2.500,00; 6) accertare e dichiarare che la Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] aveva illegittimamente occupato con la carcassa di un’autovettura parte del terreno di proprietà esclusiva dell’attrice ovvero parte del terreno di proprietà comune, con condanna alla rimozione della suddetta; 7) accertare e dichiarare che le immissioni causate da numerosi animali, superando la normale tollerabilità, rendevano invivibili alcuni locali di proprietà dell’attrice, e per l’effetto, condannare la convenuta alla eliminazione delle immissioni olfattive ed acustiche, oltre al risarcimento del danno pari ad euro 500,00; 8) accertare e dichiarare che l’attrice vanta un credito nei confronti della convenuta pari ad euro 135,00 in relazione alle spese comuni sostenute, e per l’effetto condannare la convenuta alla corresponsione dell’anzidetta somma. 2. Si costituiva la convenuta Sig.ra [OSCURATO:PERSONA], che eccepiva l’inammissibilità e l’improcedibilità delle domande ed in subordine le contestava nel merito. Proponeva domanda riconvenzionale per sentir dichiarare che la veranda coperta antistante il portone di ingresso dell'unità immobiliare al piano primo fa parte della porzione sub 4 ed è di proprietà della stessa; per sentire dichiarare l'avvenuta acquisto per usucapione della servitù relativa alla collocazione della scaffalatura divisoria posta sull'area di proprietà della convenuta avanti il suo portone di ingresso e del vano ricovero gatti che insiste sul suolo della proprietaria e da ella realizzato; per sentire dichiarare infine l'avvenuto acquisto per usucapione e per destinazione delpadre di famiglia in capo alla convenuta di tutte le gabbie degli animali esistenti da tempo immemorabile su suolo comune ed esclusivo della medesima convenuta. 3. Con sentenza n. 484 del 24 giugno 2013 il Tribunale adito, ascoltati alcuni testi ed espletata CTU, accoglieva parzialmente Ric. 2017 n. 19223 sez. S2 -ud. 17-05-2022 -5- le domande attoree, e, previo accertamento della titolarità delle zone controverse, condannava la convenuta [OSCURATO:PERSONA] allo sgombero e al rilascio di tutti gli spazi terrani di proprietà dell’attrice, con conseguente rimozione della scaffalatura metallica e del ripostiglio di cui alla citazione introduttiva; alla consegna delle chiavi del locale caldaia, alla consegna del telecomando per l’uso del cancello; alla immediata eliminazione delle immissioni olfattive. 4. [OSCURATO:PERSONA].ra [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la predetta sentenza. Con la prima censura lamentava la insufficiente, contraddittoria ed illogica motivazione, a suo dire peraltro in carenza assoluta di prova, con riferimento alla parte in cui veniva dichiarato che lo spazio in catasto al foglio 389, mappale 439/1 costituisce pertinenza della proprietà di [OSCURATO:PERSONA] , ad eccezione “della striscia di terreno non pavimentato di larghezza variabile e scalini di accesso”e anche nella parte in cui la stessa decisionedisponeva che la veranda antistante il giardino sul lato nord fosse di proprietà esclusiva della [OSCURATO:PERSONA], mentre la veranda antistante il piano superiore di [OSCURATO:PERSONA] appartenesseindivisamente ad entrambe per eguali quote. Con il secondo motivo di appello l’appellante censurava la decisione nel punto in cui il giudice di primo grado aveva accertato la sussistenza della comproprietà della [OSCURATO:PERSONA] avuto riguardo al locale adibito a deposito caldaia, all’impianto di riscaldamento, al cortile e alla vanelladi accesso, al cancello automatizzato, al pozzo nero e a quello trivellato, nonché alla cisterna,disponendo perciò lo sgombero e il rilascio delle zone illegittimamente occupate dalla stessa Perotti. Con la terza censura l’appellante si doleva della assente/carente motivazione della sentenza di prime cure con Ric. 2017 n. 19223 sez. S2 -ud. 17-05-2022 -6- riferimento alla parte in cui vietava la prosecuzione delle immissioni olfattive derivanti dal ricovero di animali per carenza assoluta di prova sul verificarsi di una immissione eccedente la normale tollerabilità. 5. Con sentenza n. 939/2017, il giudice del gravame respingevaparzialmente l’appello, accogliendo un unico motivo avanzato dall’appellante. In particolare riteneva: -infondata la prima censura in quanto la sentenza di prime cure avevacorrettamente tenuto conto degli accertamenti svolti mediante C.T.U.; -inammissibile il secondo motivo di gravame per difetto di specificità; -fondato il terzo motivo di gravame non essendovi prova in atti delle immissioni olfattive e della loro intollerabilità. 6. [OSCURATO:PERSONA].ra [OSCURATO:PERSONA] ricorre per Cassazione avverso tale sentenza con un unico motivo di ricorso. Resiste la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. 7. