CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 ottobre 2023
Cassazione n. 02839/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 7Z5(/5, f/o'n [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in data 10/03/2023 della Corte di appello di L'Aquila, che ha confermato la sentenza in data 07/03/2021 del Tribunale di Vasto, che lo aveva condannato per il reato di truffa. Deduce: 1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 640 cod. pen.e vizio di motivazione in relazione all'art. 640 cod. pen.. 2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 641 cod. pen.. 3. Successivamente è pervenuta remissione di querela esposta da [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di truffa, ritualmente accettata dall'imputato, a mezzo di procuratore speciale. 6. Ciò premesso, la sentenza va annullata senza rinvio in relazione alla truffa, perché il reato si è estinto per remissione di querela, ai sensi dell'art. 152, cod.pen.. Va a tal proposito rilevato che la querela è stata ritualmente rimessa dal querelante. La remissione è stata -altrettanto ritualmente- accettata. Sono dunque presenti tutti gli elementi costitutivi della fattispecie estintiva. Da ciò consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato si è estinto per remissione della querela. Le spese del procedimento restano a carico del querelato, ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod.proc.pen.. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 24 ottobre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]