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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 45046/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato avendo la Corte di merito dato conto (pag. 7) della sussistenza del necessario elemento soggettivo in merito al delitto di oltraggio contestato; osservato che il secondo motivo con cui si censura la mancata conc:essione delle circostanze attenuanti generiche risulta riproduttivo di analoghe censure adeguatamente confutate dalla corte di appello che ha messo in risalto la particolare gravità dei fatti commessi e la non positiva personalità del ricorrente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato avendo la Corte di merito dato conto (pag. 7) della sussistenza del necessario elemento soggettivo in merito al delitto di oltraggio contestato; osservato che il secondo motivo con cui si censura la mancata conc:essione delle circostanze attenuanti generiche risulta riproduttivo di analoghe censure adeguatamente confutate dalla corte di appello che ha messo in risalto la particolare gravità dei fatti commessi e la non positiva personalità del ricorrente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/
Sentenza Cassazione n. 45046/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris