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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 giugno 2023

Cassazione n. 09789/2026

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e,618 rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 451/2023 della CORTE D'APPELLO diMESSINA, depositata il 14/06/2023 R.G.N. 481/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del05/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 17313/20231.

Con ricorso ex art. 414 c.p.c., [OSCURATO:PERSONA], RobertoN umero sezionale 618/2026Numero di raccolta generale 9789/2026Coppola, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e RobertDoat a pubblicazione 16/04/2026Siracusano adivano il Tribunale per sentir accertare e dichiarareil loro diritto soggettivo di natura retributiva nei confrontidell’[OSCURATO:PERSONA] di Messina, in virtù della redazionedel progetto relativo all’Aeroporto della Valle del Mela e,conseguentemente, affinché l’ente venisse condannato alpagamento in favore dei ricorrenti della complessiva somma di€ 433.272,39; in via subordinata, i ricorrenti chiedevano lacondanna dell’ente al risarcimento del danno ex art. 1218 c.c.,ovvero al pagamento di una retribuzione proporzionata allaprestazione resa in favore dell’allora Provincia per laprogettazione dell’Aeroporto.2.

Si costituiva l’ente, sostenendo che la determina n. 25/2008,con la quale era stato affidato l’incarico ai ricorrenti, eraillegittima poiché approvata in mancanza della necessariacopertura finanziaria e chiedendo pertanto il rigetto delleavverse domande.3.

Il Tribunale, previa dichiarazione di cessazione della materiadel contendere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],accoglieva il ricorso, rilevando che con la suddetta delibera ilRagioniere Generale aveva espresso parere favorevole allasussistenza della disponibilità finanziaria e che la remunerazionedei componenti dello staff costituito per la redazione delprogetto doveva quantificarsi secondo il disposto dell’art. 18 L.n. 109/1994.4.

La Corte di appello accoglieva il gravame dell’Ente, rilevandoil difetto di utilitas per l’amministrazione in ragione dellamancata finalizzazione del progetto.Richiamava al riguardo il consolidato orientamentogiurisprudenziale (Cass. sez. lav. 8344/2011; 16376/2013;Numero registro generale 17313/202311022/2016; 13937/2017) secondo il quale, dal dato testualeN umero sezionale 618/2026Numero di raccolta generale 9789/2026contenuto nell'art. 18, nelle varie formulazioni succedutesi nDealt a pubblicazione 16/04/2026tempo, emerge "che l'attività di progettazione può esserepremiata dalla contrattazione collettiva decentrata conl'attribuzione degli incentivi dell'art. 18… solo se si risolva inun'effettiva utilità per l'amministrazione come attivitàpropedeutica alla realizzazione dell'opera pubblica, quale puòessere l'approvazione di un progetto esecutivo dell'operapubblica" (punto 22 della motivazione di Cass. 13937/2017).Per la Corte priva di pregio era la tesi degli odierni ricorrentisecondo cui l'art. 17, comma 12 bis legge Merloni vieta alleamministrazioni di subordinare la corresponsione dei compensirelativi alla progettazione e alle attività tecnico-amministrativeconnesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera, per cui,a fortiori, nemmeno l'aggiudicazione dell'opera possacondizionare il pagamento del compenso, atteso che, ad avvisodella Corte, tale previsione è riferita (vedi comma 12) agliincarichi assegnati a soggetti non dipendenti dalla stazioneappaltante ("soggetti di cui al comma 1, lettere d, e, f, g", cioèliberi professionisti, società di professionisti e di ingegneria,raggruppamenti temporanei di tali soggetti), posto che infattil'art. 18 contiene le disposizioni, diverse, previste ad hoc per idipendenti.La Corte distrettuale, non potendosi configurare il diritto alcompenso già in ragione della mancata finalizzazione delprogetto, riteneva assorbita la questione del risarcimento deldanno da inadempimento contrattuale in quanto presupponentel’esistenza del diritto al compenso.In ordine alla domanda di condanna dell’ente all’indennizzo perl’indebito arricchimento la Corte precisava come il danno siasubordinato non solo alla utilitas conseguita dall’ente, ma alNumero registro generale 17313/2023danno subito da chi ha procurato l’utilitas (art. 2041 c.c.

“chi,N umero sezionale 618/2026Numero di raccolta generale 9789/2026senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altrDaat a pubblicazione 16/04/2026persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzarequest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale”).A tal riguardo, la Corte distrettuale riteneva infondata ladomanda, atteso che “Nel ricorso introduttivo del primo grado iricorrenti hanno genericamente sostenuto di avere svolto“mansioni certamente eccedenti e straordinarie rispetto ainormali compiti d’ufficio” (pag. 4 e, con espressioni equivalenti,in altri punti della comparsa), producendo gli elaborati grafici ele opere d’intelletto formate in relazione all’incarico.

Si trattavaperò di elaborati ictu oculi conformi alle professionalità propriedei loro incarichi quali dipendenti dell’amministrazione, e ilavoratori, concentrandosi sull’arricchimento ottenuto dall’ente,non avevano quantificato il loro maggiore impegno né offertoelementi per valutarlo, nemmeno sostenendo, a ben vedere, diavere lavorato oltre gli orari d’ufficio o anche solo di avereincontrato particolari difficoltà operative che avessero reso laprestazione più impegnativa rispetto a quella ordinaria.

Lagenerica allegazione di mansioni “eccedenti e straordinarie” nonera stata, inoltre, supportata da alcuna richiesta istruttoria, conconseguente accoglimento della tesi della CM che, già nelcostituirsi in primo grado, aveva contestato che i lavoratoriavessero svolto mansioni eccedenti le loro mansioni,specificamente richiamando il principio di onnicomprensivitàdella retribuzione e sostenendo, con richiamo all’art. 24 T.U.165/2001, che gli incarichi rientravano in quelli “attribuiti aidirigenti… in ragione del loro ufficio o comunque conferitodall’amministrazione presso cui prestano servizio o sudesignazione della stessa”.Numero registro generale 17313/20235.

Avverso la sentenza domandano la cassazione i lavoratori conN umero sezionale 618/2026Numero di raccolta generale 9789/2026ricorso assistito da tre motivi, cui resiste con controricorso lDaat a pubblicazione 16/04/2026Città Metropolitana di Messina.6.

Entrambe le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso si deduce il vizio di nullità dellasentenza ex art. 360, I co, n. 3 e n. 4 c.p.c. - omessa pronunciasulla chiesta declaratoria di inammissibilità dei motivi nuoviproposti in appello – violazione dell’art. 112 c.p.c.Parte ricorrente lamenta che la Corte di appello di Messina haomesso di pronunciarsi sui nova spiegati dall’ente in secondogrado e afferenti alla nullità della determinazione n. 25/2008per mancanza dell’indicazione prescritta dall’art. 191, comma 1,del D.Lgs. n. 267/2000.In particolare, l’appellante avrebbe eccepito per la prima voltala nullità della determinazione n. 25/2008 per mancanzadell’indicazione prescritta dall’art. 191, comma 1, del D.Lgs n.267/2000; l’inesistenza del vincolo obbligatorio e l’erratorichiamo all’art. 1218 c.c., contrariamente a quanto sostenutonel primo grado in cui veniva, invece, asserito che ladeterminazione n. 25/2008 conferisse ai ricorrenti un incarico“nell’ambito dei compiti istituzionali dell’ufficio”, confermando esostenendo, quindi, che sussistesse tra le parti un vincolocontrattuale; l’emanazione della determinazione n. 25/2008 conil relativo conferimento dell’incarico agli appellati da parte delrappresentante legale dell’Ente invece del legittimato Dirigente;la violazione dell’art. 92, comma 5, del D. Lgs. n. 163/2006.Tali eccezioni erano da considerarsi nuove e, in quanto tali,inammissibili nel secondo grado di giudizio.1.1 Il motivo è inammissibile.Numero registro generale 17313/2023Va, al riguardo, ribadito il principio, ripetutamente affermato daN umero sezionale 618/2026Numero di raccolta generale 9789/2026questa Corte, secondo cui la parte che impugna una sentenzDaat a pubblicazione 16/04/2026con ricorso per cassazione per omessa pronuncia su di unadomanda, ha l'onere, a pena di inammissibilità per genericitàdel motivo, di specificare quale sia il "chiesto" al giudice delgravame sul quale questi non si sarebbe pronunciato, nonpotendosi limitare ad un mero rinvio all'atto di appello, attesoche la Corte di Cassazione non è tenuta a ricercare, al di fuoridel contesto del ricorso, le ragioni che dovrebbero sostenerlo,ma può accertarne il riscontro in atti processuali al di fuori delricorso, sempre che tali ragioni siano state specificamenteformulate nello stesso (Cass. 5538/2016, 17049/2015,14561/2012).1.2 In disparte i profili di autosufficienza per non aver prodottoe trascritto l’eccezione di inammissibilità in secondo grado ilCollegio rileva che l'omesso esame di una questione puramenteprocessuale non integra il vizio di omessa pronuncia,configurabile, soltanto nel caso di mancato esame di domandeod eccezioni di merito (Cass. 26913/2024; Cass. n. 7406/2014).2.

Con il secondo motivo si deduce il vizio della sentenza ex art.360, I co., nn. 3 e 4 c.p.c. – violazione e falsa applicazione dinorme ed in particolare degli artt. 17 e 18 della l. 109/1994 –diritto all’incentivo – risarcimento del danno.Parte ricorrente lamenta l’interpretazione della Cortedistrettuale sulle indicate norme, erroneamente reputandoleriferibili solo agli incarichi assegnati a soggetti non dipendentidalla stazione appaltante.Ad avviso di parte ricorrente sarebbe evidente l’errore diinterpretazione in cui sarebbe incorsa la Corte d’Appello,ritenendo che l’art. 18 della L. 109/1994 richieda l’approvazionedel progetto esecutivo dell’opera pubblica per trovareNumero registro generale 17313/2023applicazione e che l’art. 17 della L. 109/1994 si riferiscaN umero sezionale 618/2026Numero di raccolta generale 9789/2026esclusivamente agli incarichi assegnati a soggetti noDnat a pubblicazione 16/04/2026dipendenti dalla stazione appaltante.Ed invero, il citato art. 18 dispone che “1.

Una somma nonsuperiore all'1,5 per cento dell'importo posto a base di gara diun'opera o di un lavoro, a valere direttamente suglistanziamenti iscritti nei capitoli delle categorie X e XI del bilanciodello Stato, le amministrazioni competenti destinano una quotacomplessiva non superiore al 10 per cento del totale deglistanziamenti stessi alle spese necessarie alla stesura deipreliminari di progetto, nonché dei progetti definitivi edesecutivi, incluse le indagini geologiche e geognostiche, studi diimpatto ambientale od altre rilevazioni, alla stesura dei piani disicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezzaquando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996,n. 494, e agli studi per il finanziamento dei progetti, nonchéall'aggiornamento ed adeguamento alla normativasopravvenuta dei progetti già esistenti d'intervento di cui siariscontrato il perdurare dell'interesse pubblico alla realizzazionedell'opera.

Analoghi criteri adottano per i propri bilanci le regionie le province autonome, qualora non vi abbiano già provveduto,nonché i comuni e le province e i loro consorzi.

Per le operefinanziate dai comuni, province e loro consorzi e dalle regionia finanziare anche quote relative alle spese di cui al presentearticolo sia pure anticipate dall'ente mutuatario. 2-ter.

I pubblicidipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parzialenon possono espletare, nell'ambito territoriale dell'ufficio diappartenenza, incarichi professionali per conto di pubblicheamministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decretoNumero registro generale 17313/2023legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, seN umero sezionale 618/2026Numero di raccolta generale 9789/2026non conseguenti ai rapporti d'impiego.” Data pubblicazione 16/04/2026Orbene, nel su riportato articolo non vi è alcun riferimento allanecessità di una successiva aggiudicazione dell’appalto; se illegislatore avesse voluto subordinare la corresponsionedell’incentivo ex art. 18 all’approvazione del progetto esecutivodell’opera tale precisazione sarebbe stata espressamenteinserita nell’articolo in questione.Inoltre, il precedente art. 17 dispone espressamente, al comma12-bis, che “Le stazioni appaltanti non possono subordinare lacorresponsione dei compensi relativi allo svolgimento dellaprogettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essaconnesse all'ottenimento del finanziamento dell'operaprogettata”.Pertanto, le disposizioni normative testé richiamate non lascianospazio a dubbi sul diritto degli odierni ricorrenti allacorresponsione della quota incentivante.2.1 Il motivo è infondato.Si richiama al riguardo il consolidato orientamentogiurisprudenziale (Cass. sez. lav. 8344/2011, 16376/2013,11022/2016, 13937/2017) secondo il quale, dal dato testualecontenuto nell'art. 18, nelle varie formulazioni succedutesi neltempo, emerge "che l'attività di progettazione può esserepremiata dalla contrattazione collettiva decentrata conl'attribuzione degli incentivi dell'art. 18… solo se si risolva inun'effettiva utilità per l'amministrazione come attivitàpropedeutica alla realizzazione dell'opera pubblica, quale puòessere l'approvazione di un progetto esecutivo dell'operapubblica" (punto 22 della motivazione di Cass. 13937/2017).2.2 Più precisamente va confermato il precitato orientamentonella parte in cui si afferma che in tema di trattamentoeconomico del personale degli uffici tecnici incaricati Nudmeerlola re gistro generale 17313/2023Numero sezionale 618/2026progettazione di opere pubbliche, il compenso incentivaNnumteero ddi ir accolta generale 9789/2026cui all'art. 18 della l. n. 109 del 1994, sia nella formulazionDeat a pubblicazione 16/04/2026originaria che in quella derivata dalle successive modifiche, puòessere attribuito se previsto dalla contrattazione collettivadecentrata e sia stato adottato l'atto regolamentaredell'amministrazione aggiudicatrice, volto alla precisazione deicriteri di dettaglio per la ripartizione delle risorse finanziarieconfluite nell'apposito "fondo interno", e solo ove l'attività diprogettazione sia arrivata in una fase avanzata, per essereintervenuta l'approvazione di un progetto esecutivo dell'operada realizzare.3.

Con il terzo motivo si deduce il vizio della sentenza ex art.360, I co, nn. 4 e 5 c.p.c. - violazione dell’art. 132 c.p.c. -motivazione apparente - omesso esame circa fatti decisivi per ilgiudizio oggetto di discussione tra le parti.Va premesso che in seguito alla riformulazione dell'art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono piùammissibili nel ricorso per cassazione le censure dicontraddittorietà e insufficienza della motivazione dellasentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato dilegittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verificadel rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111,comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione siatotalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondisu un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risultiperplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizioemerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dalconfronto con le risultanze processuali.

Cass. n. 7090/2022).Numero registro generale 17313/20233.1 Orbene, si osserva come sia sull’ingiustificato arricchimentoN umero sezionale 618/2026Numero di raccolta generale 9789/2026che sulle mansioni eccedenti e straordinarie rispetto ai normaDlait a pubblicazione 16/04/2026compiti d’ufficio, la Corte territoriale ha ampiamente edesaustivamente motivato.La Corte, infatti, ha affermato in motivazione come il dannofosse subordinato non solo alla utilitas conseguita dall’ente, maal danno subito da chi ha procurato l’utilitas (art. 2041 c.c.

“chi,senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altrapersona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzarequest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale”).A tal riguardo, la Corte distrettuale ha ritenuto infondata ladomanda di ingiustificato arricchimento, atteso che nel ricorsointroduttivo del primo grado i ricorrenti hanno genericamentesostenuto di avere svolto “mansioni certamente eccedenti estraordinarie rispetto ai normali compiti d’ufficio”, producendogli elaborati grafici e le opere d’intelletto formate in relazioneall’incarico conformi alle professionalità proprie dei loro incarichiquali dipendenti dell’amministrazione relativamente ai quali nonavevano quantificato il loro maggiore impegno né offertoelementi per valutarlo, nemmeno sostenendo, a ben vedere, diavere lavorato oltre gli orari d’ufficio o anche solo di avereincontrato particolari difficoltà operative che avessero reso laprestazione più impegnativa rispetto a quella ordinaria.In conclusione, il ricorso va respinto con conseguente condannaalle spese processuali secondo il principio della soccombenza.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente al rimborsodi € 7.000,00, a titolo di compensi, oltre € 200,00 per esborsi,nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misuradel 15%, ed agli accessori di legge in favore dell’avvocatoGaetano Sorbello dichiaratosi antistatario.Numero registro generale 17313/2023Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà attoN umero sezionale 618/2026Numero di raccolta generale 9789/2026della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamentDoat a pubblicazione 16/04/2026da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, anorma del comma 1 bis dello stesso art.13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV SezioneCivile, il 05/02/2026.La PresidenteCaterina Marotta

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e,618 rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 451/2023 della CORTE D'APPELLO diMESSINA, depositata il 14/06/2023 R.G.N. 481/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del05/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 17313/20231. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., [OSCURATO:PERSONA], RobertoN umero sezionale 618/2026Numero di raccolta generale 9789/2026Coppola, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e RobertDoat a pubblicazione 16/04/2026Siracusano adivano il Tribunale per sentir accertare e dichiarareil loro diritto soggettivo di natura retributiva nei confrontidell’[OSCURATO:PERSONA] di Messina, in virtù della redazionedel progetto relativo all’Aeroporto della Valle del Mela e,conseguentemente, affinché l’ente venisse condannato alpagamento in favore dei ricorrenti della complessiva somma di€ 433.272,39; in via subordinata, i ricorrenti chiedevano lacondanna dell’ente al risarcimento del danno ex art. 1218 c.c.,ovvero al pagamento di una retribuzione proporzionata allaprestazione resa in favore dell’allora Provincia per laprogettazione dell’Aeroporto.2. Si costituiva l’ente, sostenendo che la determina n. 25/2008,con la quale era stato affidato l’incarico ai ricorrenti, eraillegittima poiché approvata in mancanza della necessariacopertura finanziaria e chiedendo pertanto il rigetto delleavverse domande.3. Il Tribunale, previa dichiarazione di cessazione della materiadel contendere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],accoglieva il ricorso, rilevando che con la suddetta delibera ilRagioniere Generale aveva espresso parere favorevole allasussistenza della disponibilità finanziaria e che la remunerazionedei componenti dello staff costituito per la redazione delprogetto doveva quantificarsi secondo il disposto dell’art. 18 L.n. 109/1994.4. La Corte di appello accoglieva il gravame dell’Ente, rilevandoil difetto di utilitas per l’amministrazione in ragione dellamancata finalizzazione del progetto.Richiamava al riguardo il consolidato orientamentogiurisprudenziale (Cass. sez. lav. 8344/2011; 16376/2013;Numero registro generale 17313/202311022/2016; 13937/2017) secondo il quale, dal dato testualeN umero sezionale 618/2026Numero di raccolta generale 9789/2026contenuto nell'art. 18, nelle varie formulazioni succedutesi nDealt a pubblicazione 16/04/2026tempo, emerge "che l'attività di progettazione può esserepremiata dalla contrattazione collettiva decentrata conl'attribuzione degli incentivi dell'art. 18… solo se si risolva inun'effettiva utilità per l'amministrazione come attivitàpropedeutica alla realizzazione dell'opera pubblica, quale puòessere l'approvazione di un progetto esecutivo dell'operapubblica" (punto 22 della motivazione di Cass. 13937/2017).Per la Corte priva di pregio era la tesi degli odierni ricorrentisecondo cui l'art. 17, comma 12 bis legge Merloni vieta alleamministrazioni di subordinare la corresponsione dei compensirelativi alla progettazione e alle attività tecnico-amministrativeconnesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera, per cui,a fortiori, nemmeno l'aggiudicazione dell'opera possacondizionare il pagamento del compenso, atteso che, ad avvisodella Corte, tale previsione è riferita (vedi comma 12) agliincarichi assegnati a soggetti non dipendenti dalla stazioneappaltante ("soggetti di cui al comma 1, lettere d, e, f, g", cioèliberi professionisti, società di professionisti e di ingegneria,raggruppamenti temporanei di tali soggetti), posto che infattil'art. 18 contiene le disposizioni, diverse, previste ad hoc per idipendenti.La Corte distrettuale, non potendosi configurare il diritto alcompenso già in ragione della mancata finalizzazione delprogetto, riteneva assorbita la questione del risarcimento deldanno da inadempimento contrattuale in quanto presupponentel’esistenza del diritto al compenso.In ordine alla domanda di condanna dell’ente all’indennizzo perl’indebito arricchimento la Corte precisava come il danno siasubordinato non solo alla utilitas conseguita dall’ente, ma alNumero registro generale 17313/2023danno subito da chi ha procurato l’utilitas (art. 2041 c.c. “chi,N umero sezionale 618/2026Numero di raccolta generale 9789/2026senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altrDaat a pubblicazione 16/04/2026persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzarequest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale”).A tal riguardo, la Corte distrettuale riteneva infondata ladomanda, atteso che “Nel ricorso introduttivo del primo grado iricorrenti hanno genericamente sostenuto di avere svolto“mansioni certamente eccedenti e straordinarie rispetto ainormali compiti d’ufficio” (pag. 4 e, con espressioni equivalenti,in altri punti della comparsa), producendo gli elaborati grafici ele opere d’intelletto formate in relazione all’incarico. Si trattavaperò di elaborati ictu oculi conformi alle professionalità propriedei loro incarichi quali dipendenti dell’amministrazione, e ilavoratori, concentrandosi sull’arricchimento ottenuto dall’ente,non avevano quantificato il loro maggiore impegno né offertoelementi per valutarlo, nemmeno sostenendo, a ben vedere, diavere lavorato oltre gli orari d’ufficio o anche solo di avereincontrato particolari difficoltà operative che avessero reso laprestazione più impegnativa rispetto a quella ordinaria. Lagenerica allegazione di mansioni “eccedenti e straordinarie” nonera stata, inoltre, supportata da alcuna richiesta istruttoria, conconseguente accoglimento della tesi della CM che, già nelcostituirsi in primo grado, aveva contestato che i lavoratoriavessero svolto mansioni eccedenti le loro mansioni,specificamente richiamando il principio di onnicomprensivitàdella retribuzione e sostenendo, con richiamo all’art. 24 T.U.165/2001, che gli incarichi rientravano in quelli “attribuiti aidirigenti… in ragione del loro ufficio o comunque conferitodall’amministrazione presso cui prestano servizio o sudesignazione della stessa”.Numero registro generale 17313/20235. Avverso la sentenza domandano la cassazione i lavoratori conN umero sezionale 618/2026Numero di raccolta generale 9789/2026ricorso assistito da tre motivi, cui resiste con controricorso lDaat a pubblicazione 16/04/2026Città Metropolitana di Messina.6. Entrambe le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso si deduce il vizio di nullità dellasentenza ex art. 360, I co, n. 3 e n. 4 c.p.c. - omessa pronunciasulla chiesta declaratoria di inammissibilità dei motivi nuoviproposti in appello – violazione dell’art. 112 c.p.c.Parte ricorrente lamenta che la Corte di appello di Messina haomesso di pronunciarsi sui nova spiegati dall’ente in secondogrado e afferenti alla nullità della determinazione n. 25/2008per mancanza dell’indicazione prescritta dall’art. 191, comma 1,del D.Lgs. n. 267/2000.In particolare, l’appellante avrebbe eccepito per la prima voltala nullità della determinazione n. 25/2008 per mancanzadell’indicazione prescritta dall’art. 191, comma 1, del D.Lgs n.267/2000; l’inesistenza del vincolo obbligatorio e l’erratorichiamo all’art. 1218 c.c., contrariamente a quanto sostenutonel primo grado in cui veniva, invece, asserito che ladeterminazione n. 25/2008 conferisse ai ricorrenti un incarico“nell’ambito dei compiti istituzionali dell’ufficio”, confermando esostenendo, quindi, che sussistesse tra le parti un vincolocontrattuale; l’emanazione della determinazione n. 25/2008 conil relativo conferimento dell’incarico agli appellati da parte delrappresentante legale dell’Ente invece del legittimato Dirigente;la violazione dell’art. 92, comma 5, del D. Lgs. n. 163/2006.Tali eccezioni erano da considerarsi nuove e, in quanto tali,inammissibili nel secondo grado di giudizio.1.1 Il motivo è inammissibile.Numero registro generale 17313/2023Va, al riguardo, ribadito il principio, ripetutamente affermato daN umero sezionale 618/2026Numero di raccolta generale 9789/2026questa Corte, secondo cui la parte che impugna una sentenzDaat a pubblicazione 16/04/2026con ricorso per cassazione per omessa pronuncia su di unadomanda, ha l'onere, a pena di inammissibilità per genericitàdel motivo, di specificare quale sia il "chiesto" al giudice delgravame sul quale questi non si sarebbe pronunciato, nonpotendosi limitare ad un mero rinvio all'atto di appello, attesoche la Corte di Cassazione non è tenuta a ricercare, al di fuoridel contesto del ricorso, le ragioni che dovrebbero sostenerlo,ma può accertarne il riscontro in atti processuali al di fuori delricorso, sempre che tali ragioni siano state specificamenteformulate nello stesso (Cass. 5538/2016, 17049/2015,14561/2012).1.2 In disparte i profili di autosufficienza per non aver prodottoe trascritto l’eccezione di inammissibilità in secondo grado ilCollegio rileva che l'omesso esame di una questione puramenteprocessuale non integra il vizio di omessa pronuncia,configurabile, soltanto nel caso di mancato esame di domandeod eccezioni di merito (Cass. 26913/2024; Cass. n. 7406/2014).2. Con il secondo motivo si deduce il vizio della sentenza ex art.360, I co., nn. 3 e 4 c.p.c. – violazione e falsa applicazione dinorme ed in particolare degli artt. 17 e 18 della l. 109/1994 –diritto all’incentivo – risarcimento del danno.Parte ricorrente lamenta l’interpretazione della Cortedistrettuale sulle indicate norme, erroneamente reputandoleriferibili solo agli incarichi assegnati a soggetti non dipendentidalla stazione appaltante.Ad avviso di parte ricorrente sarebbe evidente l’errore diinterpretazione in cui sarebbe incorsa la Corte d’Appello,ritenendo che l’art. 18 della L. 109/1994 richieda l’approvazionedel progetto esecutivo dell’opera pubblica per trovareNumero registro generale 17313/2023applicazione e che l’art. 17 della L. 109/1994 si riferiscaN umero sezionale 618/2026Numero di raccolta generale 9789/2026esclusivamente agli incarichi assegnati a soggetti noDnat a pubblicazione 16/04/2026dipendenti dalla stazione appaltante.Ed invero, il citato art. 18 dispone che “1. Una somma nonsuperiore all'1,5 per cento dell'importo posto a base di gara diun'opera o di un lavoro, a valere direttamente suglistanziamenti iscritti nei capitoli delle categorie X e XI del bilanciodello Stato, le amministrazioni competenti destinano una quotacomplessiva non superiore al 10 per cento del totale deglistanziamenti stessi alle spese necessarie alla stesura deipreliminari di progetto, nonché dei progetti definitivi edesecutivi, incluse le indagini geologiche e geognostiche, studi diimpatto ambientale od altre rilevazioni, alla stesura dei piani disicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezzaquando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996,n. 494, e agli studi per il finanziamento dei progetti, nonchéall'aggiornamento ed adeguamento alla normativasopravvenuta dei progetti già esistenti d'intervento di cui siariscontrato il perdurare dell'interesse pubblico alla realizzazionedell'opera. Analoghi criteri adottano per i propri bilanci le regionie le province autonome, qualora non vi abbiano già provveduto,nonché i comuni e le province e i loro consorzi. Per le operefinanziate dai comuni, province e loro consorzi e dalle regionia finanziare anche quote relative alle spese di cui al presentearticolo sia pure anticipate dall'ente mutuatario. 2-ter. I pubblicidipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parzialenon possono espletare, nell'ambito territoriale dell'ufficio diappartenenza, incarichi professionali per conto di pubblicheamministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decretoNumero registro generale 17313/2023legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, seN umero sezionale 618/2026Numero di raccolta generale 9789/2026non conseguenti ai rapporti d'impiego.” Data pubblicazione 16/04/2026Orbene, nel su riportato articolo non vi è alcun riferimento allanecessità di una successiva aggiudicazione dell’appalto; se illegislatore avesse voluto subordinare la corresponsionedell’incentivo ex art. 18 all’approvazione del progetto esecutivodell’opera tale precisazione sarebbe stata espressamenteinserita nell’articolo in questione.Inoltre, il precedente art. 17 dispone espressamente, al comma12-bis, che “Le stazioni appaltanti non possono subordinare lacorresponsione dei compensi relativi allo svolgimento dellaprogettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essaconnesse all'ottenimento del finanziamento dell'operaprogettata”.Pertanto, le disposizioni normative testé richiamate non lascianospazio a dubbi sul diritto degli odierni ricorrenti allacorresponsione della quota incentivante.2.1 Il motivo è infondato.Si richiama al riguardo il consolidato orientamentogiurisprudenziale (Cass. sez. lav. 8344/2011, 16376/2013,11022/2016, 13937/2017) secondo il quale, dal dato testualecontenuto nell'art. 18, nelle varie formulazioni succedutesi neltempo, emerge "che l'attività di progettazione può esserepremiata dalla contrattazione collettiva decentrata conl'attribuzione degli incentivi dell'art. 18… solo se si risolva inun'effettiva utilità per l'amministrazione come attivitàpropedeutica alla realizzazione dell'opera pubblica, quale puòessere l'approvazione di un progetto esecutivo dell'operapubblica" (punto 22 della motivazione di Cass. 