CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 26296/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'annullamento con rinvio della ordinanza [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di Roma ha rigettato la richiesta di riparazione ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con riferimento alla detenzione da costui subita (dal 6 maggio 1999 al 25 gennaio 2001) in stato di custodia in carcere in un procedimento penale nel quale gli era stato contestato (in concorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) il reato di cui agli artt. 73 e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, commesso all'aeroporto di Fiumicino l'11 giugno 1997, per avere importato dalla Colombia kg. 8,707 di sostanza stupefacente del tipo cocaina. 1.1.Con sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma, [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto con la formula perché il fatto non sussiste, in ragione della ritenuta illegittimità e inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche internazionali. A seguito di impugnazione del Pubblico Ministero, la Corte di Appello di Roma aveva ribaltato il giudizio assolutorio e condannato [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato suAndicato alla pena ritenuta di giustizia. Tale ultima sentenza era stata annullata dalla Suprema Corte con rinvio per nuovo giudizio e, infine, la Corte di Appello di Roma, con sentenza del 29 ottobre 2018, irrevocabile il 12 febbraio 2019, aveva assolto il ricorrente con la formula "per non aver commesso il fatto". 1.2. La Corte della riparazione ha rigettato la domanda ravvisando la condizione ostativa nella condotta di [OSCURATO:PERSONA] connotata da colpa e ritenuta concausale k P ti e e rispetto alla a~ della misura. 2. La difesa dell'interessato ha proposto ricorso, formulando un unico articolato motivo con cui ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della colpa grave preclusiva dell'indennizzo. Il difensore lamenta che il giudice della riparazione avrebbe fondato le proprie valutazioni su fatti ipotizzati presuntivamente sulla base di un'attività investigativa, in parte illegittima, in parte lacunosa e soprattutto monca con riferimento alla identificazione dei soggetti monitorati. L'ordinanza impugnata avrebbe fatto riferimento alle conversazioni intercettate sul box 208 collegato al telefono di Cavaliere e alle conversazioni successive al sequestro della valigia all'aeroporto di Fiumicino, richiamate nella informativa del Gico di Milano del 4 marzo 1998, ma non avrebbe tenuto conto che non era risultata certa l'identificazione dei soggetti monitorati. In altri termini, la Corte della riparazione aveva ravvisato la condizione ostativa nelle condotte emergenti da materiale captativo, dopo che il giudice del merito aveva assolto proprio sul presupposto che non vi erano elementi certi per ritenere che l'interlocutore di tali conversazioni fosse [OSCURATO:PERSONA]. 3.11 Procuratore Generale, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. 4.11 Ministero dell'Economia e delle Finanza ha presentato una memoria con cui ha chiesto rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2.Vero è che la valutazione che il giudice della riparazione deve compiere, per stabilire se chi ha patito l'ingiusta detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, è del tutto autonoma rispetto a quella del giudice della cognizione. Il primo, infatti, deve valutare ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se la condotta dolosa o gravemente colposa izit integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (ez. 4 n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA]. 259082). Pertanto, in sede di verifica della sussistenza di un comportamento ostativo al riconoscimento del diritto alla riparazione non viene in rilievo la valutazione del compendio probatorio ai fini della responsabilità penale, ma solo la verifica dell'esistenza di un comportamento del ricorrente che abbia contribuito a configurare un grave quadro indiziario nei suoi confronti. Si tratta dì una valutazione che ricalca quella eseguita al momento dell'emissione del provvedimento restrittivo ed è volta a verificare: in primo luogo, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice della cautela potesse desumersi l'apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall'esito del giudizio; in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv.247663). Se, dunque, il giudizio sulla riparazione è autonomo rispetto a quello di merito, impegnando piani di indagine diversi che possono portare a conclusioni differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti, ciò nondimeno il giudice della riparazione non può valorizzare elementi di fatto la cui verificazione sia stata esclusa dal giudice di merito, ovvero anche solo non accertata al di là di ogni ragionevole dubbio, .con la conseguenza che non possono essere considerate ostative al diritto all'indennizzo condotte escluse sul piano fattuale o ritenute non sufficientemente provate con la sentenza di assoluzione (Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039; Sez. 4, n.46469 del 14/09/2018, Colandrea, Rv. 274350). 3.Nel caso di specie la Corte non si è attenuta ai principi suindicati. Dopo che nella sentenza di assoluzione si era affermato che il materiale captativo in atti, anche per la parte utilizzabile, era comunque lacunoso e, soprattutto, che non era stata raggiunta la prova che [OSCURATO:PERSONA] fosse uno dei soggetti conversanti, la Corte della riparazione, atteggiandosi a giudice della cognizione, ha autonomamente rivalutato il materiale processuale per giungere alla conclusione che [OSCURATO:PERSONA] era stato l'organizzatore del traffico di droga dalla Colombia all'Italia. La Corte dà atto di avere analizzato la documentazione su cui si era fondato il giudizio abbreviato e sulla base di tale documentazione ripercorre le risultanze delle indagini, con disamina delle conversazioni transitate sulle utenze nelle varie fasi delle operazioni di importazione della sostanza stupefacente, affermando, nella sostanza, che ciò che i giudici della cognizione avevano ritenuto non essere stato provatoy trovava pieno riscontro negli esiti dell'attività di indagine. In tale modo, tuttavia, i giudici della riparazione sono incorsi in un errore di impostazione metodologica, considerando come oggetto di valutazione fatti che i giudici della cognizione avevano ritenuto non provati, soprattutto con riferimento alla identificazione dei soggetti colloquianti, previa "rilettura" degli atti processuali. Deve, dunque, ribadirsi che il giudizio della riparazione non può vertere su circostanze di fatto il cui accadimento sia stato escluso o ritenuto non sufficientemente provato nel processo di cognizione, ma deve vertere su circostanze accertate nella loro dimensione storica e fattuale, ricollegabili alla condotta del richiedente: tali circostanze saranno valutate non già ai fini della responsabilità penale, bensì quali possibili fattori che abbiano creato o contribuito a creare l'apparenza di un grave quadro indiziario nei suoi confronti. 4. L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio alla Corte di Appello di Roma, che nel nuovo giudizio si dovrà attenere ai principi su indicati. Alla Corte di Appello si demanda, altresì, la regolamentazione delle spese fra le parti relativamente al presente giudizio di legittimità. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di Appello di Roma, cui demanda altresì la regolamentazione delle spese fra le parti relativamente al presente giudizio di legittimità.