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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 febbraio 2022

Cassazione n. 49429/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 614iée il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] mite ha concluso chiedendo <AJcztu,L,i—c 4-) tA 24-2 udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Appello di Bari confermava la sentenza emessa in data 18.03.2019 dal Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] del locale Tribunale, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era ritenuto responsabile dei reati di ricettazione e furto pluriaggravato, riconosciuto il vincolo della continuazione, perché acquistava da [OSCURATO:PERSONA], al fine di procurarsi un ingiusto profitto, l'autocarro [OSCURATO:PERSONA] tg. [OSCURATO:TARGA] provento del furto commesso il giorno precedente a danno del Consorzio ionico Ortofrutticolo (capo 6) e perché - in concorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] n si impossessava indebitamente di attrezzature agricole, introducendosi all'interno della azienda agricola [OSCURATO:PERSONA] ubicata all'interno dell'azienda [OSCURATO:SOCIETA]_- ed, in particolare, lo Sgaramella apportando il proprio contributo alla commissione del fatto criminoso fornendo il mezzo - da identificarsi nell'autocarro oggetto di ricettazione di cui al capo 6 dell'imputazione - per la concreta esecuzione del furto, dovendosi ritenere integrate le circostanze aggravanti contestate, per avere i correi commesso il fatto in numero maggiore di tre persone e compiendo violenza sulle cose, con forzatura del maniglione di ingresso (capo 11).

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure a due motivi, con i quali ha dedotto: 2.1 con il primo motivo, il vizio di violazione di legge, per avere la Corte territoriale erroneamente riconosciuto la sussistenza dell'aggravante - ritenuta integrata perché emergeva dalle risultanze processuali che i Loinnputati si introducevano all'interno della [OSCURATO:SOCIETA]., forzando la porta chiusa a chiave - di cui all'art. 625 co. 2 cod. proc. pen., mancando di valorizzare che materialmente il ricorrente non poneva in essere alcuna condotta di violenza sulle cose, essendosi limitato a fornire il mezzo per la commissione del furto; invero, la contestazione e la conseguente applicazione di una circostanza aggravante, è consentita a carico del concorrente nel reato, ai sensi degli artt. 118 e 59 cod. pen., soltanto se conosciuta o conoscibile da parte del reo, dovendo necessariamente presupporre un coefficiente di colpevolezza in capo al soggetto agente, mentre, nel caso di specie, non può ritenersi che il ricorrente fosse a conoscenza della circostanza fattuale che gli altri concorrenti avrebbero utilizzato violenza sulle cose al fine di porre in essere l'atto predatorio, non avendo egli preso parte personalmente all'azione furtiva; 2.2 con il secondo motivo, i vizi di violazione di legge e di motivazione, pèr avere la Corte di Appello mancato di adeguatamente motivare in ordine alla mancata applicazione dell'art. 114 cod. pen., emergendo pacificamente dalle risultanze processuali il minimo contributo fattuale offerto dal ricorrente rispetto alla realizzazione del fatto delittuoso per il quale si procede, dovendosi considerare il contributo del ricorrente assolutamente marginale rispetto alla condotta tipizzata dalla disposizione incriminatrice. 3.11 procuratore generale in sede, in persona del sostituto procuratore dr. [OSCURATO:PERSONA], ai fini della decisione del ricorso, ha fatto pervenire le sue richieste scritte, ai sensi del comma 8 dell'art. 23 del d.l. n. 137/2020, conv. con modificazioni nella L. 176/2020, e dell'art 16 del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, siccome manifestamente infondato. 1.11 primo motivo di ricorso- con il quale il ricorrente si duole dell'applicazione nei suoi confronti dell'aggravante di cui all'art 625 n. 2 c.p., essendo stato forzata una porta chiusa a maniglione come dichiarato dal denunciante per la perpetrazione del furto di cui al capo 11) sebbene la violenza sulle cose sia stata materialmente posta in essere dai correi, essendosi limitato a fornire il camion, già oggetto di precedente ricettazione, per consentire ai predetti di caricare la refurtiva - si presenta del tutto generico.

Invero, il ricorrente era del tutto consapevole sia del furto da compiere, come si evince dal contenuto delle conversazioni oggetto di captazione (cfr. sentenza di primo grado pg. 5 e ss. da leggersi congiuntamente a quella di appello, costituendo un unicum inscindibile) e scientemente aveva fornito il veicolo, circostanza questa che ha trovato conferma anche nelle conversazioni captate dopo il furto, nel corso delle quali lo Sgaramella precisava che il furgone per trasportare il materiale oggetto di furto era suo e dato in comodato, incidendo ciò nella determinazione del prezzo della merce provento di furto.

Tale merce, infatti, fu rivenduta grazie allo Sgaramella e fruttò al "gruppo criminale" la somma di euro 2000.

1.1. In tale contesto le deduzioni svolte dal ricorrente non si confrontano con i principi più volte affermati da questa Corte, secondo cui in tema di furto, la circostanza aggravante di cui all'art. 625 co. 1 n. 2 cod. pen. è da considerare oggettiva, onde essa, in applicazione della previsione di cui all'art. 59 cc. 2 cod. pen., si comunica anche agli altri compartecipi derreato se conosciuta o ignorata per colpa (Sez. 4, sent. n. 4853 del 03.12.2003 - dep. 06.02.2004, Rv. 229375), essendo configurabile il coefficiente soggettivo previsto dalla citata disposizione, criterio questo non modificato dalla previsione dell'art. 118 cod. pen., che si riferisce soltanto ad alcune circostanze soggettive (Sez. 2, sent. n. 8324 del 04.02.2022, Rv. 282785).

Nella fattispecie risulta evidente che si configura quantomeno a carico del ricorrente un'ignoranza per colpa, avendo affidato l'imputato il veicolo oggetto di ricettazione ai correi, proprio al fine di consentire loro di perpetrare il furto.

2. Manifestamente infondato si presenta anche il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole della mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 114/1 c.p..

All'uopo l'imputato non si confronta con la valutazione non illogica della Corte territoriale, secondo cui non può certo considerarsi un contributo di minima importanza, nell'economia della condotta delittuosa, l'aver fornito il furgone per commettere il delitto contestato.

Senza considerare poi che il secondo comma dell'art. 114 c.p. esclude l'applicabilità dell'attenuante in questione, nei casi di cui all'art. 112 c.p. in considerazione del numero dei soggetti coinvolti.

Inoltre devono richiamarsi i principi più volte affermati da questa Corte, secondo cui la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30.09.2013, Rv. 259142). 3.11 ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 614iée il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] mite ha concluso chiedendo <AJcztu,L,i—c 4-) tA 24-2 udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Appello di Bari confermava la sentenza emessa in data 18.03.2019 dal Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] del locale Tribunale, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era ritenuto responsabile dei reati di ricettazione e furto pluriaggravato, riconosciuto il vincolo della continuazione, perché acquistava da [OSCURATO:PERSONA], al fine di procurarsi un ingiusto profitto, l'autocarro [OSCURATO:PERSONA] tg. [OSCURATO:TARGA] provento del furto commesso il giorno precedente a danno del Consorzio ionico Ortofrutticolo (capo 6) e perché - in concorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] n si impossessava indebitamente di attrezzature agricole, introducendosi all'interno della azienda agricola [OSCURATO:PERSONA] ubicata all'interno dell'azienda [OSCURATO:SOCIETA]_- ed, in particolare, lo Sgaramella apportando il proprio contributo alla commissione del fatto criminoso fornendo il mezzo - da identificarsi nell'autocarro oggetto di ricettazione di cui al capo 6 dell'imputazione - per la concreta esecuzione del furto, dovendosi ritenere integrate le circostanze aggravanti contestate, per avere i correi commesso il fatto in numero maggiore di tre persone e compiendo violenza sulle cose, con forzatura del maniglione di ingresso (capo 11). 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure a due motivi, con i quali ha dedotto: 2.1 con il primo motivo, il vizio di violazione di legge, per avere la Corte territoriale erroneamente riconosciuto la sussistenza dell'aggravante - ritenuta integrata perché emergeva dalle risultanze processuali che i Loinnputati si introducevano all'interno della [OSCURATO:SOCIETA]., forzando la porta chiusa a chiave - di cui all'art. 625 co. 2 cod. proc. pen., mancando di valorizzare che materialmente il ricorrente non poneva in essere alcuna condotta di violenza sulle cose, essendosi limitato a fornire il mezzo per la commissione del furto; invero, la contestazione e la conseguente applicazione di una circostanza aggravante, è consentita a carico del concorrente nel reato, ai sensi degli artt. 118 e 59 cod. pen., soltanto se conosciuta o conoscibile da parte del reo, dovendo necessariamente presupporre un coefficiente di colpevolezza in capo al soggetto agente, mentre, nel caso di specie, non può ritenersi che il ricorrente fosse a conoscenza della circostanza fattuale che gli altri concorrenti avrebbero utilizzato violenza sulle cose al fine di porre in essere l'atto predatorio, non avendo egli preso parte personalmente all'azione furtiva; 2.2 con il secondo motivo, i vizi di violazione di legge e di motivazione, pèr avere la Corte di Appello mancato di adeguatamente motivare in ordine alla mancata applicazione dell'art. 114 cod. pen., emergendo pacificamente dalle risultanze processuali il minimo contributo fattuale offerto dal ricorrente rispetto alla realizzazione del fatto delittuoso per il quale si procede, dovendosi considerare il contributo del ricorrente assolutamente marginale rispetto alla condotta tipizzata dalla disposizione incriminatrice. 3.11 procuratore generale in sede, in persona del sostituto procuratore dr. [OSCURATO:PERSONA], ai fini della decisione del ricorso, ha fatto pervenire le sue richieste scritte, ai sensi del comma 8 dell'art. 23 del d.l. n. 137/2020, conv. con modificazioni nella L. 176/2020, e dell'art 16 del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, siccome manifestamente infondato. 1.11 primo motivo di ricorso- con il quale il ricorrente si duole dell'applicazione nei suoi confronti dell'aggravante di cui all'art 625 n. 2 c.p., essendo stato forzata una porta chiusa a maniglione come dichiarato dal denunciante per la perpetrazione del furto di cui al capo 11) sebbene la violenza sulle cose sia stata materialmente posta in essere dai correi, essendosi limitato a fornire il camion, già oggetto di precedente ricettazione, per consentire ai predetti di caricare la refurtiva - si presenta del tutto generico. Invero, il ricorrente era del tutto consapevole sia del furto da compiere, come si evince dal contenuto delle conversazioni oggetto di captazione (cfr. sentenza di primo grado pg. 5 e ss. da leggersi congiuntamente a quella di appello, costituendo un unicum inscindibile) e scientemente aveva fornito il veicolo, circostanza questa che ha trovato conferma anche nelle conversazioni captate dopo il furto, nel corso delle quali lo Sgaramella precisava che il furgone per trasportare il materiale oggetto di furto era suo e dato in comodato, incidendo ciò nella determinazione del prezzo della merce provento di furto. Tale merce, infatti, fu rivenduta grazie allo Sgaramella e fruttò al "gruppo criminale" la somma di euro 2000. 1.1. In tale contesto le deduzioni svolte dal ricorrente non si confrontano con i principi più volte affermati da questa Corte, secondo cui in tema di furto, la circostanza aggravante di cui all'art. 625 co. 1 n. 2 cod. pen. è da considerare oggettiva, onde essa, in applicazione della previsione di cui all'art. 59 cc. 2 cod. pen., si comunica anche agli altri compartecipi derreato se conosciuta o ignorata per colpa (Sez. 4, sent. n. 4853 del 03.12.2003 - dep. 06.02.2004, Rv. 229375), essendo configurabile il coefficiente soggettivo previsto dalla citata disposizione, criterio questo non modificato dalla previsione dell'art. 118 cod. pen., che si riferisce soltanto ad alcune circostanze soggettive (Sez. 2, sent. n. 8324 del 04.02.2022, Rv. 282785). Nella fattispecie risulta evidente che si configura quantomeno a carico del ricorrente un'ignoranza per colpa, avendo affidato l'imputato il veicolo oggetto di ricettazione ai correi, proprio al fine di consentire loro di perpetrare il furto. 2. Manifestamente infondato si presenta anche il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole della mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 114/1 c.p.. All'uopo l'imputato non si confronta con la valutazione non illogica della Corte territoriale, secondo cui non può certo considerarsi un contributo di minima importanza, nell'economia della condotta delittuosa, l'aver fornito il furgone per commettere il delitto contestato. Senza considerare poi che il secondo comma dell'art. 114 c.p. esclude l'applicabilità dell'attenuante in questione, nei casi di cui all'art. 112 c.p. in considerazione del numero dei soggetti coinvolti. Inoltre devono richiamarsi i principi più volte affermati da questa Corte, secondo cui la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30.09.2013, Rv. 259142). 3.11 ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
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