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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 gennaio 2022

Cassazione n. 11637/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CI) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Caltanissetta; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale del riesame di Caltanissetta rigettava la richiesta presentata ex art. 309 cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA], così confermando l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Gela, con la quale era stata applicata la misura degli arresti domiciliari con riguardo ai reati di cui agli artt. 73 e 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Propone ricorso per cassazione la Maniscalco, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: - erronea applicazione delle norme contestate; manifesta illogicità della motivazione.

L'ordinanza avrebbe riconosciuto gravi indizi di colpevolezza, quanto alla fattispecie associativa, con argomento viziato e sul solo presupposto che la ricorrente è moglie di [OSCURATO:PERSONA], indagato per aver venduto stupefacente al clan Sanfilippo, ed in particolare a [OSCURATO:PERSONA], moglie e madre di elementi di vertice dell'associazione.

Il materiale investigativo in atti, richiamato nell'ordinanza, non attesterebbe alcun ruolo della Maniscalco nel sodalizio, dato che la donna si sarebbe limitata ad accompagnare il marito a qualche incontro con la Medicea, e nulla sarebbe confermato dalle intercettazioni, prive di significato probatorio.

Il Tribunale, inoltre, non spiegherebbe con quali modalità la Maniscalco avrebbe aderito all'associazione, con quale ruolo e con quale profilo psicologico; del resto, la ricorrente - incensurata - non sarebbe stata coinvolta in alcuna trattativa di droga, così come in nessuna cessione, ed il supporto logistico indicato nell'ordinanza sarebbe privo di rilievo, trattandosi della casa coniugale (dunque, comune anche al Brancato); - le stesse censure, poi, sono mosse quanto alla circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., che sarebbe stata riconosciuta a titolo oggettivo, senza dunque alcuna prova della consapevolezza - in capo alla Maniscalco - che i proventi delle cessioni di stupefacente fossero destinati ad un clan mafioso; nessun elemento, peraltro, attesterebbe che la donna conoscesse la stessa esistenza del clan Sanfilippo, o che questo fosse attivo; - violazione di legge e vizio di motivazione, infine, sono contestati con riguardo alle esigenze cautelari, la cui attualità e concretezza sarebbe stata riconosciuta con argomento viziato.

Il Tribunale, in particolare, non avrebbe considerato che la vicenda si sarebbe esaurita in meno di un anno, che la ricorrente avrebbe avuto contatti con la sola Medicea e che, ad oggi, sarebbero trascorsi tre anni dal tempus delle condotte.

Nessuna considerazione, peraltro, si riscontrerebbe con riguardo all'attività lavorativa lecita che il marito eserciterebbe dal 1°/1/2019, come pasticcere presso l'esercizio del padre.

3. Con requisitoria scritta dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso.

Con memoria del 21/1/2022, il difensore ha insistito nelle conclusioni già rassegnate.[OSCURATO:PERSONA]

4. Il ricorso risulta infondato; il Tribunale del riesame, infatti, ha confermato l'ordinanza applicativa della misura con argomento ampio, fondato su numerose ed oggettive risultanze investigative e privo di qualunque aporia o illogicità manifesta.

Come tale, dunque, non censurabile, specie con gli argomenti a sostegno dell'impugnazione, carenti di un effettivo confronto con il diffuso impianto argomentativo dell'ordinanza, del quale, infatti, non è citato neppure un passaggio.

5. Con la stessa motivazione, in particolare, il Tribunale ha confermato i gravi indizi di colpevolezza quanto ai reati contestati, a cominciare dalla partecipazione della ricorrente alla struttura associativa di cui al capo 59); al riguardo, l'ordinanza ha richiamato i numerosi esiti investigativi a carico della Maniscalco e del marito [OSCURATO:PERSONA], evidenziando che quest'ultimo - con la piena partecipazione dell'altra - aveva a lungo rifornito di stupefacente il clan Sanfilippo, soprattutto tramite i ripetuti contatti con [OSCURATO:PERSONA], contabile del sodalizio, moglie di [OSCURATO:PERSONA] e madre di Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA], vertici dell'associazione (e, peraltro, pienamente operativi nel ruolo anche se detenuti, talvolta da molti anni).

L'ordinanza, a tale proposito, ha citato numerosi e rilevanti episodi, tutti relativi a forniture di stupefacenti, che evidenziavano non soltanto l'esistenza di una struttura organizzata, ma anche la piena e consapevole partecipazione ad essa da parte della Maniscalco: questa, in particolare, intratteneva costanti rapporti con la citata Medicea, partecipava talvolta a riunioni ed incontri riguardanti forniture da effettuare, riceveva presso l'abitazione soggetti che venivano a ritirare lo stupefacente.

Sul punto, in particolare, il Tribunale del riesame ha citato, tra gli altri, gli episodi del 7/3/2018 (riscontrati da immagini e da intercettazioni, allorquando, peraltro, la ricorrente aveva cercato di dissimulare la presenza in casa della Medicea e di altri familiari) e del 18/3/2018 (ancora confermati da conversazioni che l'ordinanza riporta diffusamente, ma che il ricorso neppure menziona), oltre al "summit" dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], nel quale tutti i soggetti presenti - tra i quali la ricorrente, il marito e la Medicea - si erano interrogati sugli elementi in possesso degli inquirenti e di come fosse stato possibile che [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] (sorella di Beatrice) fossero stati arrestati.

Significativo, ( ancora, era l'incontro del [OSCURATO:DATA_NASCITA], quando - a seguito di numerosi contatti con i correi - Brancato e la Maniscalco si erano recati in Calabria, peraltro adottando vari accorgimenti (vettura a noleggio, telefoni spenti), e si erano incontrati con i fornitori calabresi [OSCURATO:PERSONA] e con la moglie [OSCURATO:PERSONA] (intervenuti nel giugno 2008 quale nuovo canale di rifornimento dello stupefacente, per il quale il clan Sanfilippo curava l'intermediazione).

Appena l'indomani, poi, il Brancato aveva ricevuto la fornitura di un chilo di cocaina, consegnata a Gela nell'orario e nel luogo prestabilito.

Ulteriori cessioni di stupefacente, e sempre con la partecipazione (se non con la presenza) della Maniscalco, erano poi riscontrati nel settembre 2018, con modalità esecutive collaudate e ripetute il 22 ed il 30 dello stesso mese, quando era stato Mazzeo a recarsi a Gela, proprio a casa di Brancato e della ricorrente.

Elementi di riscontro, ancora, sono stati individuati nei colloqui in carcere tra la Medicea ed il figlio Giuseppe, nei quali si citavano espressamente i coniugi Brancato sempre con riguardo a partite di stupefacenti da acquistare o far acquistare, anche dai calabresi Mazzeo e Galati.

In una delle varie occasioni, peraltro, la Medicea, conversando in carcere con il marito Salvatore, aveva riferito che si sarebbe recata in Calabria con i coniugi Brancato, i quali - con metodo collaudato, volto ad eludere le investigazioni - avrebbero noleggiato una vettura e sarebbero passati a prenderla.

6. In forza di queste numerose emergenze investigative - che, si ribadisce, l'impugnazione non cita neppure, tantomeno contesta - ecco allora che il Tribunale ha confermato i gravi indizi di colpevolezza a carico della Maniscalco con riguardo alla fattispecie associativa; lungi dall'individuare una responsabilità oggettiva, infatti, l'ordinanza ha richiamato specifici e concreti elementi di indagine, dai quali emergeva con evidenza - almeno in questa fase cautelare - che l'indagata aveva garantito un sicuro apporto logistico all'associazione, sia intrattenendo rapporti con le sorelle Medicea, sia contribuendo all'organizzazione degli incontri finalizzati alle cessioni, sia, infine, partecipando alle riunioni stesse, anche in Calabria.

Uno stabile e consapevole apporto, oggettivo e psicologico, ad un'associazione ugualmente riscontrata, dunque, secondo i parametri propri della giurisprudenza di questa Corte; profilo, quest'ultimo, sul quale tuttavia il ricorso non esprime alcuna censura.

E senza che, in termini contrari, possano accogliersi gli argomenti di puro merito che connotano il primo motivo di ricorso, volto alla rivalutazione del materiale investigativo (pagg. 2-4) e, dunque, non ammessi in sede di legittimità.

7. Alle stesse conclusioni, di seguito, il Collegio giunge anche sulla seconda doglianza, che lamenta il vizio di motivazione quanto alla circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen.; anche sul punto, infatti, non si riscontra alcuna responsabilità oggettiva, ma un solido e logico percorso argomentativo.

Il Tribunale, in particolare, ha richiamato la "storica amicizia" tra il marito della Maniscalco (Brancato) e [OSCURATO:PERSONA], da anni in carcere - come il padre Salvatore ed il fratello Calogero - e condannati per associazione per delinquere di stampo mafioso.

Ancora, l'ordinanza ha sottolineato che proprio gli elementi della famiglia in carcere impartivano direttive sui traffici di stupefacenti, e venivano costantemente aggiornati sulle relative attività e sui soggetti coinvolti, compresi il Brancato e la moglie.

I proventi delle cessioni di stupefacente, poi, andavano a rafforzare l'associazione ed i mezzi disponibili ad essa, oltre che a sostenere i sodali detenuti, ed in particolare proprio i Sanfilippo.

Alla luce di un quadro probatorio di tale portata, ecco dunque che riconoscere l'aggravante in esame anche alla Maniscalco non risulta affatto un'estensione oggettiva delle considerazioni a carico del marito, come lamentato, ma il portato - tutt'altro che illogico - dell'esame delle condotte riferibili alla stessa e dei relativi profili soggettivi, anche in punto di consapevolezza del fine di rafforzare un'associazione mafiosa come il clan Sanfilippo.

8. Con riguardo, infine, all'attualità e alla concretezza delle esigenze cautelari, il Tribunale ha innanzitutto ribadito la presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. in tema di sussistenza delle stesse esigenze e di misura con cui farvi fronte, sottolineando l'assenza di elementi idonei a vincerla, con riguardo a tutti i reati contestati (fattispecie associativa di cui al capo 59 e reati fine aggravati di cui ai capi 60 e 63).

In particolare, l'ordinanza ha richiamato la dedizione e l'assiduo impegno dimostrati dalla Maniscalco nel traffico di stupefacenti, mettendosi a disposizione dell'associazione senza alcuna remora; la vicinanza a figure apicali del sodalizio, in particolare [OSCURATO:PERSONA]; la realizzazione di attività delittuose in un contesto organizzato, e con professionalità; dal che, un elevato, concreto ed attuale rischio di commissione di analoghe condotte, già commesse con spregiudicatezza, peraltro non superabile con riferimento al solo fattore temporale, di per sé non decisivo a fronte di esigenze cautelari di così rilevante portata.

Anche sul punto, peraltro, non possono esser ammesse le censure di merito qui proposte, che richiamano il ruolo che la ricorrente avrebbe in realtà svolto, il profilo temporale della vicenda, lo stato di incensuratezza della donna o il lavoro che il marito avrebbe ottenuto dal 1°/1/2019, peraltro presso il padre.

9. Il ricorso, pertanto, deve rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ric

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CI) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Caltanissetta; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale del riesame di Caltanissetta rigettava la richiesta presentata ex art. 309 cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA], così confermando l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Gela, con la quale era stata applicata la misura degli arresti domiciliari con riguardo ai reati di cui agli artt. 73 e 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Propone ricorso per cassazione la Maniscalco, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: - erronea applicazione delle norme contestate; manifesta illogicità della motivazione. L'ordinanza avrebbe riconosciuto gravi indizi di colpevolezza, quanto alla fattispecie associativa, con argomento viziato e sul solo presupposto che la ricorrente è moglie di [OSCURATO:PERSONA], indagato per aver venduto stupefacente al clan Sanfilippo, ed in particolare a [OSCURATO:PERSONA], moglie e madre di elementi di vertice dell'associazione. Il materiale investigativo in atti, richiamato nell'ordinanza, non attesterebbe alcun ruolo della Maniscalco nel sodalizio, dato che la donna si sarebbe limitata ad accompagnare il marito a qualche incontro con la Medicea, e nulla sarebbe confermato dalle intercettazioni, prive di significato probatorio. Il Tribunale, inoltre, non spiegherebbe con quali modalità la Maniscalco avrebbe aderito all'associazione, con quale ruolo e con quale profilo psicologico; del resto, la ricorrente - incensurata - non sarebbe stata coinvolta in alcuna trattativa di droga, così come in nessuna cessione, ed il supporto logistico indicato nell'ordinanza sarebbe privo di rilievo, trattandosi della casa coniugale (dunque, comune anche al Brancato); - le stesse censure, poi, sono mosse quanto alla circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., che sarebbe stata riconosciuta a titolo oggettivo, senza dunque alcuna prova della consapevolezza - in capo alla Maniscalco - che i proventi delle cessioni di stupefacente fossero destinati ad un clan mafioso; nessun elemento, peraltro, attesterebbe che la donna conoscesse la stessa esistenza del clan Sanfilippo, o che questo fosse attivo; - violazione di legge e vizio di motivazione, infine, sono contestati con riguardo alle esigenze cautelari, la cui attualità e concretezza sarebbe stata riconosciuta con argomento viziato. Il Tribunale, in particolare, non avrebbe considerato che la vicenda si sarebbe esaurita in meno di un anno, che la ricorrente avrebbe avuto contatti con la sola Medicea e che, ad oggi, sarebbero trascorsi tre anni dal tempus delle condotte. Nessuna considerazione, peraltro, si riscontrerebbe con riguardo all'attività lavorativa lecita che il marito eserciterebbe dal 1°/1/2019, come pasticcere presso l'esercizio del padre. 3. Con requisitoria scritta dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso. Con memoria del 21/1/2022, il difensore ha insistito nelle conclusioni già rassegnate.[OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso risulta infondato; il Tribunale del riesame, infatti, ha confermato l'ordinanza applicativa della misura con argomento ampio, fondato su numerose ed oggettive risultanze investigative e privo di qualunque aporia o illogicità manifesta. Come tale, dunque, non censurabile, specie con gli argomenti a sostegno dell'impugnazione, carenti di un effettivo confronto con il diffuso impianto argomentativo dell'ordinanza, del quale, infatti, non è citato neppure un passaggio. 5. Con la stessa motivazione, in particolare, il Tribunale ha confermato i gravi indizi di colpevolezza quanto ai reati contestati, a cominciare dalla partecipazione della ricorrente alla struttura associativa di cui al capo 59); al riguardo, l'ordinanza ha richiamato i numerosi esiti investigativi a carico della Maniscalco e del marito [OSCURATO:PERSONA], evidenziando che quest'ultimo - con la piena partecipazione dell'altra - aveva a lungo rifornito di stupefacente il clan Sanfilippo, soprattutto tramite i ripetuti contatti con [OSCURATO:PERSONA], contabile del sodalizio, moglie di [OSCURATO:PERSONA] e madre di Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA], vertici dell'associazione (e, peraltro, pienamente operativi nel ruolo anche se detenuti, talvolta da molti anni). L'ordinanza, a tale proposito, ha citato numerosi e rilevanti episodi, tutti relativi a forniture di stupefacenti, che evidenziavano non soltanto l'esistenza di una struttura organizzata, ma anche la piena e consapevole partecipazione ad essa da parte della Maniscalco: questa, in particolare, intratteneva costanti rapporti con la citata Medicea, partecipava talvolta a riunioni ed incontri riguardanti forniture da effettuare, riceveva presso l'abitazione soggetti che venivano a ritirare lo stupefacente. Sul punto, in particolare, il Tribunale del riesame ha citato, tra gli altri, gli episodi del 7/3/2018 (riscontrati da immagini e da intercettazioni, allorquando, peraltro, la ricorrente aveva cercato di dissimulare la presenza in casa della Medicea e di altri familiari) e del 18/3/2018 (ancora confermati da conversazioni che l'ordinanza riporta diffusamente, ma che il ricorso neppure menziona), oltre al "summit" dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], nel quale tutti i soggetti presenti - tra i quali la ricorrente, il marito e la Medicea - si erano interrogati sugli elementi in possesso degli inquirenti e di come fosse stato possibile che [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] (sorella di Beatrice) fossero stati arrestati. Significativo, ( ancora, era l'incontro del [OSCURATO:DATA_NASCITA], quando - a seguito di numerosi contatti con i correi - Brancato e la Maniscalco si erano recati in Calabria, peraltro adottando vari accorgimenti (vettura a noleggio, telefoni spenti), e si erano incontrati con i fornitori calabresi [OSCURATO:PERSONA] e con la moglie [OSCURATO:PERSONA] (intervenuti nel giugno 2008 quale nuovo canale di rifornimento dello stupefacente, per il quale il clan Sanfilippo curava l'intermediazione). Appena l'indomani, poi, il Brancato aveva ricevuto la fornitura di un chilo di cocaina, consegnata a Gela nell'orario e nel luogo prestabilito. Ulteriori cessioni di stupefacente, e sempre con la partecipazione (se non con la presenza) della Maniscalco, erano poi riscontrati nel settembre 2018, con modalità esecutive collaudate e ripetute il 22 ed il 30 dello stesso mese, quando era stato Mazzeo a recarsi a Gela, proprio a casa di Brancato e della ricorrente. Elementi di riscontro, ancora, sono stati individuati nei colloqui in carcere tra la Medicea ed il figlio Giuseppe, nei quali si citavano espressamente i coniugi Brancato sempre con riguardo a partite di stupefacenti da acquistare o far acquistare, anche dai calabresi Mazzeo e Galati. In una delle varie occasioni, peraltro, la Medicea, conversando in carcere con il marito Salvatore, aveva riferito che si sarebbe recata in Calabria con i coniugi Brancato, i quali - con metodo collaudato, volto ad eludere le investigazioni - avrebbero noleggiato una vettura e sarebbero passati a prenderla. 6. In forza di queste numerose emergenze investigative - che, si ribadisce, l'impugnazione non cita neppure, tantomeno contesta - ecco allora che il Tribunale ha confermato i gravi indizi di colpevolezza a carico della Maniscalco con riguardo alla fattispecie associativa; lungi dall'individuare una responsabilità oggettiva, infatti, l'ordinanza ha richiamato specifici e concreti elementi di indagine, dai quali emergeva con evidenza - almeno in questa fase cautelare - che l'indagata aveva garantito un sicuro apporto logistico all'associazione, sia intrattenendo rapporti con le sorelle Medicea, sia contribuendo all'organizzazione degli incontri finalizzati alle cessioni, sia, infine, partecipando alle riunioni stesse, anche in Calabria. Uno stabile e consapevole apporto, oggettivo e psicologico, ad un'associazione ugualmente riscontrata, dunque, secondo i parametri propri della giurisprudenza di questa Corte; profilo, quest'ultimo, sul quale tuttavia il ricorso non esprime alcuna censura. E senza che, in termini contrari, possano accogliersi gli argomenti di puro merito che connotano il primo motivo di ricorso, volto alla rivalutazione del materiale investigativo (pagg. 2-4) e, dunque, non ammessi in sede di legittimità. 7. Alle stesse conclusioni, di seguito, il Collegio giunge anche sulla seconda doglianza, che lamenta il vizio di motivazione quanto alla circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen.; anche sul punto, infatti, non si riscontra alcuna responsabilità oggettiva, ma un solido e logico percorso argomentativo. Il Tribunale, in particolare, ha richiamato la "storica amicizia" tra il marito della Maniscalco (Brancato) e [OSCURATO:PERSONA], da anni in carcere - come il padre Salvatore ed il fratello Calogero - e condannati per associazione per delinquere di stampo mafioso. Ancora, l'ordinanza ha sottolineato che proprio gli elementi della famiglia in carcere impartivano direttive sui traffici di stupefacenti, e venivano costantemente aggiornati sulle relative attività e sui soggetti coinvolti, compresi il Brancato e la moglie. I proventi delle cessioni di stupefacente, poi, andavano a rafforzare l'associazione ed i mezzi disponibili ad essa, oltre che a sostenere i sodali detenuti, ed in particolare proprio i Sanfilippo. Alla luce di un quadro probatorio di tale portata, ecco dunque che riconoscere l'aggravante in esame anche alla Maniscalco non risulta affatto un'estensione oggettiva delle considerazioni a carico del marito, come lamentato, ma il portato - tutt'altro che illogico - dell'esame delle condotte riferibili alla stessa e dei relativi profili soggettivi, anche in punto di consapevolezza del fine di rafforzare un'associazione mafiosa come il clan Sanfilippo. 8. Con riguardo, infine, all'attualità e alla concretezza delle esigenze cautelari, il Tribunale ha innanzitutto ribadito la presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. in tema di sussistenza delle stesse esigenze e di misura con cui farvi fronte, sottolineando l'assenza di elementi idonei a vincerla, con riguardo a tutti i reati contestati (fattispecie associativa di cui al capo 59 e reati fine aggravati di cui ai capi 60 e 63). In particolare, l'ordinanza ha richiamato la dedizione e l'assiduo impegno dimostrati dalla Maniscalco nel traffico di stupefacenti, mettendosi a disposizione dell'associazione senza alcuna remora; la vicinanza a figure apicali del sodalizio, in particolare [OSCURATO:PERSONA]; la realizzazione di attività delittuose in un contesto organizzato, e con professionalità; dal che, un elevato, concreto ed attuale rischio di commissione di analoghe condotte, già commesse con spregiudicatezza, peraltro non superabile con riferimento al solo fattore temporale, di per sé non decisivo a fronte di esigenze cautelari di così rilevante portata. Anche sul punto, peraltro, non possono esser ammesse le censure di merito qui proposte, che richiamano il ruolo che la ricorrente avrebbe in realtà svolto, il profilo temporale della vicenda, lo stato di incensuratezza della donna o il lavoro che il marito avrebbe ottenuto dal 1°/1/2019, peraltro presso il padre. 9. Il ricorso, pertanto, deve rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ric
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