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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2022

Cassazione n. 15036/2022

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seguente: ORDINANZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2021 emessa dalla Corte d'appello di Bari visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i tre motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contestano la dosimetria della pena, la sussistenza della recidiva e il la mancata prevalenza, nel giudizio di bilanciamento, delle circostanze attenuanti generiche sulla rediva, nonché l'unico motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sulla dosimetria della pena, sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pag. 9, 10 e 11); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 gennaio 2022 , [OSCURATO:PERSONA] ere estensore Il Presidente ^ I Maria S -\ VV 9na [OSCURATO:PERSONA] , DEPOSTATO 262.A 2 71 ogg i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2021 emessa dalla Corte d'appello di Bari visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i tre motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contestano la dosimetria della pena, la sussistenza della recidiva e il la mancata prevalenza, nel giudizio di bilanciamento, delle circostanze attenuanti generiche sulla rediva, nonché l'unico motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sulla dosimetria della pena, sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pag. 9, 10 e 11); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022 , [OSCURATO:PERSONA] ere estensore Il Presidente ^ I Maria S -\ VV 9na [OSCURATO:PERSONA] , DEPOSTATO 262.A 2 71 ogg i
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