CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 07936/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con l'impugnata sentenza, la Corte d'Appello di Bologna ha confermato la sentenza di primo grado di condanna alla pena di mesi otto di reclusione, di Giuseppe LUNGARO per il reato di cui all'art, 75 comma 2 d. L.gs. 159 del 2011. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, deducendo due motivi. Con il primo motivo si duole della mancata concessione delle attenuanti generiche. Con il secondo si duole dell'eccessività del trattamento sanzionatorio. Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza: non solo le circostanze attenuanti generiche sono state già concesse sin dal primo Giudice, e la pena è stata contenuta nel minimo edittale. Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 3