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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 settembre 2025

Cassazione n. 30837/2025

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.90/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], domiciliataex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende ; -controricorrente- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] CALABRIAn. 2950/2016 depositata i l 12/11/2016 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/09/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La contribuente proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Cosenza avverso l’avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 1996, in materia di IVA, notificato in data 20 dicembre 2002, per l’importo complessivo di euro 49.918,15.

L’accertamento traeva origine da una segnalazione del sistema centrale dell’Anagrafe tributaria, che, a seguito di controllo, aveva rilevato l’omessa presentazione della dichiarazione IVA per l’anno 1996.

Per lo stesso anno risultavano atti di compravendita di fabbricati nei quali la società risultava parte, circostanza che aveva contribuito alla determinazione dell’imposta presunta.

La contribuente deduceva di essere creditrice nei confronti dell’Erario per somme superiori a quelle richieste con l’atto impugnato, e di non poter documentare integralmente la propria posizione fiscale, in quanto la relativa documentazione contabile era andata parzialmente distrutta a seguito di un incendio verificatosi presso i propri uffici amministrativi; su queste basi la [OSCURATO:SOCIETA]. concludeva per la declaratoria di illegittimità dell’atto impugnato e per l’annullamento delle sanzioni.

L’Ufficio si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale rigettava il ricorso.

La contribuente proponeva appello, che veniva rigettato dalla Commissione tributaria regionale della Calabria.

Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale, la contribuente propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi e deposita memoria .

Resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.

La ricorrente lamenta che la Commissione regionale non ha considerato il credito IVA indicato nel modello relativo all’anno 1995, pari a euro 33.579,51, riportato come detrazione da computare nell’anno successivo.

Tale circostanza, documentalmente provata, avrebbe dovuto essere valutata ai fini dello scomputo automatico dell’imposta presunta per il 1996.

Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., in relazione all’art. 1243, comma 1, cod. civ.

La contribuente sostiene che, in presenza di due crediti liquidi ed esigibili – quello vantato per il 1995 e quello accertato in via presuntiva per il 1996 – la compensazione legale avrebbe dovuto operare ipso iure, senza necessità di istanza amministrativa ad hoc.

Con il terzo motivo si deduce la violazione dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., in relazione all’art. 1243, comma 2, cod. civ.

La contribuente assume che, anche a voler escludere la compensazione legale, la Commissione regionale avrebbe dovuto disporre la compensazione giudiziale, tenuto conto del riconoscimento del credito da parte dell’Agenzia nelle proprie controdeduzioni.

Con il quarto motivo si deduce l’abuso del diritto da parte dell’Amministrazione finanziaria.

La ricorrente richiama la giurisprudenza di questa Corte in tema di abuso del diritto, sostenendo che l’Agenzia, pur a fronte di un credito documentato e non contestato, ha omesso lo scomputo, arrecando ingiusto pregiudizio al contribuente.

Il primo motivoè inammissibile.

La sentenza impugnata ha confermato integralmente la decisione di primo grado.

Si è pertanto in presenza di una “doppia conforme”, che preclude la proponibilità del ricorso per cassazione per il motivo di cui all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ.

Il motivo è inammissibile in relazione all’omesso esame di fatto decisivo, in costanza del principio della cd. doppia conforme ex art. 348 ter cod. proc. civ. e non avendo la parte attuale ricorrente specificato in ricorso le ragioni di fatto poste rispettivamente a fondamento della decisione di primo gradoe di secondo grado, così dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. 20 marzo 2024, n. 7442; Cass., 20 settembre 2023, n. 26934; Cass., 28 febbraio 2023, n. 5947; Cass., 9 marzo 2022, n. 7724; Cass., 26 gennaio 2021, n. 1562; Cass., 11 maggio 2018, n. 11439); inoltre, la giurisprudenza di questa Corte è ormai consolidata nell'affermare che il novellato testo dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico che concerne l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che, oltre ad avere carattere decisivo, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti; che l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie e che neppure il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito dà luogo ad un vizio rilevante ai sensi della predetta norma (Cass., 23 agosto 2023, n. 25124; Cass., Sez.

U., 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass., Sez., 7 aprile 2014, n. 8053).

Ed invero «la giurisprudenza di questa Corte è infatti ormai consolidata nell'affermare che il novellato testo dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico che concerne l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti, oltre ad avere carattere decisivo; l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie; neppure il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito dà luogo ad un vizio rilevante ai sensi della predetta norma» (Cass., Sez.

U., 7 aprile 2014, n. 8053; Cass., Sez.

U., 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass., 23 agosto 2023, n. 25124).

In ogni caso, la Commissione regionale ha escluso la possibilità di computo del credito IVA in compensazione, ritenendo che lo stesso non fosse certo né liquido, e che la relativa documentazione fosse parziale e non idonea, anche in ragione della mancata attivazione della procedura amministrativa prevista dal d.P.R. n. 633 del 1972.

Siamo, quindi, al cospetto di un accertamento di fatto, che esclude possa rieditarsi in questa sede un sindacato di merito, per definizione rimesso al giudice d’appello.

L’accertamento di fatto è compito esclusivamente del giudice di merito operare, laddove con la presente censura s’invoca una rivisitazione delle risultanze fattuali e dell'apprezzamento di esse compiuto dai giudici di secondo grado che esula dai limiti istituzionali del sindacato di legittimità.

A fronte di un accertamento di fatto la contribuente aspira a ottenere una rivisitazione del merito della controversia, il che traligna il recinto del vizio denunciato per risolversi nell’aspirazione all’ottenimento di un nuovo, più appagante, eppure in questa sede precluso sindacato di merito.

Il secondo motivoè inammissibile.

Il motivo è inammissibile, in quanto si tratta di doglianza diretta, con evidenza, a censurare una erronea ricognizione della fattispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa, che non costituiscono vizio di violazione di legge (Cass., 19 agosto 2020, n. 17313).

La sentenza d’appello ha, infatti, accertato l’insussistenza dei presupposti per la compensazione legale, la quale, invero, presuppone: che esistano crediti certi, liquidi ed esigibili; che consti la prova del credito ricavabile documentalmente o aliunde, anche per riconoscimento da parte dell’Amministrazione finanziaria.

La censura non deduce, in effetti, una specifica difformità rispetto ad un paradigma normativo e in tal guisa, essa esonda all’evidenza dagli argini concettuali e sistematici del vizio di violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c.

Il giudice d’appello ha svolto il suo apprezzamento di merito, a fronte del quale non consta l’enucleazione ad opera della ricorrente di uno specifico contrasto normativo.

La sentenza impugnata ha, in definitiva, motivato secondo il prudente apprezzamento delle concrete circostanze acquisite al processo e nell'esercizio del potere giurisdizionale tipicamente attribuito al giudice del merito, che non è suscettibile di valutazione in sede di legittimità.

Ed infatti, è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass., 4 aprile 2017, n. 8758).

La giurisprudenza prevalente di questa Corte è nel senso che, con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento di fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che lo scrutinio dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione che ne ha fatto il giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento, e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass., 26 ottobre 2021, n. 30042; Cass., 7 aprile 2017, n. 9097; Cass., 7 marzo 2018, n. 5355).

Il terzo motivoè inammissibile.

La sentenza d’appello ha, invero, escluso la compensazione giudiziale dei crediti, soffermandosi sui relativi presupposti dei quali ha appurato l’insussistenza.

Come già osservato, a fronte di un accertamento di fatto, mediato dal vaglio delle risultanze istruttorie, il ricorrente non può, con la proposizione del ricorso per cassazione, rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, che è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito (Cass., 26 ottobre 2021, n. 30042; cfr. anche Cass., 7 dicembre 2017, n. 29404).

Questa Corte è chiara nell’affermare il principio secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass., 7 dicembre 2017, n. 29404; Cass., 4 agosto 2017, n. 19547; Cass., 4 aprile2017, n. 8758; Cass., 2 agosto 2016, n. 16056; Cass., Sez.

U., 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass., 4 marzo 2021, n. 5987).

Il quarto motivoè infondato.

La censura s’incentra sull’assunto che l’Amministrazione finanziaria, pur a fronte di un credito documentato e non contestato, abbia omesso lo scomputo in compensazione, arrecando così un ingiusto pregiudizio al contribuente.

Tuttavia, tale prospettazione non trova riscontro nell’accertamento di fatto compiuto dalla Commissione regionale, la quale ha motivatamente escluso la certezza, liquidità ed esigibilità del credito IVA vantato per l’anno 1995, ritenendo la documentazione prodotta parziale e non idonea.

In tale contesto, non può configurarsi alcun abuso del diritto.

La categoria dell’abuso del diritto presuppone, invero, un esercizio del potere (nella specie, amministrativo-tributario) che, pur formalmente conforme alla norma, risulti sostanzialmente deviato rispetto alla finalità per cui il potere è attribuito.

È necessario, cioè, che l’Amministrazione persegua obiettivi estranei o eccedenti rispetto a quelli propri dell’azione accertativa, in modo da alterare il corretto equilibrio tra potere e funzione.

Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate ha esercitato il proprio potere di accertamento in modo non eccentrico, bensì pedissequo e conforme alla normativa vigente, valorizzando anche l’assenza di una dichiarazione IVA per l’anno 1996.

La mancata compensazione del credito, peraltro non provato né riconosciuto in via amministrativa, non può essere qualificata come esercizio distorto del potere, bensì come legittima applicazione del principio di legalità tributaria.

In ultima analisi, il ricorso va respinto.

Le spese sono regolate dalla soccombenza.

P.Q.M Rigetta il ricorso.

Condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.300,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 11

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.90/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], domiciliataex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende ; -controricorrente- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] CALABRIAn. 2950/2016 depositata i l 12/11/2016 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/09/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La contribuente proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Cosenza avverso l’avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 1996, in materia di IVA, notificato in data 20 dicembre 2002, per l’importo complessivo di euro 49.918,15. L’accertamento traeva origine da una segnalazione del sistema centrale dell’Anagrafe tributaria, che, a seguito di controllo, aveva rilevato l’omessa presentazione della dichiarazione IVA per l’anno 1996. Per lo stesso anno risultavano atti di compravendita di fabbricati nei quali la società risultava parte, circostanza che aveva contribuito alla determinazione dell’imposta presunta. La contribuente deduceva di essere creditrice nei confronti dell’Erario per somme superiori a quelle richieste con l’atto impugnato, e di non poter documentare integralmente la propria posizione fiscale, in quanto la relativa documentazione contabile era andata parzialmente distrutta a seguito di un incendio verificatosi presso i propri uffici amministrativi; su queste basi la [OSCURATO:SOCIETA]. concludeva per la declaratoria di illegittimità dell’atto impugnato e per l’annullamento delle sanzioni. L’Ufficio si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale rigettava il ricorso. La contribuente proponeva appello, che veniva rigettato dalla Commissione tributaria regionale della Calabria. Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale, la contribuente propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi e deposita memoria . Resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. La ricorrente lamenta che la Commissione regionale non ha considerato il credito IVA indicato nel modello relativo all’anno 1995, pari a euro 33.579,51, riportato come detrazione da computare nell’anno successivo. Tale circostanza, documentalmente provata, avrebbe dovuto essere valutata ai fini dello scomputo automatico dell’imposta presunta per il 1996. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., in relazione all’art. 1243, comma 1, cod. civ. La contribuente sostiene che, in presenza di due crediti liquidi ed esigibili – quello vantato per il 1995 e quello accertato in via presuntiva per il 1996 – la compensazione legale avrebbe dovuto operare ipso iure, senza necessità di istanza amministrativa ad hoc. Con il terzo motivo si deduce la violazione dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., in relazione all’art. 1243, comma 2, cod. civ. La contribuente assume che, anche a voler escludere la compensazione legale, la Commissione regionale avrebbe dovuto disporre la compensazione giudiziale, tenuto conto del riconoscimento del credito da parte dell’Agenzia nelle proprie controdeduzioni. Con il quarto motivo si deduce l’abuso del diritto da parte dell’Amministrazione finanziaria. La ricorrente richiama la giurisprudenza di questa Corte in tema di abuso del diritto, sostenendo che l’Agenzia, pur a fronte di un credito documentato e non contestato, ha omesso lo scomputo, arrecando ingiusto pregiudizio al contribuente. Il primo motivoè inammissibile. La sentenza impugnata ha confermato integralmente la decisione di primo grado. Si è pertanto in presenza di una “doppia conforme”, che preclude la proponibilità del ricorso per cassazione per il motivo di cui all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ. Il motivo è inammissibile in relazione all’omesso esame di fatto decisivo, in costanza del principio della cd. doppia conforme ex art. 348 ter cod. proc. civ. e non avendo la parte attuale ricorrente specificato in ricorso le ragioni di fatto poste rispettivamente a fondamento della decisione di primo gradoe di secondo grado, così dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. 20 marzo 2024, n. 7442; Cass., 20 settembre 2023, n. 26934; Cass., 28 febbraio 2023, n. 5947; Cass., 9 marzo 2022, n. 7724; Cass., 26 gennaio 2021, n. 1562; Cass., 11 maggio 2018, n. 11439); inoltre, la giurisprudenza di questa Corte è ormai consolidata nell'affermare che il novellato testo dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico che concerne l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che, oltre ad avere carattere decisivo, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti; che l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie e che neppure il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito dà luogo ad un vizio rilevante ai sensi della predetta norma (Cass., 23 agosto 2023, n. 25124; Cass., Sez. U., 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass., Sez., 7 aprile 2014, n. 8053). Ed invero «la giurisprudenza di questa Corte è infatti ormai consolidata nell'affermare che il novellato testo dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico che concerne l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti, oltre ad avere carattere decisivo; l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie; neppure il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito dà luogo ad un vizio rilevante ai sensi della predetta norma» (Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053; Cass., Sez. U., 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass., 23 agosto 2023, n. 25124). In ogni caso, la Commissione regionale ha escluso la possibilità di computo del credito IVA in compensazione, ritenendo che lo stesso non fosse certo né liquido, e che la relativa documentazione fosse parziale e non idonea, anche in ragione della mancata attivazione della procedura amministrativa prevista dal d.P.R. n. 633 del 1972. Siamo, quindi, al cospetto di un accertamento di fatto, che esclude possa rieditarsi in questa sede un sindacato di merito, per definizione rimesso al giudice d’appello. L’accertamento di fatto è compito esclusivamente del giudice di merito operare, laddove con la presente censura s’invoca una rivisitazione delle risultanze fattuali e dell'apprezzamento di esse compiuto dai giudici di secondo grado che esula dai limiti istituzionali del sindacato di legittimità. A fronte di un accertamento di fatto la contribuente aspira a ottenere una rivisitazione del merito della controversia, il che traligna il recinto del vizio denunciato per risolversi nell’aspirazione all’ottenimento di un nuovo, più appagante, eppure in questa sede precluso sindacato di merito. Il secondo motivoè inammissibile. Il motivo è inammissibile, in quanto si tratta di doglianza diretta, con evidenza, a censurare una erronea ricognizione della fattispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa, che non costituiscono vizio di violazione di legge (Cass., 19 agosto 2020, n. 17313). La sentenza d’appello ha, infatti, accertato l’insussistenza dei presupposti per la compensazione legale, la quale, invero, presuppone: che esistano crediti certi, liquidi ed esigibili; che consti la prova del credito ricavabile documentalmente o aliunde, anche per riconoscimento da parte dell’Amministrazione finanziaria. La censura non deduce, in effetti, una specifica difformità rispetto ad un paradigma normativo e in tal guisa, essa esonda all’evidenza dagli argini concettuali e sistematici del vizio di violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c. Il giudice d’appello ha svolto il suo apprezzamento di merito, a fronte del quale non consta l’enucleazione ad opera della ricorrente di uno specifico contrasto normativo. La sentenza impugnata ha, in definitiva, motivato secondo il prudente apprezzamento delle concrete circostanze acquisite al processo e nell'esercizio del potere giurisdizionale tipicamente attribuito al giudice del merito, che non è suscettibile di valutazione in sede di legittimità. Ed infatti, è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass., 4 aprile 2017, n. 8758). La giurisprudenza prevalente di questa Corte è nel senso che, con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento di fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che lo scrutinio dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione che ne ha fatto il giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento, e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass., 26 ottobre 2021, n. 30042; Cass., 7 aprile 2017, n. 9097; Cass., 7 marzo 2018, n. 5355). Il terzo motivoè inammissibile. La sentenza d’appello ha, invero, escluso la compensazione giudiziale dei crediti, soffermandosi sui relativi presupposti dei quali ha appurato l’insussistenza. Come già osservato, a fronte di un accertamento di fatto, mediato dal vaglio delle risultanze istruttorie, il ricorrente non può, con la proposizione del ricorso per cassazione, rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, che è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito (Cass., 26 ottobre 2021, n. 30042; cfr. anche Cass., 7 dicembre 2017, n. 29404). Questa Corte è chiara nell’affermare il principio secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass., 7 dicembre 2017, n. 29404; Cass., 4 agosto 2017, n. 19547; Cass., 4 aprile2017, n. 8758; Cass., 2 agosto 2016, n. 16056; Cass., Sez. U., 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass., 4 marzo 2021, n. 5987). Il quarto motivoè infondato. La censura s’incentra sull’assunto che l’Amministrazione finanziaria, pur a fronte di un credito documentato e non contestato, abbia omesso lo scomputo in compensazione, arrecando così un ingiusto pregiudizio al contribuente. Tuttavia, tale prospettazione non trova riscontro nell’accertamento di fatto compiuto dalla Commissione regionale, la quale ha motivatamente escluso la certezza, liquidità ed esigibilità del credito IVA vantato per l’anno 1995, ritenendo la documentazione prodotta parziale e non idonea. In tale contesto, non può configurarsi alcun abuso del diritto. La categoria dell’abuso del diritto presuppone, invero, un esercizio del potere (nella specie, amministrativo-tributario) che, pur formalmente conforme alla norma, risulti sostanzialmente deviato rispetto alla finalità per cui il potere è attribuito. È necessario, cioè, che l’Amministrazione persegua obiettivi estranei o eccedenti rispetto a quelli propri dell’azione accertativa, in modo da alterare il corretto equilibrio tra potere e funzione. Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate ha esercitato il proprio potere di accertamento in modo non eccentrico, bensì pedissequo e conforme alla normativa vigente, valorizzando anche l’assenza di una dichiarazione IVA per l’anno 1996. La mancata compensazione del credito, peraltro non provato né riconosciuto in via amministrativa, non può essere qualificata come esercizio distorto del potere, bensì come legittima applicazione del principio di legalità tributaria. In ultima analisi, il ricorso va respinto. Le spese sono regolate dalla soccombenza. P.Q.M Rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.300,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 11
Sentenza Cassazione n. 30837/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris