CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 gennaio 2023
Cassazione n. 51677/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2023 della CORTE di APPELLO di TORINO Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n.137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 27/01/2023 la Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Alessandria emessa il 11/10/2019, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi quattro mesi di reclusione ed euro 200,00 di multa perché ritenuto responsabile del reato di ricettazione di carte di credito di provenienza furtiva. 2. Avverso la sentenza di appello propone ricorse per cassazione l'imputato, sulla base di due ordini di motivi: - erronea applicazione della legge penale (art. 648 cod. pen.), travisamento della prova e vizio di motivazione, ritenuta manifestamente illogica, per mancanza di offensività della condotta, posto che i beni ricettati erano due carte di credito, oggetto di denuncia e di contestuale blocco di operatività, risalenti a due mesi prima rispetto alla data di contestazione del fatto; inoltre, per insussistenza del dolo sotto il profilo della volontà di assicurarsi un profitto ingiusto, tale non potendosi intendere l'utilità derivante dall'accreditamento presso terzi per la disponibilità economica manifestata con il mero possesso delle carte di credito; - erronea applicazione di legge (artt. 62 n.4, 62 -bis e 133 cod. pen.), in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche e alla quantificazione della pena. 3. Il ricorso è inammissibile perché presentato per motivi non consentiti e comunque privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. 3.1. Con il primo motivo il ricorrente reitera la questione della sussistenza dei requisiti oggettivo e soggettivo del reato di ricettazione di carte di credito di provenienza furtiva, sul presupposto che il mancato utilizzo delle stesse, in ragione anche del blocco disposto dal sistema bancario, farebbe venir meno la possibilità di conseguire un profitto ingiusto e la volontà di trarre un'utilità economica dalla cosa. La decisione dei giudici di merito si è uniformata al principio della Corte secondo cui integra il delitto di ricettazione l'acquisto o la ricezione di una carta elettronica di pagamento o prelievo contanti (c.d. "pagobancomat") provento di furto, nella consapevolezza della sua illecita provenienza, a nulla rilevando, trattandosi di reato a dolo specifico, l'effettivo conseguimento del profitto per l'impossibilità di operare sul conto (Sez. 2, n. 35239 del 08/07/2021, D'Agnillo, Rv. 281962 — 01, in applicazione del principio, la Corte ha escluso la configurabilità del reato impossibile in una fattispecie in cui l'imputato non aveva avuto conoscenza del codice identificativo personale per l'accesso ai servizi bancari - c.d. "pin" -, bloccato dal titolare, non potendosi escludere ex ante la circostanza che questi confidasse di poterne fare uso in qualche modo, così da ricavarne un vantaggio patrimoniale). 3.2. Anche i rilievi sul trattamento sanzionatorio sono generici, privi di confronto critico con la decisione impugnata: all'imputato sono state concesse le attenuanti generiche ed il fatto è stato qualificato come di particolare tenuità, con contenimento della pena, prossima al minimo edittale. Per quanto riguarda l'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen. entrambi i giudici di merito hanno escluso ulteriori riduzioni di pena; in particolare, la Corte di appello ha precisato che il modesto danno procurato è stato adeguatamente considerato ai fini della concessione dell'attenuante speciale, in linea con quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di ricettazione, la circostanza attenuante della speciale tenuità del danno di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen., può essere riconosciuta nella sola ipotesi - estranea alla fattispecie in esame - in cui il giudice escluda la configurabilità dell'attenuante del fatto di particolare tenuità di cui all'art. 648, comma secondo, cod. pen., sotto il profilo della componente soggettiva del fatto (Sez. 2, n. 2890 del 15/11/2019, dep. 2020, Diop, Rv. 277963 - 01). 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 30