CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 giugno 2026
Cassazione n. 20657/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ati e difesidagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giustaprocura in atti, con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC deidifensori;– ricorrenti –Contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti, con domicilio digitale eletto pressol’indirizzo PEC del difensore;– controricorrente–nonché contro[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]-intimati-Numero registro generale 16292/2021Numero sezionale 1550/2026avverso la sentenza n. 373/2021 della CORTE DI APPELLO DINumero di raccolta generale 20657/2026BRESCIA, depositata in data 25/03/2021; Data pubblicazione 18/06/2026udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del11/06/2026 dal Consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA];Udito il P.M. in persona del Sostituto procuratore Generale dr. FulvioTroncone, che ha concluso per il rigetto del ricorso.Udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per i ricorrenti e l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Morsillo per il controricorrente[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel 1991, agirono davanti alTribunale di Brescia nei confronti del proprietario del fondo limitrofoArmando [OSCURATO:PERSONA], deducendo plurime violazioni inerenti ai rapportidi vicinato tra fondi confinanti e chiedendo, tra l’altro, l’arretramentodi manufatti, l’accertamento del confine e delle servitù gravanti sullastradella comune, nonché il ripristino dello stato dei luoghi e ilrisarcimento dei danni.Costituitosi in giudizio, lo [OSCURATO:PERSONA] propose una serie di domandericonvenzionali volte all’accertamento del confine secondo le mappecatastali, al rilascio di porzioni di terreno asseritamente occupate, alrispetto delle distanze legali e al risarcimento del danno.Il Tribunale, con sentenza del 2005, accolse parzialmente ledomande degli attori riconoscendo la servitù limitata di passaggio edordinando il ripristino di alcuni manufatti e della pavimentazione.A seguito del gravame dello [OSCURATO:PERSONA], che lamentava tra l’altro lanullità della sentenza per mancata integrazione del contraddittorionei confronti di litisconsorti necessari ([OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]), la Corted’appello di Brescia, con sentenza del 2009, accolse l’impugnazionesotto quest’ultimo profilo, con conseguente rimessione dell’interacausa al Giudice di primo grado.[OSCURATO:PERSONA] e l’Agnellini proposero ricorso per cassazione, e questa Corte,con sentenza n. 19506/15, cassò la decisione con rinvio ad altra2 di 10Numero registro generale 16292/2021Numero sezionale 1550/2026Numero di raccolta generale 20657/2026sezione della medesima Corte territoriale in relazione al quartoData pubblicazione 18/06/2026motivo di ricorso con cui si denunciava che solo alcune fra ledomande richiedessero l’integrazione del contraddittorio. [OSCURATO:PERSONA]Appello avrebbe dovuto quindi separare le cause e trattenerequelle per le quali non sussisteva il litisconsorzio.Piotti e Agnellini in relazione alla causa litisconsortile riassunsero ilgiudizio direttamente dinanzi al Tribunale di Brescia, anziché dinanzial giudice del rinvio individuato nella Corte d’appello distrettuale,instaurando parallelamente anche il giudizio dinanzi a quest’ultimasede per le domande ritenute estranee all’eccezione di difetto delcontraddittorio (procedimento deciso dalla Corte territoriale con lasentenza n. 1191/2018, contro cui è stato esperito ricorso percassazione, definito, a sua volta, con sentenza di questa Corte n.6536/2025, nonché domanda di revocazione, decisa con sentenza n.1787/2019, oggetto anch'essa di ricorso per cassazione, estinto condecreto n. 21512/2023).Per la parte che qui interessa, il Tribunale di Brescia aditodirettamente in riassunzione dichiarò con sentenza n. 381/2020inammissibile la domanda, reputando che la riassunzione fosseavvenuta davanti a giudice funzionalmente incompetente rispetto aquanto disposto in sede di legittimità e che, pertanto, il giudiziodovesse considerarsi estinto; escluse altresì che l’atto di riassunzionepotesse essere qualificato come atto introduttivo di un nuovogiudizio, e condannò gli attori alla rifusione delle spese nei confrontidelle controparti.La Corte bresciana, investita del gravame, ha riformato la pronunciadi primo grado limitatamente al capo della sentenza relativo allespese di lite, escludendo la condanna degli appellanti al rimborso infavore dei litisconsorti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali non ne avevano fattorichiesta, e confermando per il resto il provvedimento impugnato pernon avere gli attori rispettato il dettato della Corte di Cassazione. Haconfermato altresì l’altra ratio decidendi con cui il Tribunale aveva3 di 10Numero registro generale 16292/2021Numero sezionale 1550/2026Numero di raccolta generale 20657/2026escluso la possibilità di configurare l’atto di riassunzione comeData pubblicazione 18/06/2026autonomo atto di citazione in un nuovo giudizio, potendosi ravvisareuna violazione del diritto di difesa dello [OSCURATO:PERSONA]. Avverso la predettasentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono in cassazione,sulla scorta di cinque motivi.[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] e LauraSpagnoli sono rimasti intimati.Nelle proprie conclusioni scritte, il Procuratore Generale hasollecitato il rigetto del ricorso.In prossimità della pubblica udienza, tutte le parti costituite hannodepositato memoria ex art. 378 c.p.c.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono “errore in procedendo,motivo di ricorso previsto dall’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., inrelazione alla negata ammissibilità della riassunzione del processo inprimo grado a seguito del rinvio operato dalla Suprema Corte dicassazione con la sentenza n. 19506/2015”, per non aver la Corte diappello ritenuto il rinvio operato dalla sentenza di legittimità limitatoalle sole domande per le quali non era necessario integrare ilcontraddittorio. Per parte ricorrente, pertanto, e in applicazione delprincipio di autonomia delle domande cumulate e della ragionevoledurata del processo, la riassunzione in primo grado sarebbe stataconforme al dictum della Corte di cassazione, la quale avrebbedisposto solo un rinvio parziale alla Corte d’appello.2. Attraverso la seconda doglianza i ricorrenti censurano “vizio dimotivazione, motivo di ricorso previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5c.p.c., in relazione alla negata ammissibilità della riassunzione delprocesso in primo grado a seguito del rinvio operato dalla supremacorte di cassazione con la sentenza n. 19506/2015 perché nonsarebbe stato rispettato il dettato della suprema Corte”, avendo laCorte territoriale erroneamente affermato in modo apodittico il4 di 10Numero registro generale 16292/2021Numero sezionale 1550/2026Numero di raccolta generale 20657/2026mancato rispetto del dictum della Corte di cassazione, senza indicareData pubblicazione 18/06/2026le ragioni di tale conclusione né confrontarsi con le censure formulatein secondo grado, omettendo di individuare i passaggi dellapronuncia rescindente dai quali desumere l’obbligo di riassunzioneintegrale innanzi al Giudice del rinvio.3. Con il terzo motivo i ricorrenti deducono “errore in procedendo,motivo di ricorso previsto dall’ art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., inrelazione alla negata ammissibilità della conversione dell'atto dicitazione in riassunzione in atto introduttivo di un nuovo giudizio dimerito”, per non aver i giudici del gravame applicato i principi diconservazione degli atti e di economia processuale, giacché lapredetta conversione non avrebbe comportato una lesione concretadel diritto di difesa della controparte, attesa l’identità delle domandee delle difese rispetto al giudizio originario, nonché la concessionedei termini ex art. 183 c.p.c.4. Con il quarto motivo i ricorrenti censurano il “vizio di motivazione,motivo di ricorso previsto dall’ 360, comma 1, n. 5 c.p.c., in relazionealla negata ammissibilità della conversione dell'atto di citazione inriassunzione in atto introduttivo di un nuovo giudizio di merito”,avendo la Corte bresciana erroneamente escluso la configurabilità diun nuovo giudizio con argomentazione assertiva e priva di adeguatosviluppo logico-giuridico, senza considerare che, anche in caso diestinzione del giudizio di rinvio, l’ordinamento consente lariproposizione della domanda nei limiti del giudicato e degli effettivincolanti della pronuncia di cassazione.I suddetti motivi possono essere esaminati insieme perché ruotanotutti sulla questione della possibilità di frazionare il giudizio di rinvioe di adire, per determinate domande, direttamente un giudicediverso da quello individuato dalla Corte di Cassazione.Essi sono infondati.Vale la pena di ricordare i prodromi processuali dell’odierno giudizio,a partire dalla sentenza di questa Suprema Corte. n. 19506/2015,5 di 10Numero registro generale 16292/2021Numero sezionale 1550/2026Numero di raccolta generale 20657/2026cui è seguito il giudizio di rinvio conclusosi con la decisione oggettoData pubblicazione 18/06/2026del ricorso odierno. La predetta sentenza di legittimità, come giàesposto, aveva accolto il quarto motivo di ricorso che riguardava laviolazione e/o falsa applicazione degli artt. 102, 103, 104 e 354 co.1 c.p.c., evidenziando come, in ipotesi di cumulo oggettivo, ognidomanda conservi autonomia e possa essere decisa separatamente.Qualora l'integrazione del contraddittorio riguardi una sola delledomande, la nullità della sentenza e la regressione al primo gradodevono limitarsi esclusivamente a quella domanda. In tal modo, lasentenza impugnata era stata cassata nei limiti del motivo accolto,con rinvio alla Corte d’appello di Brescia per un nuovo esame chetenesse conto di ciò.Sennonché il Piotti e l’Agnellini hanno omesso di riassumere ilgiudizio dinanzi alla Corte di appello di Brescia nella sua totalità,affinché quest’ultima provvedesse successivamente alla separazionee alla rimessione al giudice di primo grado delle cause per le qualiera stata omessa l'integrazione del contraddittorio, nonché alladecisione nel merito delle altre domande, ed hanno invece chiestodirettamente al Tribunale di Brescia “dichiararsi e accertarsi che ilconfine tra la proprietà attore (stradella) identificata in catasto nelComune di Brescia al foglio 24 del N.C.T.R. con il mappale n. 121 ele confinanti proprietà di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e LauraSpagnoli, censite in catasto con il mappale n. 123 e 122, segue lalinea mediana dell’originario muretto di cinta e pertanto, dichiararsied accertarsi che la porzione di area colorata in rosso nellaplanimetria allegato A) redatta dal CTU arch. [OSCURATO:PERSONA], a confinecon il mappale n. 123, appartiene agli attori [OSCURATO:PERSONA] e AgnelliniAnna Maria”, con conseguente condanna di [OSCURATO:PERSONA] allarimozione del porfido.Il giudice adito, aderendo ad un’esplicita eccezione della controparte,ha però dichiarato inammissibile la riassunzione e la Corte d’appello,con la sentenza impugnata, ha confermato la suddetta pronunzia.6 di 10Numero registro generale 16292/2021Numero sezionale 1550/2026La decisione della Corte di merito è corretta.Numero di raccolta generale 20657/2026La sentenza che dispone il rinvio c.d. proprio o prosecutorio,D ata n poubrbmlicaazio ne 18/06/2026dell'art. 383, comma 1, c.p.c., esaurisce l'individuazione del giudicedel rinvio con l'indicazione dell'ufficio giudiziario, unitariamenteinteso, di pari grado rispetto a quello che ha pronunciato la sentenzacassata. Nella parte in cui individua l'ufficio giudiziario davanti alquale dovrà svolgersi il giudizio rescissorio, il provvedimento diannullamento determina una competenza funzionale “rationemateriae” non derogabile (Sez. 5, n. 5938 del 4 marzo 2021; Sez.2, n. 2114 del 29 gennaio 2021).Inoltre, come ha affermato questa stessa Corte pronunziando sulricorso relativo alle domande, riassunte subito avanti il giudice delrinvio correttamente adito, “Né vale replicare (come si fa nelcontroricorso) che gli attori hanno dato una sorta di esecuzionediretta al dictum di Cass. 19506/2015 con il provvedere a riassumerein prime cure il giudizio in relazione ad alcune domande. Una talevalutazione di efficienza acceleratoria (unilateralmente ad operadella parte) non può spingersi fino ad eludere la competenzafunzionale (inderogabile) della Corte di appello, così come questa èstata chiamata ad operare dalla sentenza di questa Corte (appenamenzionata). Infatti, alla base del riconoscimento di tale competenzavi è l’esigenza di certezza di trattamento delle situazioni processuali,sotto il profilo della distinzione precisa tra il thema decidendum cherimane affidato alla Corte di appello e quello che è da rimettere algiudice di primo grado. La realizzazione di tale esigenza si impone amaggior ragione in processi complessi come quello attuale che haavuto oggetto oltre dieci domande giudiziali (e impone anche unaulteriore cassazione con rinvio, anziché una pronuncia diretta diestinzione ad opera di questa Corte, come pure richiesto nelleconclusioni del primo motivo)” (così, in motiv. Sez. 2, n. 6536 del 12marzo 2025, pag. 5).7 di 10Numero registro generale 16292/2021Numero sezionale 1550/2026Quanto all’altro profilo dedotto, la stessa sequenza processualeNumero di raccolta generale 20657/2026rende non ipotizzabile l’invocata conversione dell’atto di citDaaztai opunbebli cianzio ne 18/06/2026riassunzione in atto introduttivo di un nuovo giudizio di merito.L’atto di citazione avanti il Tribunale è stato infatti introdotto392 c.p.c. e la richiesta di conferma della sentenza di primo gradodel 2005 (causa conclusasi con la cassazione del 2015). Laconversione – che, sembra di capire, avrebbe dovuto operare ilprimo giudice, una volta constatata l’irritualità della citazione – eraperò preclusa logicamente e giuridicamente, giacché l’impostazionedell’atto introduttivo come riassunzione della causa dinanzi al giudicedi rinvio, ai sensi dell'art. 392 c.p.c., aveva la funzione di riattivareil giudizio, configurandosi come meramente ripetitiva delle richiesteavanzate negli atti processuali precedenti (Sez. 2, n. 12065 del 3maggio 2024; Sez. 2, n. 30529 del 19 dicembre 2017).Ne deriva che lo [OSCURATO:PERSONA], convenuto in riassunzione, non aveva lapossibilità di proporre deduzioni o allegazioni diverse da quelle già inin precedenza, a parte il deferimento di giuramento decisorio (art.394 c.p.c.): la prospettazione di un giudizio nuovo si sarebbe risoltain una compressione dei diritti di difesa relativamente allaperenzione dei termini, alle deduzioni istruttorie ed alle produzionidocumentali.In tal senso va interpretata l’affermazione icastica della sentenzaimpugnata, secondo cui “[OSCURATO:PERSONA], in un giudizio nuovo non avrebbepotuto neppure avvalersi della facoltà di chiedere l’inammissibilitàdelle domande per essere estinto il giudizio”.5. Con l’ultima doglianza i ricorrenti denunciano la “violazione deld.m. n. 55/2014 art. 5 e art. 91 c.p.c. in tema di liquidazione dellespese, motivo previsto dall'art. 360 n. 3 c.p.c. o in subordine dall'art.360 n. 4 c.p.c. quale errore in procedendo”, avendo il Giudice dimerito erroneamente qualificato la causa come di valore8 di 10Numero registro generale 16292/2021Numero sezionale 1550/2026indeterminabile, nonostante la dichiarazione di valore nonNumero di raccolta generale 20657/2026contestata, ed applicato lo scaglione superiore con liquDiadtaa pzubibolincaezio ne 18/06/2026eccedente i parametri medi, senza adeguata motivazione ed incontrasto con i criteri normativi.Il motivo è infondato.Per un verso, la dichiarazione del difensore, attinente alladeterminazione del contributo unificato, è ininfluente sul valore delladomanda in quanto è indirizzata al funzionario di cancelleria, cuicompete il relativo controllo (tra le varie, Sez. 3, n. 13145 del 17maggio 2025; Sez. 5, n. 12770 dell’11 maggio 2023).Per altro verso, in tema di liquidazione delle spese processuali aisensi del d.m. n. 55 del 2014, l'esercizio del potere discrezionale delgiudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti,non è soggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre aparametri indicati tabellarmente, mentre la motivazione è doverosaallorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormentegli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessario che sianocontrollabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura diesso (Sez. 2, n. 14198 del 5 maggio 2022).La Corte d’appello non si è discostata dal range dichiarato.In conclusione, il ricorso va rigettato con inevitabile addebito dispese alla parte soccombente.La Corte dà atto che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art.13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio delversamento del contributo unificato, se dovuto, da parte deiricorrenti. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processualiliquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 3.000 (tremila) percompenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spesegenerali in misura del 15%.9 di 10Numero registro generale 16292/2021Numero sezionale 1550/2026Numero di raccolta generale 20657/2026Dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che i ricorrenti[OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]sono tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per l'impugnazione, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, se dovuto.Così deciso in Roma l’11 giugno 2026, nella pubblica udienza delleSeconda Sezione Civile.IL PRESIDENTELorenzo OriliaIL CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA]auro Mocci10 di 10