CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33846/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 4 novembre 2021 emessa dalla Corte di appello di Catania; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso relativo all'erronea valutazione del compendio probatorio e alla configurabilità del reato ex art. 385 c.p. non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di primo grado e confermati in sede di gravame, laddove si accerta la corrispondenza tra la testimonianza degli agenti di polizia giudiziaria e le foto e i video prodotti (cfr. pag. 2 della sentenza del Tribunale di Caltagirone); Considerato, inoltre, che il secondo motivo di ricorso in ordine alla violazione dell'art. 131 bis c.p. risulta manifestamente infondato perché la sentenza con congrua e sufficiente motivazione esclude - alla luce delle circostanze del caso concreto - la configurabilità della particolare tenuità del fatto; Ritenuto che il terzo motivo dedotto nel ricorso afferente all'erronea applicazione della recidiva non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito nella sentenza impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis