Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 29 giugno 2023
Corte di giustizia UE/2023
ECLI:EU:C:2023:526
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022CJ0467_INF
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 29 giugno 2023 –
[OSCURATO:PERSONA] / Commissione
(causa C‑467/22 P) (
1
)
«Impugnazione – Dumping – Importazioni di estrusi in alluminio originari della Repubblica popolare cinese – Dazio antidumping definitivo – Ricorso di annullamento – Legittimazione ad agire – Articolo 263, quarto comma, TFUE – Condizione secondo cui il ricorrente deve essere individualmente interessato – Atto regolamentare che non comporta misure di esecuzione»
1.
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti regolamentari che comportano misure di esecuzione – Nozione – Regolamento che istituisce dazi antidumping – Inclusione – Attuazione di un sistema elettronico di scambio di informazioni tra gli operatori economici e le autorità doganali nazionali – Irrilevanza
(Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento della Commissione 2021/546)
(v. punti 41‑56)
2.
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza individuale – Criteri – Regolamento che istituisce dazi antidumping – Incidenza individuale su un importatore del prodotto di cui trattasi – Presupposti
(Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento della Commissione 2021/546)
(v. punti 67‑70)
3.
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Regolamento che istituisce dazi antidumping – Ricorso di un’impresa che ha partecipato al procedimento amministrativo – Caratteristica insufficiente per riconoscergli una legittimazione ad agire
(Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento della Commissione 2021/546)
(v. punti 73‑75)
4.
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza individuale – Criteri – Regolamento che istituisce dazi antidumping – Ricorso di un importatore del prodotto di cui trattasi – Assenza di elementi costitutivi di una situazione particolare che contraddistingua il ricorrente rispetto a qualsiasi altro operatore – Insussistenza di incidenza individuale – Irricevibilità
(Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento della Commissione 2021/546)
(v. punti 76‑82)
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
[OSCURATO:SOCIETA] è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.
(
1
)
GU C 326 del 29.8.2022
.