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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 38367/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare la sentenza impugnata con tutte le conseguenze di legge; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta del 15.02.2021, che aveva confermato la sentenza del giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Caltanissetta, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di estorsione; secondo il capo di imputazione, la condotta di [OSCURATO:PERSONA] era consistita nel recarsi presso l'azienda agricola di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e nell'intimare con insistenza agli stessi di comprare il pesce che vendeva, con espressioni quali "noi veniamo da lontano, non è modo, lei si deve prendere il nostro pesce e ci deva fare campare"; nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato non doversi procedere per mancanza di querela in ordine al reato di cui all'art. 614 cod.pen., (per essersi introdotto nel luogo di privata dimora di [OSCURATO:PERSONA]). 1.1 Al riguardo, il difensore deduce che era stato attribuito comportamento minaccioso a condotte che potevano al più essere considerate come insistenti o moleste, ma che non avevano mai assunto una valenza ulteriore e diversa rispetto alla mera arroganza; era mancata la minaccia, intesa come prospettazione, anche larvata o indiretta, di un male ingiusto; già con i motivi di appello si era evidenziato che le persone offese non avevano mai dichiarato di essersi sentite costrette ad acquistare il pesce in quanto impaurite, né le espressioni usate contenevano, come sostenuto dalla Corte di appello, la "concludente prospettazione di alternativi mali futuri". 1.2 Il difensore lamenta inoltre che con l'atto di appello si era chiesta l'audizione della persona che collaborava con [OSCURATO:PERSONA] nella vendita del pesce e che la Corte di appello aveva rigettato la richiesta con una motivazione del tutto apodittica. 1.3 Il difensore rileva, infine, che non era stato concesso all'imputato il minimo della pena, con la concessione delle attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod.pen. 2.

Il Procuratore generale depositava conclusioni scritte, con le quali chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso.

3. Il difensore del ricorrente depositava conclusioni scritte, chiedendo dinnullare la sentenza impugnata con tutte le conseguenze di legge; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Relativamente al primo motivo di ricorso, si deve rilevare come ci si trovi dinanzi ad una c.d.

"doppia conforme" e cioè doppia pronuncia di eguale segno per cui il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione della motivazione del provvedimento di secondo grado; il vizio di motivazione può infatti essere fatto valere solo nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione ha riformato quella di primo grado nei punti che in questa sede ci occupano, non potendo, nel caso di c.d.

"doppia conforme", superarsi il limite del devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alle critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (Sez. 4, n. 19/10/2009, Buraschi, Rv. 243636; Sez. 1, n. 24667 del 15/6/2007, Musumeci, Rv. 237207; Sez. 2, n. 5223 del 24/1/2007, Medina, Rv 236130; Sez. 4, n. 5615 del 13/11/2013, dep. 2014, Nicoli, Rv. 258432).

Nel caso in esame, invece, il giudice di appello ha esaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto al tribunale e, dopo aver preso atto delle censure dell'appellante, è giunto, con riguardo alla posizione dell'imputato, alla medesima conclusione della sentenza di primo grado: in particolare, la Corte di appello ha ritenuto che le espressioni usate dall'imputato, ed il fatto che lo stesso avesse anche scavalcato la catena posta a delimitare la proprietà delle persone offese/ costituissero una vera e propria minaccia tesa a coartare la volontà delle stesse, senza che venisse lasciata alcuna alternativa tra il soggiacere all'attività imposta (l'acquisto del pesce) e un pregiudizio direte) e immediato.

Si deve infatti ricordare che per minaccia va intesa la prospettazione di un male ingiusto e notevole, proveniente dal soggetto minacciante, che può essere attuata esplicitamente ed anche implicitamente, purché in maniera idonea a coartare la volontà del soggetto passivo; inoltre, come precisato da Sez.2, Sentenza n. 32033 del 21/03/2019, PG/Berni, Rv. 277512 - 04, "in tema di estorsione, non è necessario che la libertà di autodeterminazione della vittima sia del tutto annullata, essendo, invece, sufficiente che la richiesta, con il pregiudizio patrimoniale che ne consegue, sia accolta anche soltanto per mera convenienza, per evitare un male che agli occhi della vittima appaia più grave": tale è il caso in esame, nel quale le persone offese hanno avuto la percezione di trovarsi di fronte ad una scelta necessitata, perché se non avessero acquistato il pesce dall'imputato si sarebbero trovati esposti a ritorsioni da parte dello stesso, visto che in casa rimanevano da soli la madre di Militello ed il nipote dodicenne, e che [OSCURATO:PERSONA] non si era fermato neppure malgrado la catena posta a recinzione rte-tt2C5J5Itanane.della abitazione (sebbene sia stata emessa sentenza di non doversi procedere per mancanza di querela, il fatto non è contestato). 1.2 Relativamente al secondo motivo di ricorso, lo stesso manca di specificità, limitandosi a riproporre le medesime doglianze già esaminate dal giudice di appello; la giurisprudenza di questa Corte ha più volte precisato che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso (vedi Cass., Sez. 6, n.20377 del 11/03/2009, Rv. 243838) Sul punto si deve poi osservare come il giudice di primo grado aveva rilevato come sentire il concorrente nel reato nulla avrebbe raggiunto al quadro probatorio già cristallizzato in atti; giudizio condiviso dalla Corte di appello a pag. 3 della sentenza impugnata. 1.2 Quanto infine all'ultimo motivo di ricorso, si deve rilevare che non era stata sollevata alcuna questione sulla dosimetria della pena nell'atto di appello, nel quale ci si era limitati a chiedere la concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod.pen., riconosciuta dalla Corte di appello; pertanto, il motivo è inammissibile, in quanto non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perchè non devolute alla sua cognizione. (Sez. 5, Sentenza n. 28514 del 23/04/2013 Ud.

Rv. 255577). 2.11 ricorso è, pertanto, inammissibile.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché — ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità — al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare la sentenza impugnata con tutte le conseguenze di legge; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta del 15.02.2021, che aveva confermato la sentenza del giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Caltanissetta, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di estorsione; secondo il capo di imputazione, la condotta di [OSCURATO:PERSONA] era consistita nel recarsi presso l'azienda agricola di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e nell'intimare con insistenza agli stessi di comprare il pesce che vendeva, con espressioni quali "noi veniamo da lontano, non è modo, lei si deve prendere il nostro pesce e ci deva fare campare"; nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato non doversi procedere per mancanza di querela in ordine al reato di cui all'art. 614 cod.pen., (per essersi introdotto nel luogo di privata dimora di [OSCURATO:PERSONA]). 1.1 Al riguardo, il difensore deduce che era stato attribuito comportamento minaccioso a condotte che potevano al più essere considerate come insistenti o moleste, ma che non avevano mai assunto una valenza ulteriore e diversa rispetto alla mera arroganza; era mancata la minaccia, intesa come prospettazione, anche larvata o indiretta, di un male ingiusto; già con i motivi di appello si era evidenziato che le persone offese non avevano mai dichiarato di essersi sentite costrette ad acquistare il pesce in quanto impaurite, né le espressioni usate contenevano, come sostenuto dalla Corte di appello, la "concludente prospettazione di alternativi mali futuri". 1.2 Il difensore lamenta inoltre che con l'atto di appello si era chiesta l'audizione della persona che collaborava con [OSCURATO:PERSONA] nella vendita del pesce e che la Corte di appello aveva rigettato la richiesta con una motivazione del tutto apodittica. 1.3 Il difensore rileva, infine, che non era stato concesso all'imputato il minimo della pena, con la concessione delle attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod.pen. 2. Il Procuratore generale depositava conclusioni scritte, con le quali chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso. 3. Il difensore del ricorrente depositava conclusioni scritte, chiedendo dinnullare la sentenza impugnata con tutte le conseguenze di legge; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Relativamente al primo motivo di ricorso, si deve rilevare come ci si trovi dinanzi ad una c.d. "doppia conforme" e cioè doppia pronuncia di eguale segno per cui il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione della motivazione del provvedimento di secondo grado; il vizio di motivazione può infatti essere fatto valere solo nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione ha riformato quella di primo grado nei punti che in questa sede ci occupano, non potendo, nel caso di c.d. "doppia conforme", superarsi il limite del devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alle critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (Sez. 4, n. 19/10/2009, Buraschi, Rv. 243636; Sez. 1, n. 24667 del 15/6/2007, Musumeci, Rv. 237207; Sez. 2, n. 5223 del 24/1/2007, Medina, Rv 236130; Sez. 4, n. 5615 del 13/11/2013, dep. 2014, Nicoli, Rv. 258432). Nel caso in esame, invece, il giudice di appello ha esaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto al tribunale e, dopo aver preso atto delle censure dell'appellante, è giunto, con riguardo alla posizione dell'imputato, alla medesima conclusione della sentenza di primo grado: in particolare, la Corte di appello ha ritenuto che le espressioni usate dall'imputato, ed il fatto che lo stesso avesse anche scavalcato la catena posta a delimitare la proprietà delle persone offese/ costituissero una vera e propria minaccia tesa a coartare la volontà delle stesse, senza che venisse lasciata alcuna alternativa tra il soggiacere all'attività imposta (l'acquisto del pesce) e un pregiudizio direte) e immediato. Si deve infatti ricordare che per minaccia va intesa la prospettazione di un male ingiusto e notevole, proveniente dal soggetto minacciante, che può essere attuata esplicitamente ed anche implicitamente, purché in maniera idonea a coartare la volontà del soggetto passivo; inoltre, come precisato da Sez.2, Sentenza n. 32033 del 21/03/2019, PG/Berni, Rv. 277512 - 04, "in tema di estorsione, non è necessario che la libertà di autodeterminazione della vittima sia del tutto annullata, essendo, invece, sufficiente che la richiesta, con il pregiudizio patrimoniale che ne consegue, sia accolta anche soltanto per mera convenienza, per evitare un male che agli occhi della vittima appaia più grave": tale è il caso in esame, nel quale le persone offese hanno avuto la percezione di trovarsi di fronte ad una scelta necessitata, perché se non avessero acquistato il pesce dall'imputato si sarebbero trovati esposti a ritorsioni da parte dello stesso, visto che in casa rimanevano da soli la madre di Militello ed il nipote dodicenne, e che [OSCURATO:PERSONA] non si era fermato neppure malgrado la catena posta a recinzione rte-tt2C5J5Itanane.della abitazione (sebbene sia stata emessa sentenza di non doversi procedere per mancanza di querela, il fatto non è contestato). 1.2 Relativamente al secondo motivo di ricorso, lo stesso manca di specificità, limitandosi a riproporre le medesime doglianze già esaminate dal giudice di appello; la giurisprudenza di questa Corte ha più volte precisato che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso (vedi Cass., Sez. 6, n.20377 del 11/03/2009, Rv. 243838) Sul punto si deve poi osservare come il giudice di primo grado aveva rilevato come sentire il concorrente nel reato nulla avrebbe raggiunto al quadro probatorio già cristallizzato in atti; giudizio condiviso dalla Corte di appello a pag. 3 della sentenza impugnata. 1.2 Quanto infine all'ultimo motivo di ricorso, si deve rilevare che non era stata sollevata alcuna questione sulla dosimetria della pena nell'atto di appello, nel quale ci si era limitati a chiedere la concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod.pen., riconosciuta dalla Corte di appello; pertanto, il motivo è inammissibile, in quanto non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perchè non devolute alla sua cognizione. (Sez. 5, Sentenza n. 28514 del 23/04/2013 Ud. Rv. 255577). 2.11 ricorso è, pertanto, inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché — ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità — al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual
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