CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 giugno 2026
Cassazione n. 17920/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
bello, come in atti domiciliato,RICORRENTE[OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato, coma in atti domiciliata,CONTRORICORRENTEavverso la sentenza n. 289/25 della Corte di GiustiziaTributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Campania, pubblicata in data9 gennaio 2025.Udita la relazione svolta dal Consigliere designato, dott.1. Con sentenza n. 289/25, pubblicata in data 9 gennaio2025, la Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] dellaNumero registro generale 13618/2025Numero sezionale 3704/2026Numero di raccolta generale 17920/2026Data pubblicazione 04/06/2026Campania ha rigettato l’appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso lasentenza n. 13280/23 della Corte di Giustizia Tributaria diPrimo Grado di Napoli, con la quale era stato rigettato il ricorsoavverso l’avviso di liquidazione n. 220251030563, con il quale,ai sensi dell’art. 22 d.P.R. n. 131 del 1986, era statarecuperata l’imposta di registro dovuta per l’enunciazione di un“finanziamento soci da rimborsare”, presente in un atto discissione societaria da lui rogato, quale notaio, in data 6 luglio2022.2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazioneavverso la suddetta sentenza, affidandone l’accoglimento a seimotivi di impugnazione ed illustrando ulteriormente le suedifese con memoria.3. L’Agenzia delle Entrate ha resistito, depositandocontroricorso e, successivamente, memoria, concludendo per lareiezione delle avverse argomentazioni e richieste.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso non è fondato ed, in quanto tale, non meritaaccoglimento.2. Con il primo motivo il ricorrente, ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 3, c.p.c., ha prospettato la violazione ofalsa applicazione dell’art. 22 d.P.R. n. 131 del 1986, per averei giudici di secondo grado erroneamente ritenuto sussistenti ipresupposti della tassazione per enunciazione ed, inparticolare, quello dell’identità soggettiva tra le parti dell’attoenunciante e le parti dell’atto enunciato.3.Con il terzo motivo il ricorrente, ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 3 e num. 4, c.p.c., ha denunciato il viziodi motivazione apparente della sentenza impugnata e dicontraddittorietà ed insufficienza della motivazione, nonché laNumero registro generale 13618/2025Numero sezionale 3704/2026Numero di raccolta generale 17920/2026Data pubblicazione 04/06/2026violazione o falsa applicazione del principio di strettainterpretazione di una norma eccezionale, qual è l’art. 22d.P.R. n. 131 del 1986, per essere state considerate coincidentile parti dell’atto di scissione e quelle dell’atto di finanziamento,“seppur in una dimensione dinamica”.4.Con il quarto motivo il ricorrente, ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 4 e num. 5, c.p.c., ha dedotto il vizio dimotivazione apparente della sentenza impugnata e l’omessoesame di un fatto decisivo per il giudizio, consistente nelladiversità soggettiva tra il socio originario finanziatore el’attuale socio della società scissa.5. I motivi -esaminabili congiuntamente per l’intimacorrelazione delle questioni sulle quali sono incentrati, inerentialla contestata sussistenza del presupposto dell’identitàsoggettiva delle parti dell’atto di scissione e di quelle dell’attodi finanziamento- sono infondati.5.1. Si rivelano ingenerose, innanzi tutto, le critiche che siappuntano alla motivazione della sentenza impugnata, che nontradisce vizi censurabili in questa sede, essendo assolutamenteidonea a delucidare sull’iter di ricostruzione fattuale e logico-giuridico confluito nel decisum.5.2. E’ denunciabile in cassazione, del resto, solamentel’anomalia motivazionale che si atteggi quale violazione dilegge costituzionalmente rilevante, in quanto attinenteall’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti daltesto della sentenza impugnata, a prescindere dal confrontocon le risultanze processuali.5.3. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta dimotivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella motivazioneapparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioniNumero registro generale 13618/2025Numero sezionale 3704/2026Numero di raccolta generale 17920/2026Data pubblicazione 04/06/2026inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile”, esclusa qualsiasi rilevanza del semplicedifetto di “sufficienza” o “contraddittorietà” dellamotivazione (cfr. Cass., sez. un., n. 8053/14), essendo ilrelativo sindacato di legittimità circoscritto alla mera verificadella violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art.111, sesto comma, Cost. (cfr. Cass. n. 22598/18).5.4. Nella vicenda in esame, la corte di merito, attraversoargomentazioni pienamente esplicative -né connotate daincoerenza, contraddizione o illogicità- delle ragioni fattuali egiuridiche sottese al convincimento trasfuso nel dictumgiudiziale, ha messo in evidenza che: a) il socio era stato“parte della scissione”, perché -secondo gli insegnamenti dellagiurisprudenza di legittimità- dovevano considerarsi parti “lasocietà ed i suoi soci”, stante la necessità di attribuire altermine “parte”, citato dall’art. 21 d.P.R. n. 131 del 1986, unsignificato “lato e sostanziale”; b) in quest’ottica, dovevanoreputarsi “parti”, nel senso testé specificato, i soggetti rispettoai quali erano destinati a realizzarsi “gli effetti degli atticontenuti nell’atto di emersione”; c) nel caso di specie, l’attoenunciante vedeva quali parti dell’atto di scissione “le duesocietà ed anche i soci delle stesse” e, cioè, “l’unico sociotitolare delle quote al 100% delle due società”; d) “gli effettidel diritto alla restituzione del finanziamento”, che era statooggetto di cessione, incidevano non solo sulla “società scissa(prima debitrice)”, ma anche sulla “società neocostituita” esullo “stesso socio”; e) con “un unico atto di scissione” si eranoprodotti “plurimi effetti nei confronti dei tre soggettiindividuati”: con la scissione, infatti, “la società scissa” perdeva“parte del patrimonio”, la società di nuova costituzione loNumero registro generale 13618/2025Numero sezionale 3704/2026Numero di raccolta generale 17920/2026Data pubblicazione 04/06/2026acquistava ed il socio diveniva “socio della nuova società”; f)“le tre parti”, pertanto, erano “parimenti coinvolte nelfinanziamento”, in ragione della “cessione del debitonell’ambito della scissione, in favore dell’unico creditore, checomunque ne subiva le conseguenze”; g) le “parti dellascissione” e le “parti del finanziamento”, dunque, erano“coincidenti, seppur in una dimensione dinamica” (la societàscissa si liberava del debito, quella neocostituita lo acquistavaed il socio creditore vedeva “cambiare il debitore”); h) lasentenza impugnata, conseguentemente, doveva essere“confermata … per l’identità delle parti”; i) “la censura mossadall’appellante … relativa alla non identità fisica del sociofinanziatore e dell’attuale socio delle due società”, inoltre,doveva reputarsi infondata, “per le ragioni già evidenziate dallasentenza di primo grado”; l) “il credito del socio”, infatti,restava “in testa al socio, anche se persona fisica diversa,evidentemente la cessione di quote ricomprendendo -nelladeterminazione del valore- anche il computo del creditomedesimo”, non essendoci comunque prova del fatto che,“nella cessione di quote da un socio all’altro”, il finanziamentoavesse avuto “una regolamentazione diversa da quellaconnessa al trasferimento delle quote” (cfr., in questo senso, lasentenza impugnata, alle pagg. 3 e 4).5.5. Oltre a quelle inerenti agli adombrati vizi motivazionali,essendo la decisione assistita -come si è detto- da unamotivazione sicuramente rispettosa del “minimo costituzionale”al quale si è fatto testé cenno, non sono meritevoli dicondivisione, parimenti, le ulteriori ragioni di doglianzaarticolate, con i motivi di impugnazione proposti dal ricorrente.Numero registro generale 13618/2025Numero sezionale 3704/2026Numero di raccolta generale 17920/2026Data pubblicazione 04/06/20265.6. Non è configurabile, in primo luogo, alcun omessoesame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto didiscussione tra le parti, consistente nell’affermata diversitàsoggettiva tra il socio originario finanziatore e l’attuale sociodella società scissa.5.7. L’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., così comerecentemente riformulato, ha introdotto nell’ordinamento unvizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omessoesame di un fatto storico, principale o secondario, la cuiesistenza risulti dal testo della sentenza o dagli attiprocessuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra leparti ed abbia carattere decisivo e, cioè, che, se esaminato,avrebbe determinato un esito diverso della controversia (cfr.Cass., sez. un., n. 8053/14). Al fine di denunciare un vizio dital fatta, il ricorrente, nel rispetto delle previsioni degli artt.366, primo comma, num. 6, e 369, secondo comma, num. 4,c.p.c., è tenuto ad indicare il fatto storico, il cui esame siastato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui essorisulti esistente, il come ed il quando tale fatto sia statooggetto di discussione processuale tra le parti e la suadecisività (cfr. Cass. n. 19049/22).5.8. L’omesso esame di elementi istruttori non integra,invece, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, qualora ilfatto storico sia stato comunque preso in considerazione,ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanzeprobatorie (cfr. Cass. n. 17819/25), atteso che la norma siriferisce al mancato esame di un fatto, che sia stato offerto alcontraddittorio delle parti, da intendersi come un vero eproprio accadimento naturalistico, giacché costituisce unfatto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., nonNumero registro generale 13618/2025Numero sezionale 3704/2026Numero di raccolta generale 17920/2026Data pubblicazione 04/06/2026una questione o un punto controverso, ma un vero e proprioevento, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante:può trattarsi, dunque, di un fatto principale, ai sensi dell’art.2697 c.c. (un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo oestintivo) o anche di un fatto secondario (un fatto dedotto infunzione di prova di un fatto principale), purché sia controversoe decisivo, nel senso che il mancato esame, evincibile daltenore della motivazione, sia idoneo a viziare la decisione e adinfluenzare, in tal modo, l’esito del giudizio, non integrando,quindi, un fatto il cui omesso esame possa cagionare il vizio dequo una mera argomentazione o una deduzione difensiva, né isingoli elementi di un accadimento complesso, comunqueapprezzato, o le mere ipotesi alternative, e neppure glielementi probatori acquisiti, allorché il fatto storico rilevantesia stato, in ogni caso, esaminato (cfr. Cass. n. 6979/25).5.9. Nella vicenda in esame, la questione inerente alladiversità soggettiva tra il socio originario finanziatore el’attuale socio della società scissa è stata esaminatadall’autorità giudiziaria di secondo grado (cfr. la sentenzaimpugnata, a pag. 4), per cui non è possibile discettarenemmeno astrattamente di omesso esame di un fatto, bensì diaccertamento di un fatto.5.10.Peraltro, la decisione assunta dalla corte regionalecampana è sostanzialmente conforme a quella adottata dallaCorte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] di Napoli (cfr. lasentenza di prime cure, alle pagg. 2 e 3), venendo in rilievo,quindi, il tema della cosiddetta “doppia conforme”, di cui all’art.348 ter, quarto e quinto comma, c.p.c., il cui contenuto è statoriprodotto, con la recente riforma dell’ordinamentoprocessuale, nell’art. 360, terzo comma, c.p.c., che commina laNumero registro generale 13618/2025Numero sezionale 3704/2026Numero di raccolta generale 17920/2026Data pubblicazione 04/06/2026sanzione processuale dell’inammissibilità della ragione didoglianza costituita dall’omesso esame di un fatto decisivo peril giudizio vuoi quando la decisione di secondo grado siainteramente corrispondente a quella di primo grado, vuoiquando le due decisioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto dellacausa, non ostandovi che, in secondo grado, siano statiaggiunti argomenti ulteriori per rafforzare o precisare lestatuizioni già assunte dal primo giudice (cfr. Cass. n.7724/22).5.11. Ebbene, al cospetto di una siffatta ipotesi, il ricorrentein cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cuiall’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., è tenuto ad indicare-diversamente da quanto è avvenuto nella vicenda in esame-le ragioni di fatto poste specificamente a fondamento delladecisione di primo grado e quelle poste, altrettantospecificamente, a fondamento della sentenza di rigettodell’appello, dimostrando che sono tra loro diverse (cfr. Cass.n. 5528/14, Cass. n. 26774/16, Cass. n. 5947/23 e Cass. n.25082/24).5.12. Non è ravvisabile, in secondo luogo, alcuna violazioneo falsa applicazione -ad opera dei giudici di secondo grado-delle norme di legge che governano la materia, conriferimento, in particolare, alla reputata sussistenza delpresupposto dell’identità di parti tra l’atto enunciante e l’attoenunciato.5.13. L’art. 22, comma 1, d.P.R. n. 131 del 1986 prevede,invero, che, se in un atto sono enunciate disposizioni contenutein atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essereNumero registro generale 13618/2025Numero sezionale 3704/2026Numero di raccolta generale 17920/2026Data pubblicazione 04/06/2026tra le medesime parti intervenute nell’atto enunciante,l’imposta si applichi anche alle disposizioni enunciate.5.14. Il tenore letterale della norma induce a ritenere che, aifini fiscali dell’enunciazione, non rilevi la parte in sensocontrattuale, ma piuttosto il soggetto che ha partecipato ai dueCass. n. 3841/23). La ratio di tale requisito soggettivo(coincidenza delle parti dell’atto enunciato intervenute nell’attoenunciante) risiede, infatti, nell’esigenza di evitare che unsoggetto sia sottoposto a prelievo fiscale in conseguenza dicomportamenti a lui non imputabili: in quest’ottica, non èessenziale che abbia operato quale parte da un punto di vistacontrattuale, bastando un mero coinvolgimento, in modo chel’imposizione non possa dirsi correlata ad una condottaesclusivamente altrui.5.15.L’autonomia del diritto tributario rispetto a quello civile,d’altronde, suggerisce di interpretare il termine “parti” in sensoladdove nell’atto enunciante siano coinvolti o intervengano,anche con una veste diversa rispetto a quella di partecontrattuale, gli autori dell’atto enunciato (cfr. Cass. n.22997/24).5.16.Questa opzione ermeneutica è suffragata dalla finalitàantielusiva della norma, che legittima l’attribuzione al termine“parte”, in questo particolare contesto impositivo, di unsignificato “lato e sostanziale ... non contrattualistico",sussistendo la succitata identità in relazione ai soggetti“rispetto ai quali si realizzano gli effetti degli atti contenutinell’atto di emersione” (cfr. Cass., sez. un., n. 14432/23).Numero registro generale 13618/2025Numero sezionale 3704/2026Numero di raccolta generale 17920/2026Data pubblicazione 04/06/20266. Nel caso di specie, l’atto di scissione è stato sottoscrittodal socio che era creditore -in virtù dell’atto di finanziamentoenunciato- della società scissa, che è divenuto creditore -inseguito al suddetto atto di scissione ed alla contestualecessione del debito a quella di nuova costituzione- diquest’ultima (cfr., allegato in copia al fascicolo del ricorrente,l’atto di scissione de quo), per cui non è lecito dubitare chesiano intervenute nell’atto enunciante (la società scissa, oltre aquella beneficiaria, di cui, peraltro, unico socio -edamministratore- era il prefato creditore, il quale, come si èdetto, ha sottoscritto l’atto di scissione, sia pure nella qualità inesso specificata, ininfluente, ai fini qui riguardati, dellapartecipazione all’atto in senso “atecnico” e “noncontrattualistico”) quelle dell’atto enunciato (il socio creditore,il quale aveva effettuato il finanziamento, e la società scissa).6.1. Né è possibile ritenere, nell’ottica peculiare qui avuta dimira, che il presupposto dell’identità delle parti sia suscettibiledi venire meno in ragione delle vicende circolatorie che abbianoeventualmente interessato il rapporto contrattuale fino almomento topico dell’enunciazione (cfr. Cass. n. 26446/20): ciòche rileva, infatti, è soltanto che tra le parti dell’attoenunciante ci siano quelle dell’atto enunciato, anche se nonconsistano negli originari contraenti, ma soltanto nei successivicessionari, dovendosi avere riguardo, a tal fine, al profilo dellatitolarità del rapporto che ha avuto origine dall’atto enunciato,a prescindere da eventuali modifiche soggettive, in seguito afenomeni successori, della persona fisica o giuridica che adesso abbia originariamente dato vita.6.2. E, quindi, con precipuo riferimento alla vicenda inesame, è possibile ritenere che correttamente i giudici diNumero registro generale 13618/2025Numero sezionale 3704/2026Numero di raccolta generale 