CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 04247/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente sul ricorso iscritto al n. 1563/2011 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesa, per procura speciale in atti, dal!' Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via Germanico, n. 146; - con troricorrente e ricorrente incidentale- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 177/44/2009, depositata il 25 novembre 2009. r.g.n. 1563/2011 1 Udita la relazione svolta nella pubblica udienza dell'Il gennaio 2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere; [OSCURATO:PERSONA] L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 177/44/2009, depositata il 25 novembre 2009, che ha rigettato l'appello erariale, parzialmente accogliendo quello incidentale della contribuente, avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano, che aveva parzialmente accolto il ricorso della stessa 'contribuente contro l'avviso d'accertamento in materia di Irpeg, Irap ed Iva di cui all'anno d'imposta 2002. La contribuente si è costituita con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale, affidato a due motivi. Radicatosi il contraddittorio, la contribuente ha depositato memoria, formulando istanza di sospensione del processo ai sensi dell'art. 6, comma 10, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119,convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136. Con ordinanza del 12 dicembre 2018 questa Corte ha quindi sospeso il giudizio, rinviando a nuovo ruolo. Con nota di deposito documenti dei 5 giugno 2019 la contribuente ha dedotto di aver definito la controversia con l'allegata domanda trasmessa all'Amministrazione il 9 maggio 2019, senza il pagamento di alcuna somma, in ragione dei versamenti già effettuati in pendenza di giudizio. Fissata l'odierna udienza, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018, non risultando il diniego erariale della r.g.n. 1563/2011 2 definizione notificato alla contribuente entro il 31 luglio 2020, ai sensi del comma 12 dello stesso art. 6; né essendo stata presentata istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, dopo che la contribuente, entro il 10 giugno 2019, aveva depositato copia della domanda di definizione. L'Agenzia delle entrate ha depositato istanza con la quale ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio per la cessazione della materia del contendere, avendo la contribuente provveduto al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione. [OSCURATO:PERSONA] 1.Preliminarmente, in conformità alla richiesta della stessa Agenzia delle entrate, va dichiarata cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 6 d.l. n. 119 del 2018, per l'intervenuto perfezionamento della definizione agevolata. Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate, poiché l'eventuale condanna alle spese del contribuente contrasterebbe con la ratio della definizione agevolata (cfr. ex plurimis Cass. 27/04/2018, n. 10198; Cass. 07/11/2018, n. 28311; Cass. 13/03/2019, n. 7107). P.Q. M. Dichiara cessata la materia del contendere. Così deciso, in Roma, l' 11 gennaio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]. rchele Cataldi P> [OSCURATO:PERSONA] entino IP» [OSCURATO:PERSONA]