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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 settembre 2022

Cassazione n. 05153/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.

Rilevato che il difensore del ricorrente munito di procura speciale ha rinunciato alla trattazione del ricorso con atto telematicamente depositato in data 29 settembre 2022.

Ritenuto che la rinuncia rende il ricorso inammissibile e che all'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod, proc, pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro cinquecento.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 10.11.2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che il difensore del ricorrente munito di procura speciale ha rinunciato alla trattazione del ricorso con atto telematicamente depositato in data 29 settembre 2022. Ritenuto che la rinuncia rende il ricorso inammissibile e che all'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod, proc, pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro cinquecento. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 10.11.2022
Sentenza Cassazione n. 05153/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris