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Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 29 giugno 2023

Corte di giustizia UE/2023

ECLI:EU:C:2023:526
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62022CJ0467_INF

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 29 giugno 2023 – [OSCURATO:PERSONA] / Commissione (causa C‑467/22 P) ( 1 ) «Impugnazione – Dumping – Importazioni di estrusi in alluminio originari della Repubblica popolare cinese – Dazio antidumping definitivo – Ricorso di annullamento – Legittimazione ad agire – Articolo 263, quarto comma, TFUE – Condizione secondo cui il ricorrente deve essere individualmente interessato – Atto regolamentare che non comporta misure di esecuzione»

1. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti regolamentari che comportano misure di esecuzione – Nozione – Regolamento che istituisce dazi antidumping – Inclusione – Attuazione di un sistema elettronico di scambio di informazioni tra gli operatori economici e le autorità doganali nazionali – Irrilevanza (Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento della Commissione 2021/546) (v. punti 41‑56)

2. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza individuale – Criteri – Regolamento che istituisce dazi antidumping – Incidenza individuale su un importatore del prodotto di cui trattasi – Presupposti (Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento della Commissione 2021/546) (v. punti 67‑70)

3. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Regolamento che istituisce dazi antidumping – Ricorso di un’impresa che ha partecipato al procedimento amministrativo – Caratteristica insufficiente per riconoscergli una legittimazione ad agire (Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento della Commissione 2021/546) (v. punti 73‑75)

4. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza individuale – Criteri – Regolamento che istituisce dazi antidumping – Ricorso di un importatore del prodotto di cui trattasi – Assenza di elementi costitutivi di una situazione particolare che contraddistingua il ricorrente rispetto a qualsiasi altro operatore – Insussistenza di incidenza individuale – Irricevibilità (Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento della Commissione 2021/546) (v. punti 76‑82) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta. 2) [OSCURATO:SOCIETA] è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea. ( 1 ) GU C 326 del 29.8.2022 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022CJ0467_INF Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 29 giugno 2023 – [OSCURATO:PERSONA] / Commissione (causa C‑467/22 P) ( 1 ) «Impugnazione – Dumping – Importazioni di estrusi in alluminio originari della Repubblica popolare cinese – Dazio antidumping definitivo – Ricorso di annullamento – Legittimazione ad agire – Articolo 263, quarto comma, TFUE – Condizione secondo cui il ricorrente deve essere individualmente interessato – Atto regolamentare che non comporta misure di esecuzione» 1. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti regolamentari che comportano misure di esecuzione – Nozione – Regolamento che istituisce dazi antidumping – Inclusione – Attuazione di un sistema elettronico di scambio di informazioni tra gli operatori economici e le autorità doganali nazionali – Irrilevanza (Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento della Commissione 2021/546) (v. punti 41‑56) 2. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza individuale – Criteri – Regolamento che istituisce dazi antidumping – Incidenza individuale su un importatore del prodotto di cui trattasi – Presupposti (Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento della Commissione 2021/546) (v. punti 67‑70) 3. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Regolamento che istituisce dazi antidumping – Ricorso di un’impresa che ha partecipato al procedimento amministrativo – Caratteristica insufficiente per riconoscergli una legittimazione ad agire (Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento della Commissione 2021/546) (v. punti 73‑75) 4. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza individuale – Criteri – Regolamento che istituisce dazi antidumping – Ricorso di un importatore del prodotto di cui trattasi – Assenza di elementi costitutivi di una situazione particolare che contraddistingua il ricorrente rispetto a qualsiasi altro operatore – Insussistenza di incidenza individuale – Irricevibilità (Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento della Commissione 2021/546) (v. punti 76‑82) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta. 2) [OSCURATO:SOCIETA] è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea. ( 1 ) GU C 326 del 29.8.2022 .
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