17920/2026Data pubblicazione 04/06/2026prossimità abbiano dato risalto alla titolarità del rapporto difinanziamento (e del relativo credito nei confronti dellasocietà), che, originariamente, era riconducibile al soggetto cheaveva provveduto a finanziare la società poi scissa, nella cuiposizione sono subentrati, sempre quali titolari di quelrapporto, i successivi cessionari e, da ultimo, quello che hapreso parte all’atto enunciante.7. Con il secondo motivo il ricorrente ha allegato, ai sensidell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione o falsaapplicazione dell’art. 21 d.P.R. n. 131 del 1986, avendo lacorte territoriale ritenuto che la cessione del finanziamentointegrasse una disposizione autonoma, non necessariamenteconnessa alla scissione.8.Con il quinto motivo il ricorrente ha censurato la violazionedell’art. 112 c.p.c., per ultrapetizione, essendo stata ladecisione espressamente ancorata ad argomentazioni inerential disposto dell’art. 21 d.P.R. n. 131 del 1986, per nientemenzionato nell’atto impugnato.9.Con il sesto motivo il ricorrente ha rappresentato laviolazione dell’art. 7 legge n. 212 del 2000, per essere stateinopinatamente integrate, ex post, le motivazioni dell’avviso diliquidazione, attraverso il richiamo al succitato art. 21 d.P.R. n.131 del 1986.10. I motivi -esaminabili congiuntamente per la strettacorrelazione delle questioni che agitano, tutte imperniate sullavalenza attribuita, nella sentenza impugnata, all’art. 21 d.P.R.n. 131 del 1986- sono inammissibili.10.1. Essi, infatti, si riferiscono ad un tema non sottopostoall’attenzione dell’autorità giudiziaria adita con i motivi diimpugnazione dell’avviso di liquidazione, come è possibileNumero registro generale 13618/2025Numero sezionale 3704/2026Numero di raccolta generale 17920/2026Data pubblicazione 04/06/2026evincere dalle sentenze di primo e di secondo grado e dalricorso introduttivo del giudizio celebrato davanti alla Corte diGiustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] di Napoli (cfr. la sentenzaimpugnata, a pag. 1, e quella di prime cure, alle pagg. 2 e 3,nonché il ricorso introduttivo del giudizio celebrato davanti allaCorte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, alle pagg.2, 3, 4 e 5).10.2. Non è superfluo rammentare, a questo proposito, cheil processo tributario è caratterizzato dall’introduzione delladomanda sub specie di impugnazione dell’atto fiscale per viziformali o sostanziali (cfr. Cass. n. 23326/13, Cass. n.15051/14 e Cass. n. 9637/17) e l’autorità giudiziaria adita ètenuta ad esaminare esclusivamente quei vizi specificamenteaddotti a sostegno del ricorso, non potendo, ex officio,prendere in considerazione ragioni diverse rispetto a quelleallegate, anche se risultanti ex actis, da reputare estranee althema controversum (cfr. Cass. n. 14798/25).10.3. I motivi di impugnazione, invero, sono funzionali alladenuncia di invalidità dell’atto impugnato, che, sebbenericondotta dal legislatore nel novero delle nullità, si riferisce adipotesi di annullabilità, perché l’atto, ancorché definito nullo, èdestinato, ad onta del nomen juris, a produrre effetti come sefosse valido, tanto da costituire titolo per la riscossione edivenire definitivo, se l’interessato non propone ricorso davantial giudice tributario (cfr. Cass. n. 18448/15 e, nello stessosenso, Cass. n. 12313/18).10.4. Il ricorso -che contribuisce, insieme alla pretesaesercitata dall’amministrazione, a circoscrivere l’ambito delcontenzioso- è delimitato, come è possibile evincere dall’art. 18d.lgs. n. 546 del 1992, dai motivi di impugnazione, che,Numero registro generale 13618/2025Numero sezionale 3704/2026Numero di raccolta generale 17920/2026Data pubblicazione 04/06/2026originariamente dedotti, costituiscono la causa petendi delladomanda di annullamento (cfr. Cass. n. 21759/11, Cass. n.15051/14, Cass. n. 19616/18), non modificabile, tramite nova,in appello, non essendo possibile dare corpo a nuovi temi diindagine o formulare nuove domande o eccezioni non rilevabilid’ufficio (cfr. Cass. n. 16829/07, Cass. n. 13742/15 e Cass. n.27562/18).10.5.Le eccezioni non rilevabili d’ufficio -e ad esse si riferisceil divieto sancito dall’art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992, correlato aquello, operante già in primo grado, di prospettare nuovi motividi impugnazione- sono tutte quelle -definite “eccezioni in sensostretto”- attraverso le quali il contribuente faccia valere unfatto giuridico avente efficacia modificativa, impeditiva oestintiva della pretesa fiscale, da non confondere con leeccezioni improprie o mere difese, volte esclusivamente acontestare la sussistenza dei fatti costitutivi della pretesatributaria o, specularmente, la fondatezza delle censurearticolate dal contribuente avverso l’atto impugnato, ed allequali -in uno ai vizi di invalidità specificamente denunciati-rimane circoscritta l’indagine demandata al giudice tributario(cfr. Cass. n. 11223/16, Cass. n. 8073/19, Cass. n. 2413/21 eCass. n. 8805/24).10.6.Non è consentita, infatti, la prospettazione di unasituazione fattuale e giuridica diversa rispetto a quella aborigine enunciata, salva l’ipotesi peculiare dei motivi aggiunti,dovendo il giudice tributario attenersi rigorosamente alladisamina delle ragioni di invalidità specificamente illustrate,soggette al rigoroso regime delle eccezioni in senso stretto (cfr.Cass. n. 11233/16, Cass. n. 22105/17, Cass. n. 16095/22 eCass. n. 24798/25), operante, tra l’altro, in tutti i casi in cui laNumero registro generale 13618/2025Numero sezionale 3704/2026Numero di raccolta generale 17920/2026Data pubblicazione 04/06/2026validità dell’atto impugnato sia contestata sotto il profilo deldifetto di elementi formali o dell’incompetenza, nonché dellaviolazione di norme sul procedimento (cfr., in questo senso,Cass. n. 19414/15, secondo la quale le denunce inerenti a vizidi invalidità dell’atto impugnato, per difetto di elementi formali,per incompetenza o per violazione di norme che disciplinano ilprocedimento tributario, integrano eccezioni in senso stretto,nell’ambito delle quali, più in generale, sono destinati aconfluire tutti i vizi incidenti sulla validità di un provvedimentoemesso all’esito di un procedimento accertativo-impositivo noncondotto secondo le norme all’uopo previste dalla legge).10.7. Nel caso di specie, il tema inerente all’applicazionedell’art. 21 d.P.R. n. 131 del 1986, come si è già avuto modo diaccennare, non faceva parte del thema decidendum, tanto èvero che non era stato oggetto nemmeno dei motivi di appello(cfr. il ricorso introduttivo del giudizio di secondo grado, allepagg. 2, 3 e 4), circostanza della quale ha dato espressamenteconto, nella parte della sentenza impugnata in cui sono statiriepilogati lo svolgimento del processo e le difese approntate inseconde cure dai contendenti, la Corte di Giustizia Tributaria diSecondo Grado della Campania (cfr. la sentenza impugnata, apag. 2), la quale, peraltro, ha fatto cenno al tema de quo -come è possibile evincere dal palese tenore della motivazione,fondata inequivocabilmente sulla reputata sussistenza delpresupposto dell’identità delle parti degli atti enunciante edenunciato- solamente in una prospettiva argomentativa e dimera ricostruzione, in termini generali, della fattispecie e degliistituti potenzialmente coinvolti nella sua disamina.6. Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, ilricorso deve essere rigettato.Numero registro generale 13618/2025Numero sezionale 3704/2026Numero di raccolta generale 17920/2026Data pubblicazione 04/06/20267. Le spese di lite conseguono alla soccombenza e sonoliquidate in dispositivo, tenendo a mente che, relativamenteall’Agenzia delle Entrate, le spese sono prenotate a debito,trattandosi di amministrazione pubblica che fruisce di talebeneficio.8. Il rigetto del ricorso impone, ai sensi dell’art. 13, comma1-quater, d.P.R. n. 115 del 2012, come integrato dall’art. 1,comma 17, legge n. 228 del 2012, di dare atto dellasussistenza dei presupposti richiesti per il pagamento di unulteriore importo a titolo di contributo unificato, pariall’ammontare già dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alla refusione,in favore della controricorrente, delle spese di lite, che liquidain euro 5.500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito;dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13,comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, ai fini delversamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per laproposta impugnazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 aprile2026.Il PresidenteMilena Balsamo