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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 gennaio 2025

Cassazione n. 31688/2025

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[OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale militare presso la Corte militare di appello nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2025 del [OSCURATO:PERSONA].MILITARE di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale militare, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia convertito in appello e trasmesso alla Corte militare di appello; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso del P.G. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale Militare di Napoli emetteva sentenza di non luogo a procedere, ai sensi dell'art. 425 cod. proc. pen., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputata del reato di simulazione di infermità, ex art. 159cod. pen. mil. pace perché, quale [OSCURATO:PERSONA] in servizio presso la 1^ Compagnia della [OSCURATO:PERSONA] in Taranto, il 4 e 5 aprile 2023, simulava di essere affetta da “esiti di avulsione dentale”, con prognosi di giorni 2, al fine di sottrarsi temporaneamente al servizio militare precedentemente assunto, trasmettendo certificazione medica, quando in realtà nella giornata del 5 aprile 2023 si imbarcava sul volo Ryanair tratta [OSCURATO:PERSONA].

Il giudice riteneva che il contestato reato dovesse essere riqualificato ai sensi dell'art.161 cod. pen. mil. pace, in quanto la simulazione era stata commessa per sottrarsi all'adempimento di alcuno dei doveri inerenti al servizio militare, e non era invece volta alla sottrazione definitiva al servizio o ad una particolare attività di servizio.

Conseguentemente, in difetto della richiesta condizione di procedibilità ex art. 260 cod. pen. mil. pace, proscioglieva l'imputata per essere improcedibile l'azione.

2. Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore militare presso la Corte militare di appello, articolando un unico motivo di ricorso, con cui ha dedotto l'erronea applicazione della legge penale militare concretizzatasi nella riqualificazione del reato contestato in uno meno grave, procedibile a richiesta.

La riqualificazione operata dal giudice del fatto reato contestato all'imputata, nella fattispecie di simulata infermità al fine di sottrarsi all'adempimento di alcuno dei doveri inerenti al servizio militare di cui all'art. 161 cod. pen. mil. pace, si pone in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, che da tempo ha affermato che la licenza di convalescenza, ottenuta «attraverso l'espediente della simulazione di infermità» integra gli estremi del delitto di simulazione di infermità, ai sensi dell'art. 159, primo comma, prima previsione, cod. pen. mil . pace.

Il reato prescinde, sotto il profilo oggettivo, dal carattere definitivo o temporaneo della sottrazione che l'agente intende realizzare, sempre che quest'ultima abbia ad oggetto la prestazione del servizio militare in quanto tale e non l'adempimento di singoli doveri del servizio stesso, ai quali si riferisce invece la meno grave fattispecie delittuosa di cui all'art. 161 cod. pen. mil . pace (Sez. 1, n. 11500 del 28/02/2023, Petrellese, Rv. 284258 – 01,in motivazione).

L'imputata non doveva quindi essere prosciolta per difetto di condizione di procedibilità, atteso che il delitto alla stessa contestato, di cui all'art. 159cod. pen. mil. pace, è procedibile d'ufficio.

3. Il Procuratore generale militare ha chiesto convertirsi il ricorso in appello e trasmettere gli atti alla Corte militare di appello.

4. [OSCURATO:PERSONA] dell’imputata ha depositato una memoria, ed ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Ilricorso deve essere riqualificato come appello, ai sensi dell'art. 428 cod. proc. pen. 2.Questa Corte di legittimità ha ripetutamente evidenziato che la sentenza di non luogo a procedere, emessa dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, modificativa dell'art. 428 cod. proc. pen., è impugnabile soltanto mediante appello, e avverso la stessa non è ammissibile il ricorso immediato in cassazione ai sensi dell'art. 569 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 18305 del 23/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275916).

A seguito delle modifiche introdotte con la c.d. [OSCURATO:PERSONA], si è ribadito che la sentenza di non luogo a procedere, ad eccezione dell'ipotesi prevista dall'art. 428, comma 3- quater, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 23, comma 1, lett. m), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, relativa ai reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa, non è ricorribile direttamente per cassazione ma è esclusivamente appellabile, sicché il ricorso proposto in sede di legittimità deve essere qualificato come appello (Sez. 5, n. 33086 del 10/05/2024, Pg, Rv. 286805 - 01).

Tale condivisibile approdo risulta fondato sulla base di due convergenti considerazioni.

Da un lato si osserva che l'art. 428 cod. proc. pen., prima della modifica di cui alla legge 20 febbraio 2006 n. 46, prevedeva espressamente la possibilità del ricorso immediato per cassazione ai sensi dell'art. 569 cod. proc. pen., mentre con la novella n. 103 del 2017, il legislatore, attribuendo nuovamente alla Corte d'appello la competenza a decidere sulle impugnazioni ex art. 428 cod. proc. pen., non ha più menzionato tale possibilità.

Si è poi sottolineato che, quando il legislatore ha inteso estendere la facoltà del ricorso immediato oltre i limiti di cui all'art. 569 cod. proc. pen., lo ha fatto espressamente, indicando la possibilità di impugnazione diretta in cassazione con una apposita previsione normativa (Sez. 3, Ordinanza n. 5452 del 27/10/2022, Rv. 284138; conf.

Sez. 4, Ordinanza n. 34872 del 21/06/2018, Rv. 273426). 3.Esclusa, per quanto detto, la ricorribilità della sentenza che ci occupa, rileva il Collegio che, in applicazione del generale principio di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis (cfr. Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clark, Rv. 26553801) il ricorso in esame deve essere qualificato come appello, con trasmissione degli atti alla Corte territoriale, per il relativo giudizio.

P.Q.M Qualificato il ricorso come appello, dispone la trasmissione

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale militare presso la Corte militare di appello nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2025 del [OSCURATO:PERSONA].MILITARE di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale militare, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia convertito in appello e trasmesso alla Corte militare di appello; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso del P.G. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale Militare di Napoli emetteva sentenza di non luogo a procedere, ai sensi dell'art. 425 cod. proc. pen., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputata del reato di simulazione di infermità, ex art. 159cod. pen. mil. pace perché, quale [OSCURATO:PERSONA] in servizio presso la 1^ Compagnia della [OSCURATO:PERSONA] in Taranto, il 4 e 5 aprile 2023, simulava di essere affetta da “esiti di avulsione dentale”, con prognosi di giorni 2, al fine di sottrarsi temporaneamente al servizio militare precedentemente assunto, trasmettendo certificazione medica, quando in realtà nella giornata del 5 aprile 2023 si imbarcava sul volo Ryanair tratta [OSCURATO:PERSONA]. Il giudice riteneva che il contestato reato dovesse essere riqualificato ai sensi dell'art.161 cod. pen. mil. pace, in quanto la simulazione era stata commessa per sottrarsi all'adempimento di alcuno dei doveri inerenti al servizio militare, e non era invece volta alla sottrazione definitiva al servizio o ad una particolare attività di servizio. Conseguentemente, in difetto della richiesta condizione di procedibilità ex art. 260 cod. pen. mil. pace, proscioglieva l'imputata per essere improcedibile l'azione. 2. Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore militare presso la Corte militare di appello, articolando un unico motivo di ricorso, con cui ha dedotto l'erronea applicazione della legge penale militare concretizzatasi nella riqualificazione del reato contestato in uno meno grave, procedibile a richiesta. La riqualificazione operata dal giudice del fatto reato contestato all'imputata, nella fattispecie di simulata infermità al fine di sottrarsi all'adempimento di alcuno dei doveri inerenti al servizio militare di cui all'art. 161 cod. pen. mil. pace, si pone in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, che da tempo ha affermato che la licenza di convalescenza, ottenuta «attraverso l'espediente della simulazione di infermità» integra gli estremi del delitto di simulazione di infermità, ai sensi dell'art. 159, primo comma, prima previsione, cod. pen. mil . pace. Il reato prescinde, sotto il profilo oggettivo, dal carattere definitivo o temporaneo della sottrazione che l'agente intende realizzare, sempre che quest'ultima abbia ad oggetto la prestazione del servizio militare in quanto tale e non l'adempimento di singoli doveri del servizio stesso, ai quali si riferisce invece la meno grave fattispecie delittuosa di cui all'art. 161 cod. pen. mil . pace (Sez. 1, n. 11500 del 28/02/2023, Petrellese, Rv. 284258 – 01,in motivazione). L'imputata non doveva quindi essere prosciolta per difetto di condizione di procedibilità, atteso che il delitto alla stessa contestato, di cui all'art. 159cod. pen. mil. pace, è procedibile d'ufficio. 3. Il Procuratore generale militare ha chiesto convertirsi il ricorso in appello e trasmettere gli atti alla Corte militare di appello. 4. [OSCURATO:PERSONA] dell’imputata ha depositato una memoria, ed ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Ilricorso deve essere riqualificato come appello, ai sensi dell'art. 428 cod. proc. pen. 2.Questa Corte di legittimità ha ripetutamente evidenziato che la sentenza di non luogo a procedere, emessa dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, modificativa dell'art. 428 cod. proc. pen., è impugnabile soltanto mediante appello, e avverso la stessa non è ammissibile il ricorso immediato in cassazione ai sensi dell'art. 569 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 18305 del 23/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275916). A seguito delle modifiche introdotte con la c.d. [OSCURATO:PERSONA], si è ribadito che la sentenza di non luogo a procedere, ad eccezione dell'ipotesi prevista dall'art. 428, comma 3- quater, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 23, comma 1, lett. m), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, relativa ai reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa, non è ricorribile direttamente per cassazione ma è esclusivamente appellabile, sicché il ricorso proposto in sede di legittimità deve essere qualificato come appello (Sez. 5, n. 33086 del 10/05/2024, Pg, Rv. 286805 - 01). Tale condivisibile approdo risulta fondato sulla base di due convergenti considerazioni. Da un lato si osserva che l'art. 428 cod. proc. pen., prima della modifica di cui alla legge 20 febbraio 2006 n. 46, prevedeva espressamente la possibilità del ricorso immediato per cassazione ai sensi dell'art. 569 cod. proc. pen., mentre con la novella n. 103 del 2017, il legislatore, attribuendo nuovamente alla Corte d'appello la competenza a decidere sulle impugnazioni ex art. 428 cod. proc. pen., non ha più menzionato tale possibilità. Si è poi sottolineato che, quando il legislatore ha inteso estendere la facoltà del ricorso immediato oltre i limiti di cui all'art. 569 cod. proc. pen., lo ha fatto espressamente, indicando la possibilità di impugnazione diretta in cassazione con una apposita previsione normativa (Sez. 3, Ordinanza n. 5452 del 27/10/2022, Rv. 284138; conf. Sez. 4, Ordinanza n. 34872 del 21/06/2018, Rv. 273426). 3.Esclusa, per quanto detto, la ricorribilità della sentenza che ci occupa, rileva il Collegio che, in applicazione del generale principio di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis (cfr. Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clark, Rv. 26553801) il ricorso in esame deve essere qualificato come appello, con trasmissione degli atti alla Corte territoriale, per il relativo giudizio. P.Q.M Qualificato il ricorso come appello, dispone la trasmissione
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