CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 febbraio 2024
Cassazione n. 36900/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TRENTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/s9ptite le conclusioni del PG ([OSCURATO:PERSONA] «. to-cx fR ,tn ferto oti4 .>cc.o_xiA [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 20 febbraio 2024 il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha ammesso [OSCURATO:PERSONA] alla misura alternativa della detenzione domiciliare - con autorizzazione al lavoro - al contempo rigettando la domanda di ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale. 1.1 [OSCURATO:PERSONA] deve espiare la pena di anni uno e mesi nove di reclusione. Il titolo in esecuzione riguarda una ipotesi di detenzione illegale di armi per fatti commessi nel 2018 e nel 2022. Il Tribunale nel valutare le domande afferma, in sintesi, che se da un lato vi sono elementi positivi (ripresa dell'attività lavorativa in un ufficio pubblico) dall'altro vi è un atteggiamento minimizzante rispetto al reato commesso, il che induce a ritenere necessaria una ulteriore riflessione. Si ritiene non concedibile la più ampia misura dell'affidamento. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. 2.1 Il ricorrente evidenzia, in sintesi, che : a) la condotta posteriore al reato è caratterizzata da molteplici aspetti positivi, con concreto avvio del percorso rieducativo come risulta dalla stessa relazione UEPE; b) il Tribunale avrebbe, in sostanza valorizzato aspetti che riguardano le condotte pregresse, non tali da giustificare la ammissione alla misura alternativa di maggiore ampiezza. 3. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono. 3.1 Come è stato più volte precisato da questa Corte di legittimità, la verifica che il Tribunale di Sorveglianza è tenuto a compiere - in sede di delibazione della domanda - riguarda non soltanto le modalità di realizzazione del fatto in espiazione ma soprattutto la condotta successiva, al fine di apprezzare l'esistenza (o meno) di progressi nella capacità del soggetto di accettare l'esito del giudizio e avviare un concreto programma di recupero sociale. In caso di individuazione di elementi negativi - che non possono consistere nella sola gravità del fatto in espiazione - il Tribunale è tenuto a compiere una adeguata ricognizione degli indicatori di attuale pericolosità che impediscono l'applicazione della più ampia misura alternativa (v. tra le molte Sez. I n. 31809 del 9.7.2009, rv 244332 ove si è precisato, tra l'altro, che la gravità del reato commesso non è di per sè sola ostativa alla concessione del beneficio). Inoltre, quanto al rapporto con il fatto di reato va ricordato che secondo la interpretazione consolidata di questa Corte di legittimità in tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l'istituto, e, quindi, dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza, non possono, di per sé, da soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell'osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato (da ultimo Sez. I n. 1410 del 30 ottobre 2019, dep.2020, rv 277924). 3.2 Nel caso in esame, dunque, la motivazione appare incongrua e contraddittoria, atteso che la stessa possibilità - garantita dal Tribunale - di proseguire attività lavorativa in un contesto pubblico è indicativa di un consistente livello di fiducia nella serietà del percorso rieducativo intrapreso dal condannato e di inesistenza di un concreto pericolo di reiterazione di condotte devianti. Da ciò deriva la necessaria rivalutazione, previo annullamento con rinvio della decisione impugnata. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio