CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 maggio 2023
Cassazione n. 26122/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e le memorie trasmesse dalla difesa con le quali è stata ribadita l'ammissibilità dei motivi di ricorso; ritenuto che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato, perché afferente a asseriti vizi della motivazione che la lettura del provvedimento impugnato smentisce immediatamente alla luce di una puntuale, logica e coerente valutazione delle mergenze probatorie e di una altrettanto ineccepibile devalutazione della credibilità della tesi difensiva e della attendibilità della deposizione testimoniale (della sorella del prevenuto) evocata a supporto della stessa nonchè al mancato riconoscimento delle generiche malgrado anche sul punto la sentenza gravata risulti sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 maggio 2023