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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 37185/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( PERU') il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Milano, per quanto qui rileva, ha confermato la sentenza di primo grado che, in sede di rito abbreviato, ha dichiarato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di guida in stato di ebbrezza ex art. 186, comma 2, lett.c), comma 2-bis e 2-sexies, cod. strada (fatto del 11.3.2018).

2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.) quanto segue.

Con il primo motivo, sul piano oggettivo, censura la sentenza impugnata laddove sposta l'onere della prova sull'imputato in ordine al corretto funzionamento dell'etilometro.

Con il secondo motivo, sul piano soggettivo, si duole dell'affermazione secondo cui bere un bicchiere di vino determini lo stato di ebbrezza, nemmeno percepito dall'imputato.

Con il terzo motivo, si lamenta del fatto che i giudici di merito non si siano pronunciati sulla sospensione della revoca della patente.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.

4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, essendo stati dedotti motivi manifestamente infondati.

4.1. Quanto al primo motivo, non è stato considerato il pacifico orientamento secondo cui, in tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza, stante l'affidabilità di tale strumento in ragione dei controlli periodici rivolti a verificarne il perdurante funzionamento successivamente all'omologazione e alla taratura; con la conseguenza che è onere della difesa dell'imputato fornire la prova contraria a detto accertamento, dimostrando l'assenza o l'inattualità dei prescritti controlli, tramite l'escussione del dirigente del reparto addetto ai controlli o la produzione di copia del libretto metrologico dell'etilonnetro (cfr. Sez. 4, n. 46841 del 17/12/2021, Rv. 282659 - 01; Sez. 4, n. 11679 del 15/12/2020 - dep. 2021, Rv. 280958 - 01; Sez. 4, n. 7285 del 09/12/2020 - dep. 2021, Rv. 280937 - 01), onere che nella specie non è stato in alcun modo assolto dall'imputato.4.2.

Il secondo motivo è chiaramente inconsistente, atteso che lo stato di ebbrezza è stato regolarmente accertato e le contrarie considerazioni del ricorrente sono congetturali e in fatto.

4.3. Il terzo motivo è palesemente infondato, non essendo prevista dalla legge la possibilità di sospendere la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente, come correttamente osservato dalla Corte territoriale nella sentenza impugnata.

5. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.

M .

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( PERU') il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Milano, per quanto qui rileva, ha confermato la sentenza di primo grado che, in sede di rito abbreviato, ha dichiarato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di guida in stato di ebbrezza ex art. 186, comma 2, lett.c), comma 2-bis e 2-sexies, cod. strada (fatto del 11.3.2018). 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.) quanto segue. Con il primo motivo, sul piano oggettivo, censura la sentenza impugnata laddove sposta l'onere della prova sull'imputato in ordine al corretto funzionamento dell'etilometro. Con il secondo motivo, sul piano soggettivo, si duole dell'affermazione secondo cui bere un bicchiere di vino determini lo stato di ebbrezza, nemmeno percepito dall'imputato. Con il terzo motivo, si lamenta del fatto che i giudici di merito non si siano pronunciati sulla sospensione della revoca della patente. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, essendo stati dedotti motivi manifestamente infondati. 4.1. Quanto al primo motivo, non è stato considerato il pacifico orientamento secondo cui, in tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza, stante l'affidabilità di tale strumento in ragione dei controlli periodici rivolti a verificarne il perdurante funzionamento successivamente all'omologazione e alla taratura; con la conseguenza che è onere della difesa dell'imputato fornire la prova contraria a detto accertamento, dimostrando l'assenza o l'inattualità dei prescritti controlli, tramite l'escussione del dirigente del reparto addetto ai controlli o la produzione di copia del libretto metrologico dell'etilonnetro (cfr. Sez. 4, n. 46841 del 17/12/2021, Rv. 282659 - 01; Sez. 4, n. 11679 del 15/12/2020 - dep. 2021, Rv. 280958 - 01; Sez. 4, n. 7285 del 09/12/2020 - dep. 2021, Rv. 280937 - 01), onere che nella specie non è stato in alcun modo assolto dall'imputato.4.2. Il secondo motivo è chiaramente inconsistente, atteso che lo stato di ebbrezza è stato regolarmente accertato e le contrarie considerazioni del ricorrente sono congetturali e in fatto. 4.3. Il terzo motivo è palesemente infondato, non essendo prevista dalla legge la possibilità di sospendere la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente, come correttamente osservato dalla Corte territoriale nella sentenza impugnata. 5. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. P.Q. M . Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am
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