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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 01220/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ha confermato la decisione di primo grado del Tribunale di Bari che ne aveva affermato la penale responsabilità per il delitto di cui agli artt. 624-bis, primo comma, e 625, n. 2 cod. pen. e, riconosciuto il concorso delle circostanze attenuanti generiche equivalenti, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - che deduce violazione di legge in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio, poiché la quantificazione della pena sarebbe del tutto illogica rispetto alla fattispecie contestata, e non sufficientemente motivata alla luce del sensibile scostannento dal minimo edittale - non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento alla cornice edittale di riferimento ratione temporis, al valore del compendio di beni oggetto della sottrazione, alle allarmanti modalità dell'azione delittuosa e alla proclività al delitto del ricorrente, ristretto in stato di arresto domiciliare al momento della commissione del fatto, e dunque alla conformità a giustizia della pena quantificata dal primo Giudice, di poco inferiore alla media edittale; - Considerato che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ha confermato la decisione di primo grado del Tribunale di Bari che ne aveva affermato la penale responsabilità per il delitto di cui agli artt. 624-bis, primo comma, e 625, n. 2 cod. pen. e, riconosciuto il concorso delle circostanze attenuanti generiche equivalenti, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - che deduce violazione di legge in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio, poiché la quantificazione della pena sarebbe del tutto illogica rispetto alla fattispecie contestata, e non sufficientemente motivata alla luce del sensibile scostannento dal minimo edittale - non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento alla cornice edittale di riferimento ratione temporis, al valore del compendio di beni oggetto della sottrazione, alle allarmanti modalità dell'azione delittuosa e alla proclività al delitto del ricorrente, ristretto in stato di arresto domiciliare al momento della commissione del fatto, e dunque alla conformità a giustizia della pena quantificata dal primo Giudice, di poco inferiore alla media edittale; - Considerato che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
Sentenza Cassazione n. 01220/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris