CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 febbraio 2026
Cassazione n. 12763/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ribunale di Roma;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con sentenza emessa dal Tribunale di Roma in data 18/05/2025, nei confronti dicod. proc. pen., in relazione al reato ascritto, applicate le circostanze attenuanti generichecon giudizio di equivalenza alla recidiva e con la diminuente del rito, la pena di anni uno emesi quattro di reclusione ed euro 1.000 di multa.2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di fiduciadell’imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo con cui deduceinosservanza o erronea applicazione della legge penale in riferimento agli artt. 132, 133,192, 648 cod. pen. e 456 e 444 cod. proc. pen., nonché contraddittoria, omessa emanifestamente illogica motivazione.3. Il ricorso va dichiarato inammissibile.L'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103,in vigore dal 3 agosto 2017, stabilisce che l'imputato può proporre ricorso per cassazioneavverso la sentenza di applicazione della pena soltanto per motivi attinenti alla espressionedella volontà dello stesso imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la decisione,alla erronea qualificazione giuridica del fatto e alla illegalità della pena o della misura disicurezza.È dunque inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa dellapena con cui si deducano, come nella specie, peraltro in modo generico e cumulativo, vizi diviolazione di legge e di motivazione. Neppure è richiesto, peraltro, che la sentenza, emessaai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., contenga motivazione in ordine all'insussistenza dicause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod.proc. pen., come visto, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione dilegge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri,Rv. 278337 – 01; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014 – 01).Difettando le condizioni legittimanti la proposizione del ricorso per cassazione previstedall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., la declaratoria di inammissibilità dell'odiernaimpugnazione va pronunciata "senza formalità", cioè con procedura semplificata e nonpartecipata, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, seconda parte, cod. proc. pen., la cuiprevisione si colloca in rapporto di specialità rispetto a quella fissata dalla prima parte dellostesso art. 610, comma 5-bis, che dispone invece la trattazione camerale partecipata (artt.610, comma 1, e 611 cod. proc. pen.) dei ricorsi che investano la motivazione delprovvedimento impugnato.4. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassadelle ammende che, avuto riguardo alla natura della sentenza impugnata, ed alla natura delmotivo, appare conforme a giustizia stabilire in misura di euro 3.000. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 25/02/2026Il Consigliere estensore Il Presidente