13937/2017).2.2 Più precisamente va confermato il precitato orientamentonella parte in cui si afferma che in tema di trattamentoeconomico del personale degli uffici tecnici incaricati Nudmeerlola re gistro generale 17313/2023Numero sezionale 618/2026progettazione di opere pubbliche, il compenso incentivaNnumteero ddi ir accolta generale 9789/2026cui all'art. 18 della l. n. 109 del 1994, sia nella formulazionDeat a pubblicazione 16/04/2026originaria che in quella derivata dalle successive modifiche, puòessere attribuito se previsto dalla contrattazione collettivadecentrata e sia stato adottato l'atto regolamentaredell'amministrazione aggiudicatrice, volto alla precisazione deicriteri di dettaglio per la ripartizione delle risorse finanziarieconfluite nell'apposito "fondo interno", e solo ove l'attività diprogettazione sia arrivata in una fase avanzata, per essereintervenuta l'approvazione di un progetto esecutivo dell'operada realizzare.3. Con il terzo motivo si deduce il vizio della sentenza ex art.360, I co, nn. 4 e 5 c.p.c. - violazione dell’art. 132 c.p.c. -motivazione apparente - omesso esame circa fatti decisivi per ilgiudizio oggetto di discussione tra le parti.Va premesso che in seguito alla riformulazione dell'art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono piùammissibili nel ricorso per cassazione le censure dicontraddittorietà e insufficienza della motivazione dellasentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato dilegittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verificadel rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111,comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione siatotalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondisu un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risultiperplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizioemerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dalconfronto con le risultanze processuali. Cass. n. 7090/2022).Numero registro generale 17313/20233.1 Orbene, si osserva come sia sull’ingiustificato arricchimentoN umero sezionale 618/2026Numero di raccolta generale 9789/2026che sulle mansioni eccedenti e straordinarie rispetto ai normaDlait a pubblicazione 16/04/2026compiti d’ufficio, la Corte territoriale ha ampiamente edesaustivamente motivato.La Corte, infatti, ha affermato in motivazione come il dannofosse subordinato non solo alla utilitas conseguita dall’ente, maal danno subito da chi ha procurato l’utilitas (art. 2041 c.c. “chi,senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altrapersona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzarequest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale”).A tal riguardo, la Corte distrettuale ha ritenuto infondata ladomanda di ingiustificato arricchimento, atteso che nel ricorsointroduttivo del primo grado i ricorrenti hanno genericamentesostenuto di avere svolto “mansioni certamente eccedenti estraordinarie rispetto ai normali compiti d’ufficio”, producendogli elaborati grafici e le opere d’intelletto formate in relazioneall’incarico conformi alle professionalità proprie dei loro incarichiquali dipendenti dell’amministrazione relativamente ai quali nonavevano quantificato il loro maggiore impegno né offertoelementi per valutarlo, nemmeno sostenendo, a ben vedere, diavere lavorato oltre gli orari d’ufficio o anche solo di avereincontrato particolari difficoltà operative che avessero reso laprestazione più impegnativa rispetto a quella ordinaria.In conclusione, il ricorso va respinto con conseguente condannaalle spese processuali secondo il principio della soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al rimborsodi € 7.000,00, a titolo di compensi, oltre € 200,00 per esborsi,nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misuradel 15%, ed agli accessori di legge in favore dell’avvocatoGaetano Sorbello dichiaratosi antistatario.Numero registro generale 17313/2023Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà attoN umero sezionale 618/2026Numero di raccolta generale 9789/2026della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamentDoat a pubblicazione 16/04/2026da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, anorma del comma 1 bis dello stesso art.13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV SezioneCivile, il 05/02/2026.La PresidenteCaterina Marotta
Sentenza Cassazione n. 09789/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris