CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 04588/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 20/02/2020 dalla Corte d'Appello di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; Lette le conclusioni del difensore di parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile o comunque rigettarsi il ricorso, e la liquidazione delle spese sostenute nel grado come da separata notula; Lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Caltanissetta ha parzialmente riformato (dichiarando estinto per prescrizione il reato a lui ascritto limitatamente alle condotte poste in essere fino al 15/11/2010, rideterminando conseguentemente il trattamento sanzionatorio e confermando nel resto) la sentenza emessa dal Tribunale di Enna, in data 16/04/2019, con la quale ROSSELLI Filippo era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al delitto di appropriazione indebita continuata e aggravata a lui ascritto, nonché al risarcimento dei danni subiti dalla costituita parte civile [OSCURATO:PERSONA] t [OSCURATO:PERSONA] E PIETRAPERZIA (il Tribunale aveva invece dichiarato estinto, per intervenuta prescrizione, l'ulteriore delitto di truffa ascritto al ROSSELLI). 2. Quest'ultimo ricorre per cassazione, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità. Si censura la sentenza per aver confermato la condanna nonostante l'inutilizzabilità delle spontanee dichiarazioni rese dal ROSSELLI in altro procedimento, le quali erano state acquisite dall'istituto di credito che aveva effettuato ogni indagine posta poi a fondamento della sentenza di condanna. Si lamenta altresì la mancanza di un'autonoma rivalutazione, da parte della Corte d'Appello, dell'attendibilità dei dichiaranti. 2.2. Richiesta di declaratoria di prescrizione, alla luce delle censure prospettate. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, evidenziando il carattere reiterativo delle doglianze prospettate, e l'emissione della sentenza d'appello prima dello spirare del termine di prescrizione. 4. Con memoria ritualmente trasmessa, il difensore di parte civile sollecita la declaratoria di inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso, evidenziando che l'istruttoria dibattimentale aveva ampiamente comprovato la fondatezza delle accuse mosse al ROSSELLI. 5. Con memoria di replica, il difensore del ROSSELLI insiste sulla inutilizzabilità delle dichiarazioni del ricorrente, richiamando le altre doglianze prospettate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Per ciò che riguarda il primo ordine di censure, assume rilievo assorbente la necessità di fare applicazione del consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte secondo cui «nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento» (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269218).t Nella specie, la difesa ha reiterato l'eccezione di inutilizzabilità delle spontanee dichiarazioni rese dal ricorrente senza in alcun modo confrontarsi con gli altri elementi a carico, di ordine dichiarativo e documentale, ritualmente acquisiti e diffusissimamente analizzati dal primo giudice, come sottolineato anche dalla Corte territoriale. In altri termini, la mancata confutazione del compendio accusatorio concordemente valorizzato dai giudici di merito non può che comportare, in applicazione del richiamato indirizzo interpretativo l'inammissibilità del motivo di ricorso per difetto di specificità. 3. Manifestamente infondato è il motivo volto a sostenere l'intervenuta prescrizione anche delle residue imputazioni ascritte al ROSSELLI. In considerazione dell'inammissibilità delle censure poc'anzi esaminate, il ricorso deve ritenersi inidoneo a radicare ritualmente il rapporto processuale: ciò impone di ritenere ormai definitivo l'accertamento della responsabilità del ROSSELLI operato dalla sentenza della Corte territoriale, emessa in data 20/02/2020 e quindi prima dello spirare del termine massimo di prescrizione di sette anni e sei mesi, decorrente dal 11/10/2011, ove si consideri il periodo di sospensione concordemente quantificato dai giudici di merito - anche qui senza alcun tipo di confutazione difensiva - in anni uno, mesi nove, giorni cinque (cfr. pag. 31 della sentenza di primo grado, pag. 5 di quella in questa sede impugnata). 4. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ROSSELLI al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Il ricorrente deve essere inoltre condannato alla rifusione delle spese processuali sostenute nel presente grado dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], spese che si liquidano in complessivi Euro 3.510,00, oltre accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi Euro 3.510,00, oltre accessori di legge. Così deciso il /l4 dicembre 2021 Il ConsinJiee kstenso