CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24963/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stata ritenuto colpevole del delitto di cui agli artt. 477- 482 cod. pen. Ritenuto che il primo e unico motivo con cui il ricorrente eccepisce la manifesta illogicità della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (pag. 7: la circostanza che avesse fornito le sue fotografie in formato foto tessera sono rivelatrici del concorso nel reato contestato; la consegna di fotografie aveva in quel contesto come unica spiegazione la formazione, unitamente al complice, di molteplici documenti che ritraevano lui o [OSCURATO:PERSONA]). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle amme