CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 febbraio 2026
Cassazione n. 17077/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2avverso la sentenza del 12/02/2026 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleRaffaele Gargiulo, che ha chiesto che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha,per quanto qui di interesse, ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale diLocri del 19/03/2025, quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] dichiarando non doversip rocedere per in te rvenuta p rescr i z ione per i rea t i d i cu i a i cap i1,11,14,17,18,19,22,23,24,26 e 30 (quest’ultimo limitatamente alla condotta del31/05/2017), riqualificando la residua condotta oggetto di condanna per il capo 30 aisensi dell’art. 483 cod. pen. e confermando nel resto la condanna ascritta per i residuireati ascritti, mentre ha pienamente confermato la condanna per CapogrecoImmacolata per il reato alla stessa ascritto al capo 29.2. Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, permezzo dei rispettivi difensori, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], articolandomotivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per lamotivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.3. Ricorso Macrì.3.1. Violazione di legge e vizio della motivazione in ogni sua forma peravere la Corte di appello confermato la affermazione di responsabilità a carico delricorrente a titolo di truffa, mentre la condotta doveva essere riqualificata ai sensidell’art. 316-ter cod. pen., quale chiara conseguenza della nuova qualificazionegiuridica della condotta ascritta al capo 30 ai sensi dell’art. 483 cod. pen. La Corte diappello, a seguito di tale riqualificazione, ha escluso la induzione in errore e dunque lasussistenza dell’elemento oggettivo della truffa.3.2. Vizio della motivazione perché omessa e manifestamente illogicaquanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche; la valutazione resa, riferitaad un precedente remoto, è del tutto astratta, non individualizzata rispetto allaposizione del ricorrente.4. [OSCURATO:PERSONA].4.1. Violazione di legge e di norme processuali con riferimento allenorme contenute negli articoli 125, comma 3, cod. proc. pen. e 546, comma 1, lett. e)cod. proc. pen., 640 e 110 cod. pen., attesa la mancanza della motivazione quantoalla sussistenza dell’elemento oggettivo della fattispecie concorsuale contestata; nonrisulta in alcun riferimento alla condotta tenuta dalla ricorrente e alla portata del suocontributo concorsuale, non apparendo a tal fine sufficiente la menzione del contocorrente alla stessa riferibile, quale conto sul quale confluivano le somme corrispostequale indennità di disoccupazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono inammissibili per le ragioni che seguono.2. Il primo motivo di ricorso proposto dal Macrì non risulta devoluto in sede diappello, non avendo il ricorrente proposto alcuna argomentazione sul tema delladiversa qualificazione della condotta ai sensi dell’art. 316-ter cod. pen.Il motivo è, comunque, non solo generico, in quanto omette del tutto diconfrontarsi con la logica ed argomentata motivazione della Corte di appello quantoalla qualificazione giuridica delle condotte ascritte, ma anche manifestamenteinfondato in diritto.Il giudice di appello, difatti, in senso del tutto conforme al giudice di primo grado,ha evidenziato come la condotta truffaldina sia rappresentata non solo dallapresentazione delle dichiarazioni al l ’ Inps, ma da una complessa falsarappresentazione di una realtà imprenditoriale (disponibilità dei terreni, invece maieffettivamente e formalmente riscontrata come tale in capo al ricorrente; asseritosvolgimento di coltivazioni, mai rilevate come presenti su tali terreni; organizzazionedella attività della asserita azienda agricola per il tramite di una pluralità di soggetti,quali dipendenti, che non hanno tuttavia mai svolto alcuna prestazione lavorativa, pag.9 e segg. in appello e pag. 10 e segg. della sentenza di primo grado).Il ricorrente non si confronta, dunque, con l’articolata ricostruzione dei giudici dimerito che hanno riscontrato (in modo effettivamente non contestato dalla difesa, sianel corso del giudizio di merito, che in questa sede) il carattere fittizio del complessoaziendale imprenditoriale e la assoluta simulazione della realtà lavorativa diriferimento, anche quanto alla presenza di lavoratori dipendenti, come dimostratodall’oggettivo riscontro relativo alla totale assenza di coltivazioni sui terreniasseritamente riferibili al ricorrente.Tale complessa attività, a carattere simulatorio, rappresenta un chiaroantecedente causale direttamente collegato al successivo mendacio, parte integrantedella articolata attività induttiva, che la difesa mediante una lettura parcellizzata delfatto tende a ricondurre alla meno grave ipotesi di cui all’art. 316-ter cod. pen.Nel caso di specie, in conclusione, come correttamente osservato dalProcuratore generale nella sua requisitoria scritta, ricorre non una mera dichiarazionemendace, ma un'ipotesi integrante una condotta articolata e complessa, caratterizzatadall'approntamento di una serie di elementi fittizi di contorno a carattere risolutivo edecisivo, costituente il quid pluris che integra le condotte truffaldine oggetto dicontestazione. Non ricorre, dunque, una mera falsa esposizione del datore di lavoroquanto alla intervenuta corresponsione al lavoratore a titolo di indennità, per malattia omaternità od altro come sostenuto dal ricorrente, ma una complessa ed articolata14479 del 18/02/2011, Armeli, Rv. 250127-01; Sez. 2, n. 30682 del 06/06/2006,Casulli, Rv. 234857-01, Sez. F, n. 31493 del 26/07/2012, Cirillo, n. m.).3. Il secondo motivo di ricorso non è consentito in quanto totalmente reiterativodel motivo di appello, in assenza di confronto con la motivazione che ha esplicitato, inmodo incensurabile in questa sede, le ragioni del proprio convincimento quanto allaimpossibilità di concedere le circostanze attenuanti generiche, non solo escludendo lapresenza di elementi positivamente valorizzabili, ma anche considerandopuntualmente la portata del precedente e la gravità della condotta attese le suemodalità concrete di realizzazione, quale elemento indicativo della particolare capacitàcriminale del Macrì. Emerge, dunque, un congruo riferimento agli elementi decisivi inquanto ostativi alla concessione delle circostanze attenuanti generiche (Sez. 2, n.23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-02; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590-01).4. Il motivo proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] non è consentito, in quanto totalmentereiterativo del motivo di appello, in presenza di una doppia decisione conforme quantoall’accertamento relativo alla responsabilità della stessa quanto al reato ascritto alcapo 30 della rubrica. La ricorrente introduce una serie di considerazioni in fattochiaramente finalizzate ad introdurre una lettura alternativa del merito non consentitain questa sede. Deve essere in tal senso sottolineato che è preclusa alla Corte dicassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite dacontrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa edalternativa lettura, sia pure anch’essa logica, dei dati processuali o una diversaricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque diSez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5., n. 48050 del 02/07/2019, Ferri,Rv. 277758-01, Sez. 2, n.7986del18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217-01;Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100-01). La Corte d'appello ha puntualmente ricostruitola condotta posta in essere dalla ricorrente in termini di contributo causale rilevantealla commissione del fatto, atteso che ne ha richiamato la qualità di intestataria delconto corrente sul quale è stato richiesto l’accredito di somme non dovute, collegatealla falsa rappresentazione dello stato di fatto a tale accredito collegato, con chiarautilità e profitto conseguente, in assenza di qualsiasi allegazione o elemento di provao ancora versione alternativa fornita sul punto.5. I ricorsi devono, in conclusione, essere dichiarati inammissibili, concondanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di eurotremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 cod. proc.pen. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 06/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]