CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 35295/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' Francesco, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Le) il 17 ottobre 1992; avverso la sentenza n. 1968 della Corte di appello di Lecce del 13 dicembre 2021; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; sentito il PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; sentita, altresì, per il ricorrente, l'avv.ssa Francesca CONTE, del foro di Lecce, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Con sentenza emessa in data 19 settembre 2017 il Gup del Tribunale di Lecce, in esito a giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati a lui ascritti e, ritenuta la continuazione fra gli stessi, lo ha condannato, operata la riduzione per il rito prescelto, alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione, per avere omesso la presentazione della dichiarazione dei redditi relativamente all'anno di imposta 2013 e per avere distrutto o occultato le scritture contabili che, in qualità di Amministratore unico dal 25 settembre 2012 al 4 ottobre 2013 e di amministratore di fatto in epoca successiva della [OSCURATO:PERSONA], era tenuto a conservare. In grado di appello il Palamà, in parziale accoglimento del gravame dallo stesso presentato, si è visto ridurre, con sentenza emessa dalla Corte di appello di Lecce in data 13 dicembre 2021, la pena a suo carico irrogata, essendo stata ritenuta troppo afflittiva quella determinata in esito al giudizio di primo grado, sino ad anni 1 e mesi 10 di reclusione, salvo il resto. Avverso detta sentenza ha interposto ricorso per cassazione la difesa del Palamà, articolando 5 motivi di impugnazione. I primi 4 motivi attengono al vizio di motivazione che affetterebbe la sentenza impugnata in relazione al motivo di ricorso riguardante il reato sub A), in quanto sarebbe errato l'importo della imposta evasa. Ha anche aggiunto il ricorrente che la ditta gestita dal Palamà avrebbe intrattenuto rapporti con soggetti per i quali vale la regola che l'Iva deve essere pagata dall'acquirente e non dal venditore. Ha, altresì, aggiunto il ricorrente che a favore dell'imputato avrebbe agito il principio della tassazione Iva solo sul margine di differenza fra quanto pagato per l'acquisto dei beni e dei servizi e quanto ricevuto per la cessione dei medesimi. Per questi motivi, non essendo certo l'importo delle imposte evase, non poteva dirsi sicuro l'avvenuto superamento della soglia di punibilità. Il ricorrente ha, altresì, lamentato il fatto che non fossero stati calcolati i costi necessari per l'acquisizione dei metalli preziosi ceduti. Il quinto ed ultimo motivo attiene alla illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto è inammissibile. I primi 4 motivi di impugnazione possono essere esaminati congiuntamente, stante la loro sostanziale uniformità tematica. Deve, preliminarmente, osservarsi che, conformemente ai motivi di ricorso presentati in sede di gravame, le ragioni impugnatorie svolte dal ricorrente con i motivi di ricorso ora in esame riguardano esclusivamente la imputazione contestata al Palamà sub A). Ciò posto, si osserva che erra il ricorrente nel segnalare, quale vizio nell'applicazione normativa, il fatto che nel calcolo della imposta evasa sia stato omesso il calcolo delle somme che il ricorrente avrebbe investito per l'acquisto dei metalli preziosi poi dal medesimo ceduti; deve, infatti, rilevarsi che, essendo l'imposta evasa quella sul valore aggiunto (e non quella calcolata sul reddito prodotto), il calcolo di essa è operato sulla base delle somme fatturate, senza dovere scomputare gli importi di quanto speso per l'acquisizione dei prodotti poi ceduti. Riguardo alle restanti censure si osserva che le stesse sono formulate in termini di estrema genericità e, comunque, non in termini di serrato confronto con la motivazione della sentenza impugnata; di ciò è sicura espressione la contestazione avente ad oggetto il fatto, rilevato in sede di sentenza impugnata, secondo il quale i clienti della [OSCURATO:PERSONA] non destinassero l'oro acquistato ad operazioni di trasformazione industriale. Sul punto, infatti, il ricorrente si è limitato a contestare il dato storico affermato dalla Corte salentina; in tale modo egli ha però formulato un motivo di ricorso chiaramente inammissibile in quanto, avendo egli prospettato una ricostruzione alternativa degli avvenimenti, ha introdotto un motivo di doglianza integralmente costruito in fatto. Lo stesso vale sia per ciò che attiene alla affermata soggezione dei clienti della [OSCURATO:PERSONA] al regime del versamento dell'Iva da parte dell'acquirente, essendo tale regime previsto solo per determinate categorie di imprenditori che, è stato rilevato nella sentenza impugnata, non è stato dimostrato costituissero la totalità (né, in realtà, la maggior parte) della clientela della impresa gestita dal Palamà, sia per ciò che attiene alla ritenuta applicabilità a favore del Palamà del regime dell'Iva "sul margine", essendo, anche in questo caso, la relativa deduzione contenuta nel ricorso oggetto di una mera affermazione indinnostrata da parte dell'impugnante. Quanto all'avvenuto superamento della soglia di punibilità è sufficiente osservare che è tale l'importo accertato delle somme oggetto delle cessioni fatturate cui non ha fatto seguito il versamento dell'Iva - si parla, infatti, di oltre 45 milioni di euro - che non vi è logicamente alcun dubbio, ancorchè la sentenza impugnata non sia particolarmente diffusa sul tema, sul fatto che sia stata superata la soglia di punibilità. Venendo a questo punto all'ultimo motivo di impugnazione riguardante il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in favore del ricorrente, questi, anche qui in termini del tutto generici, si è limitato a lamentare la incongruità della pena irrogata, senza indicare le ragioni che avrebbero potuto giustificare il riconoscimento del beneficio richiesto. Così argomentando, però, il ricorrente non ha mosso una critica motivata alla sentenza impugnata, introducendo in questa sede, in sostanza, un tema di merito, cioè la eccessiva afflittività della pena a lui inflitta, senza considerare che essa è, invece, riservata all'esame dei soli temi connessi alla verifica della legittimità della sentenza emessa dal giudice del fatto. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente, visto l'art. 616 cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. C