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 comma 2 e 380-bis.1 c.p.c. 8. In prossimità dell’udienza entrambe le parti hanno presentatomemorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Il motivo di ricorso è così rubricato: “ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 948 e dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”. Deduce la ricorrente che l’attrice, secondo le regole proprie dell’azione di rivendicazione (in questi termin i dovendo qualificarsi l’azione promossa da [OSCURATO:PERSONA]), avrebbe dovuto dare la prova che su di essa incombeva della proprietà dei beni Ric. 2017 n. 19223 sez. S2 -ud. 17-05-2022 -7- rivendicati e della identità dei beni rivendicati con quelli posseduti dall'istante. Tale prova sarebbe mancata in relazione alla proprietà del mappale n. 439 sub 1 e alla veranda antistante la proprietà esclusiva della ricorrente. Secondo quest’ultima, quanto al primo cespite, se il CTU ha ritenuto e riconosciuto che il mappale n. 439 sub 1 coincide con quanto negli atti è stato definito “cortile”e che nelle planimetrie catastali è stato indicato “bene comune non censibile”, tale bene non avrebbe potuto essere ritenuto di pertinenza della proprietà esclusiva dell'attrice [OSCURATO:PERSONA], come si evincerebbe anche dall’elenco dei beni venduti a quest’ultima contenuti nell'atto pubblico del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Dalla lettura di questo atto pubblico sono chiaramente individuabili i beni ceduti a L etizia C asa in piena proprietà e quelli ceduti alla stessa in comproprietà in ragione della metà e tra questi ultimi rientrasicuramente il bene di cui alla particella 439 sub 1. Quanto alle conclusioni raggiunte sulla spettanza della veranda antistante la proprietà esclusiva della ricorrente, la sentenza sarebbe errata là dove viene confermata la decisione del primo giudice, in presenza di oggettivi dubbi, sulla sua appartenenza comune alle due parti in causa, nonostante il diverso avvisodel CTU e la mancata prova della proprietà fornita dall’attrice, in violazione degli artt. 948 e 2697 c.c. 2.- La controricorrente , per parte sua, chiede il rigetto del ricorso deducendo che l’azione da lei intrapresa con atto di citazione di primo grado non era un’azione di rivendica della proprietà, ma un’azione di accertamento voltaad eliminare ogni dubbio circa la titolarità delle zone controverse. In ragione del fatto che le zone in contestazione erano dalla stessa già Ric. 2017 n. 19223 sez. S2 -ud. 17-05-2022 -8- possedute, la prova della proprietà emergerebbe appieno dagli atti di vendita e dalle donazioni prodotte in giudizio. 3. – Preliminarmente occorre esaminare l’eccezione di improcedibilità del ricorso sollevata per mancata richiesta alla Corte d'appello di Catania di trasmissione del fascicolo di ufficio, in quanto dagli atti non risulta tale deposito. L’eccezione va rigettata, in quanto la ricorrente ha depositato, al momento dell’iscrizione a ruolo, l’istanza ex art.369 c.p.c. munita del visto della Cancelleria della Corte di Appello di Catania, come è risultato dall’esame del fascicolo. In ogni caso la mancata richiesta di trasmissione del fascicolo di ufficio non determina l’improcedibilità dell’impugnazione ove l’esame di quel fascicolo non sia necessario (cfr. Cass. Ord.7621/2017): nel caso in esame, non sono dedotte questioni procedurali che rendono necessario l’esame del fascicolo di ufficio. 4. – La contro ricorrente eccepisce altresì, in specie n ella memoria illustrativa , l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse,avendo [OSCURATO:PERSONA] limitato l’impugnazione ai capi della decisione relativi alla natura pertinenziale dello spazio individuato in catasto al mapp. 439 sub 1) e alle verand e , omettendo l'impugnazione delle altre statuizioni che - essendo autonome rispetto alle censure della ricorrente - da sole sono logicamente e giuridicamente idonee a sorreggere la decisione impugnata. L’eccezione è priva di fondamento perché sono indicate le parti della sentenza che vengono censurate. 5.– Il ricorso è comunque infondato. Nel ricorso, e più diffusamente nella memoria , la ricorrente invoca la giurisprudenza di questa Suprema Corte in tema di onere della prova nell’azione di rivendicazione (la c.d. “probatio Ric. 2017 n. 19223 sez. S2 -ud. 17-05-2022 -9- diabolica” a cui sottostà chi promuove tale azione ) , rappresentando che la Corte d’Appello di Catania non avrebbe dovuto ritenere fornita la prova della proprietà dei beni rivendicati e della identità dei beni rivendicati con quelli posseduti dalla [OSCURATO:PERSONA]. 5. 1. - La critica non coglie nel segno. Omette infatti la ricorrente di confrontarsi con i reiterati precedenti di questo Giudice che attenuano l’onere probatorio del rivendicante nel caso in cui non sia contestata l’appartenenza del bene ad un comune dante causa ( Cass. n. 22598/2010 ; n. 4975/20 0 4; n. 694/2016), essendo sufficiente per l’attore , in tal caso, dimostrare che il bene medesimo ha formato oggetto del proprio titolo d'acquisto, perché la proprietà sia attribuita alla parte che ha addotto un titolo prevalente rispetto a quello dell'altra. Nel caso di specie, come risulta chiaramente dalla ricostruzione operata nella sentenza impugnata, con atto pubblico del 28 ottobre 1980 i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] acquistavano un terreno sito in [OSCURATO:PERSONA] sul quale costruivano un immobile per civile abitazione diviso in due piani(evidentemente con l’intento di destinarlo poi alle loro figlie). Con atto pubblico del 13 luglio 1992 i coniugi [OSCURATO:PERSONA] donavano invero alla figlia [OSCURATO:PERSONA] la piena proprietà del primo piano della casa, con la metà indivisa del pozzo nero, del pozzo trivellato e della cisterna scavati nel terreno di cui alla part. 295, del locale caldaia a piano terra e del relativo impianto di riscaldamento. Donavano alla stessa figli anche la metà indivisa del cortile e della vanella c omun i di accesso, con accessori e pertinenze . Con il medesimo atto donavanoalla figlia [OSCURATO:PERSONA] la nuda proprietà della casa a piano terra, con la metà indivisa del pozzo nero, del pozzo trivellato e della cisterna, con metà indivisa anche del locale Ric. 2017 n. 19223 sez. S2 -ud. 17-05-2022 -10- caldaia ubicato a piano terra e del relativo impianto di riscaldamento. Donavano infine alla figliaPerotti Patrizia la metà indivisa del cortile e della vanella co muni di accesso con accessori e pertinenze. Con successivo atto pubblico del 21 ottobre 2002 i coniugi donavanoalla figlia Patrizia l'usufrutto dei cespiti già donati in nuda proprietà. C on atto pubblico del 26 febbraio 2008, [OSCURATO:PERSONA] trasferiva a L etizia C asa quanto ricevuto dei propri danti causa. Non vi è dubbio, né vi è contestazione alcuna, dunque, sull’appartenenza dei beni sui quali è sorto il contrasto acomuni danti causa : in applicazione del la giurisprudenza sopra richiamata la parte attriceha pertanto assolto l’onere probatorio a suo caricoe la sentenza gravata si sottrae ai vizi denunciati. 6. - Altre doglianze del ricorso si risolv ono in una censur a che attieneal merito della causa e all’apprezzamento valutativo giudiziale, come nel caso delle verand e, sulla cui spettanza il primo giudice aveva ritenuto che - quanto alle verande site a pianterreno (l'una antistante l'accesso al piano superiore della convenuta e l'altra antistante il giardino sul lato nord) – “ è coerente con i titoli riconoscere la proprietà esclusiva di [OSCURATO:PERSONA] per la seconda, mentre sussistono obiettivi dubbi per la prima che impongono di ritenerla comune alle parti in causa”. In contrasto con queste valutazioni compiute dalla corte di merito, la critica fa leva su un passaggio della relazione peritale, peraltro meramente incidentale: quello in cui relativamente alla veranda coperta antistante l'accesso al piano superiore (sub 4), l’ausiliario ha affermato che “solo logica e buonsenso lo fanno appartenere a tale cespite; tuttavia, essa è chiaramente contenuta nel sub 1 e l'affaccio in essa del salone piano terra determinano una incontestabile servitù”. Ric. 2017 n. 19223 sez. S2 -ud. 17-05-2022 -11- Dietro il prospettato vizio della violazione di legge si palesa invero la richiesta di riesame di un accertamento di fatto sottratto al sindacato di questa Corte, che non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed impedisce alla parte di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenute nella sentenza impugnata, contrapponendo la propria diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti (tra le tante Cass.n. 6519/2019). Il giudice di appello aveva già escluso che l'appellante avesse proposto valide argomentazioni a sostegno della ritenuta proprietà in capo alla stessa della porzione in questione, non ritenendo sufficiente il richiamo al la “ logica e a l buon senso ” evocato dal CTU, per cui era apparsa condivisibile sul punto la conclusione del Tribunale. 7.- La ricorrente impropriamente ripropone, sotto altre spoglie, la medesima doglianza, per cui anche sotto questo profilo il ricorso va rigettato e, in ragione della soccombenza, la ricorrente va condannata a rimborsare alla co ntroricorrente le spese del giudizio di cassazione, nell'importo liquidato in dispositivo. 8.-Stante l’esito, si può dare atto dei presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 2.300,00, oltre a € 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali forfettarie e agli accessori di legge. Ric. 2017 n. 19223 sez. S2 -ud. 17-05-2022 -12- Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della