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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 gennaio 2024

Cassazione n. 20296/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di AGRIGENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 26 gennaio 2024, con la quale il Tribunale di Agrigento dichiarava inammissibile l'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA], finalizzata a ottenere la declaratoria di illegalità della pena che gli era stata irrogata con la sentenza irrevocabile emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania il 22 luglio 2016.

Ritenuto che l'istanza presentata da Celso, costituendo una mera riproposizione della richiesta già decisa dal Tribunale di Agrigento, imponeva l'applicazione dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui consente al giudice la pronuncia di inammissibilità qualora l'istante si limita a reiterare un'istanza precedentemente rigettata, configurandosi, in tali casi, una preclusione allo stato degli atti, superabile quando vengano dedotti fatti o questioni che non hanno formato oggetto della pregressa decisione (tra le altre, Sez. 3, n. 5195 del 05/12/2003, Prestianni, Rv. 227329 - 01; Sez. 1, n. 3736 del 15/01/2009, Anello, Rv. 242533 - 01).

Ritenuto che tali conclusioni appaiono pienamente rispettose della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la preclusione processuale di cui all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., non opera in senso assoluto e inderogabile - coprendo ogni questione processuale dedotta e deducibile, al contrario di quanto si verifica nel processo di cognizione, con il quale non può stabilirsi un'assimilazione sistematica sul punto - ma comporta una valutazione allo stato degli atti, tenendo conto della prospettazione difensiva (tra le altre, Sez.

U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231799 - 01).

Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di AGRIGENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 26 gennaio 2024, con la quale il Tribunale di Agrigento dichiarava inammissibile l'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA], finalizzata a ottenere la declaratoria di illegalità della pena che gli era stata irrogata con la sentenza irrevocabile emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania il 22 luglio 2016. Ritenuto che l'istanza presentata da Celso, costituendo una mera riproposizione della richiesta già decisa dal Tribunale di Agrigento, imponeva l'applicazione dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui consente al giudice la pronuncia di inammissibilità qualora l'istante si limita a reiterare un'istanza precedentemente rigettata, configurandosi, in tali casi, una preclusione allo stato degli atti, superabile quando vengano dedotti fatti o questioni che non hanno formato oggetto della pregressa decisione (tra le altre, Sez. 3, n. 5195 del 05/12/2003, Prestianni, Rv. 227329 - 01; Sez. 1, n. 3736 del 15/01/2009, Anello, Rv. 242533 - 01). Ritenuto che tali conclusioni appaiono pienamente rispettose della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la preclusione processuale di cui all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., non opera in senso assoluto e inderogabile - coprendo ogni questione processuale dedotta e deducibile, al contrario di quanto si verifica nel processo di cognizione, con il quale non può stabilirsi un'assimilazione sistematica sul punto - ma comporta una valutazione allo stato degli atti, tenendo conto della prospettazione difensiva (tra le altre, Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231799 - 01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 20296/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris