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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 novembre 2023

Cassazione n. 02367/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Prato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Bologna in data 31/10/2022 -dato atto del regolare avviso alle parti; -sentita la relazione della [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Bologna c:onfermava, per quanto in questa sede rileva, la decisione del locale Tribunale che, in data 6/7/2017, aveva riconosciuto l'imputato colpevole del delitto di ricettazione ascrittogli al capo A della rubrica, determinando la pena nella misura di mesi nove di reclusione ed euro 150,00 di multa.

2. Il difensore con l'unico motivo formulato censura la mancata riqualificazione del fatto alla stregua del reato di furto, articolando rilievi generici, già prospettati in sede di gravame e disattesi dai giudici territoriali, i quali a pag .3 hanno evidenziato l'assenza di elementi suscettibili di ricondurre la commissione del reato presupposto all'imputato.

4. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi cause d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, 7 Novembre 2023 La Consigliera estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Prato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Bologna in data 31/10/2022 -dato atto del regolare avviso alle parti; -sentita la relazione della [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Bologna c:onfermava, per quanto in questa sede rileva, la decisione del locale Tribunale che, in data 6/7/2017, aveva riconosciuto l'imputato colpevole del delitto di ricettazione ascrittogli al capo A della rubrica, determinando la pena nella misura di mesi nove di reclusione ed euro 150,00 di multa. 2. Il difensore con l'unico motivo formulato censura la mancata riqualificazione del fatto alla stregua del reato di furto, articolando rilievi generici, già prospettati in sede di gravame e disattesi dai giudici territoriali, i quali a pag .3 hanno evidenziato l'assenza di elementi suscettibili di ricondurre la commissione del reato presupposto all'imputato. 4. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi cause d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 7 Novembre 2023 La Consigliera estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 02367/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris