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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 24437/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Genova del 29/06/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Genova ha respinto la domanda di affidamento in prova al servizio sociale proposta da [OSCURATO:PERSONA] con riferimento alla condanna ad anni uno di reclusione inflittagli dal Tribunale di Massa, con sentenza del 22 giugno 2018, per la ricettazione di Kg 270 di cavi industriali in rame, con la recidiva reiterata ai sensi dell'art.99, comma quarto, cod. pen. 2.

Avverso la predetta ordinanza il condannato, per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. insistendo per l'annullamento del provvedimento impugnato.

In particolare, il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione nella parte in cui ha ritenuto insussistenti le condizioni per la concessione dell'affidamento in prova con riguardo alla inidoneità del domicilio e dell' attività lavorativa prospettata, nonché per essere stato dato rilievo ai M precedenti penali e_dei-procedimenti pendenti per lesioni ed indebito utilizzo di carte di credito risultanti a carico dell'Halilovic. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

2. Come è noto, ai fini dell'affidamento in prova al servizio sociale, ciò che assume rilievo è l'evoluzione della personalità del condannato successivamente al fatto nella prospettiva di un ottimale reinserimento sociale (Sez. 1 - , Sentenza n. 10586 del 08/02/2019, Rv. 274993 - 01).

Ciò posto, si rileva che il Tribunale di sorveglianza di Genova - con motivazione adeguata e non contraddittoria — nel rispetto del principio sopra indicato ha osservato che il domicilio indicato presso un camper sito all'interno di un terreno agricolo non garantisce in modo adeguato il rispetto delle esigenze di sicurezza e di controllo da parte delle forze di polizia e che l'attività lavorativa prospettata (raccolta di materiale ferroso) non risulta idonea a prevenire la commissione di reati come quello per il quale è intervenuta la condanna in oggetto.

Sulla base di tali elementi, quindi, il provvedimento impugnato, in modo non illogico, ha evidenziato la necessità di un congruo periodo di osservazione inframuraria della personalità del condannato prima della sua ammissione ad una misura alternativa alla detenzione.

Si tratta, all'evidenza, di una valutazione di fatto, espressa in modo coerente, per escludere la concessione del beneficio previsto dall'art.47 Ord. pen, mentre il ricorrente -pur lamentando il vizio di motivazione - vorrebbe in realtà pervenire ad una differente (e non consentita in questa sede) valutazione degli elementi di merito.

3. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Genova del 29/06/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Genova ha respinto la domanda di affidamento in prova al servizio sociale proposta da [OSCURATO:PERSONA] con riferimento alla condanna ad anni uno di reclusione inflittagli dal Tribunale di Massa, con sentenza del 22 giugno 2018, per la ricettazione di Kg 270 di cavi industriali in rame, con la recidiva reiterata ai sensi dell'art.99, comma quarto, cod. pen. 2. Avverso la predetta ordinanza il condannato, per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. insistendo per l'annullamento del provvedimento impugnato. In particolare, il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione nella parte in cui ha ritenuto insussistenti le condizioni per la concessione dell'affidamento in prova con riguardo alla inidoneità del domicilio e dell' attività lavorativa prospettata, nonché per essere stato dato rilievo ai M precedenti penali e_dei-procedimenti pendenti per lesioni ed indebito utilizzo di carte di credito risultanti a carico dell'Halilovic. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. 2. Come è noto, ai fini dell'affidamento in prova al servizio sociale, ciò che assume rilievo è l'evoluzione della personalità del condannato successivamente al fatto nella prospettiva di un ottimale reinserimento sociale (Sez. 1 - , Sentenza n. 10586 del 08/02/2019, Rv. 274993 - 01). Ciò posto, si rileva che il Tribunale di sorveglianza di Genova - con motivazione adeguata e non contraddittoria — nel rispetto del principio sopra indicato ha osservato che il domicilio indicato presso un camper sito all'interno di un terreno agricolo non garantisce in modo adeguato il rispetto delle esigenze di sicurezza e di controllo da parte delle forze di polizia e che l'attività lavorativa prospettata (raccolta di materiale ferroso) non risulta idonea a prevenire la commissione di reati come quello per il quale è intervenuta la condanna in oggetto. Sulla base di tali elementi, quindi, il provvedimento impugnato, in modo non illogico, ha evidenziato la necessità di un congruo periodo di osservazione inframuraria della personalità del condannato prima della sua ammissione ad una misura alternativa alla detenzione. Si tratta, all'evidenza, di una valutazione di fatto, espressa in modo coerente, per escludere la concessione del beneficio previsto dall'art.47 Ord. pen, mentre il ricorrente -pur lamentando il vizio di motivazione - vorrebbe in realtà pervenire ad una differente (e non consentita in questa sede) valutazione degli elementi di merito. 3. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
Sentenza Cassazione n. 24437/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris