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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 1024/2020

ECLI:EU:T:2020:391
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62018TJ0145_INF

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione ampliata) del 9 settembre 2020 – Confédération nationale du Crédit mutuel e a./BCE (causa T‑145/18) «Politica economica e monetaria – Vigilanza prudenziale degli enti creditizi – Contributo al sistema di garanzia dei depositi o ai fondi di risoluzione unica attraverso impegni di pagamento irrevocabili – Compiti affidati alla BCE – Poteri di vigilanza specifici della BCE – Articolo 4, paragrafo 1, lettera f), e articolo 16, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 1024/2013 – Misura che impone la detrazione dell’importo cumulativo degli impegni di pagamento irrevocabili esistenti dal capitale primario di classe 1 – Assenza di esame individuale»

1. Politica economica e monetaria – Politica economica – Vigilanza sul settore finanziario dell’Unione – Meccanismo di vigilanza unico – Vigilanza prudenziale dei gruppi di enti creditizi su base consolidata – Requisiti in materia di fondi propri – Portata del controllo e della valutazione realizzati dalla Banca centrale europea [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 575/2013, artt. 26, § 1, comma 1, lettere da a) a f), e 36; regolamento del Consiglio n. 1024/2013, art. 4, § 1, lettera f)] (v. punti 45-50)

2. Politica economica e monetaria – Politica economica – Vigilanza sul settore finanziario dell’Unione – Meccanismo di vigilanza unico – Vigilanza prudenziale dei gruppi di enti creditizi su base consolidata – Requisiti in materia di fondi propri – Portata del controllo e della valutazione realizzati dalla Banca centrale europea – Obbligo di procedere ad un esame prudenziale individuale [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 575/2013, art. 92, § 3; regolamento del Consiglio n. 1024/2013, artt. 4, § 1, lettera f), e 16, § 1, lettera c), e 2, lettera d)] (v. punti 51, 65-72)

3. Politica economica e monetaria – Politica economica – Vigilanza sul settore finanziario dell’Unione – Meccanismo di vigilanza unico – Vigilanza prudenziale dei gruppi di enti creditizi su base consolidata – Requisiti in materia di fondi propri – Portata del controllo e della valutazione realizzati dalla Banca centrale europea – Fondi che possono essere oggetto di una misura che richiede l’attuazione di una politica o di un trattamento speciale – Nozione – Impegni di pagamento irrevocabili (IPI) – Inclusione [Regolamento del Consiglio n. 1024/2013, artt. 4, § 1, lettera f), e 16, § 1, lettera c), e 2, lettera d)] (v. punti 59, 60) [OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento parziale, da un lato, della decisione ECB/SSM/2017-9695000CG7B84NLR5984/207 della BCE, del 19 dicembre 2017, e, dall’altro, della decisione ECB-SSM-2019-FRCMU-4 della BCE, del 14 febbraio 2019.

Dispositivo 1) Il punto 8 della decisione ECB/SSM/2017-9695000CG7B84NLR5984/207 della Banca centrale europea (BCE), del 19 dicembre 2017, e il punto 5 della decisione ECB-SSM-2019-FRCMU-4 della BCE, del 14 febbraio 2019, sono annullati. 2) La BCE è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62018TJ0145_INF Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione ampliata) del 9 settembre 2020 – Confédération nationale du Crédit mutuel e a./BCE (causa T‑145/18) «Politica economica e monetaria – Vigilanza prudenziale degli enti creditizi – Contributo al sistema di garanzia dei depositi o ai fondi di risoluzione unica attraverso impegni di pagamento irrevocabili – Compiti affidati alla BCE – Poteri di vigilanza specifici della BCE – Articolo 4, paragrafo 1, lettera f), e articolo 16, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 1024/2013 – Misura che impone la detrazione dell’importo cumulativo degli impegni di pagamento irrevocabili esistenti dal capitale primario di classe 1 – Assenza di esame individuale» 1. Politica economica e monetaria – Politica economica – Vigilanza sul settore finanziario dell’Unione – Meccanismo di vigilanza unico – Vigilanza prudenziale dei gruppi di enti creditizi su base consolidata – Requisiti in materia di fondi propri – Portata del controllo e della valutazione realizzati dalla Banca centrale europea [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 575/2013, artt. 26, § 1, comma 1, lettere da a) a f), e 36; regolamento del Consiglio n. 1024/2013, art. 4, § 1, lettera f)] (v. punti 45-50) 2. Politica economica e monetaria – Politica economica – Vigilanza sul settore finanziario dell’Unione – Meccanismo di vigilanza unico – Vigilanza prudenziale dei gruppi di enti creditizi su base consolidata – Requisiti in materia di fondi propri – Portata del controllo e della valutazione realizzati dalla Banca centrale europea – Obbligo di procedere ad un esame prudenziale individuale [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 575/2013, art. 92, § 3; regolamento del Consiglio n. 1024/2013, artt. 4, § 1, lettera f), e 16, § 1, lettera c), e 2, lettera d)] (v. punti 51, 65-72) 3. Politica economica e monetaria – Politica economica – Vigilanza sul settore finanziario dell’Unione – Meccanismo di vigilanza unico – Vigilanza prudenziale dei gruppi di enti creditizi su base consolidata – Requisiti in materia di fondi propri – Portata del controllo e della valutazione realizzati dalla Banca centrale europea – Fondi che possono essere oggetto di una misura che richiede l’attuazione di una politica o di un trattamento speciale – Nozione – Impegni di pagamento irrevocabili (IPI) – Inclusione [Regolamento del Consiglio n. 1024/2013, artt. 4, § 1, lettera f), e 16, § 1, lettera c), e 2, lettera d)] (v. punti 59, 60) [OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento parziale, da un lato, della decisione ECB/SSM/2017-9695000CG7B84NLR5984/207 della BCE, del 19 dicembre 2017, e, dall’altro, della decisione ECB-SSM-2019-FRCMU-4 della BCE, del 14 febbraio 2019. Dispositivo 1) Il punto 8 della decisione ECB/SSM/2017-9695000CG7B84NLR5984/207 della Banca centrale europea (BCE), del 19 dicembre 2017, e il punto 5 della decisione ECB-SSM-2019-FRCMU-4 della BCE, del 14 febbraio 2019, sono annullati. 2) La BCE è condannata alle spese.
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