Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 aprile 2024

Cassazione n. 38823/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2024 della CORTE di APPELLO di TORINO Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che la Corte di Cassazione voglia annullare senza rinvio l'impugnata sentenza per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.

FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza del 09/04/2024 la Corte di Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Asti il 02/04/2019 con la quale l'imputato appellante [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato responsabile del reato di ricettazione di assegno bancario, ha ridotto la pena a costui inflitta a mesi sei di reclusione ed euro 200,00 di multa.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, eccependo con il primo motivo la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata dichiarazione di prescrizione del reato, previa esclusione della recidiva contestata.

Rileva a tal fine che il giudice di primo grado non aveva applicato la recidiva, contestata come reiterata specifica e infraquinquennale, e che la corte territoriale aveva qualificato la stessa come infraquinquennale, procedendo con un automatismo privo di motivazione alla sua applicazione, con riferimento peraltro ad un'unica precedente condanna, divenuta definitiva dopo la commissione del reato.

Con il secondo motivo la violazione di legge e il vizio di motivazione sono riferite all'accertamento di responsabilità, contestandosi la consapevolezza della provenienza delittuosa dell'assegno in questione.

3. Il ricorso è inammissibile, perché presentato per motivi non consentiti e comunque privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. 3.1 Il primo motivo riguarda l'applicazione della recidiva, che la Corte di appello ha ritenuto infraquinquennale e non anche reiterata e specifica, come stabilito dal Tribunale.

Ha precisato a riguardo il giudice di secondo grado che la contestazione sulla recidiva era stata formulata tardivamente, solo nelle conclusioni, in quanto con l'impugnazione principale erano state proposte doglianze esclusivamente sulla responsabilità e sulla severità della pena.

La lettura dell'atto di appello attesta che, in effetti, l'imputato con il primo motivo aveva invocato la prescrizione del reato, richiamando un precedente delle Sezioni Unite - del tutto eccentrico rispetto alla fattispecie in esame - secondo cui in tema di recidiva, la valorizzazione da parte del giudice dei precedenti penali dell'imputato ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche non implica il riconoscimento della recidiva contestata, in assenza di aumento della pena a tale titolo o di confluenza della stessa nel giudizio di comparazione tra le circostanze concorrenti eterogenee, attesa la diversità dei giudizi riguardanti i due istituti, sicché di essa non può tenersi conto ai fini del calcolo dei termini di prescrizione del reato (Sez.

U. n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319 - 01).

Nel caso in oggetto, invece, il Tribunale di Asti aveva applicato la recidiva contestata, come si evince in termini espliciti dalla motivazione e dal dispositivo (pagine 3 e 4 della sentenza di primo grado); a ragione, quindi, la corte territoriale ha considerato estranea all'impugnazione qualsiasi contestazione sull'applicazione della recidiva, posto che il rilievo sulla prescrizione si basava, al contrario, sul mancato riconoscimento della recidiva stessa.

Poiché, in tema di impugnazioni, il motivo inerente alla configurabilità della recidiva costituisce un punto autonomo della decisione, ne consegue che, ove l'appello originario abbia avuto riguardo ad altri aspetti del trattamento sanzionatorio (la configurabilità di un'aggravante, il riconoscimento delle attenuanti generiche, il bilanciamento tra le circostanze e la misura della pena), non ci si può dolere, con i motivi aggiunti, dell'insufficiente motivazione o della violazione delle disposizioni in tema di recidiva (Sez. 5, n. 40390 del 19/09/2022, Milucci, Rv. 283803 - 01).

L'inammissibilità dell'appello sul punto preclude, quindi, la possibilità per il Martorana di contestare in sede di legittimità l'applicazione della recidiva, effettuata peraltro in termini a lui più favorevoli, di ufficio, dalla corte di merito.

3.2. Il secondo motivo è attinente al merito ossia all'accertamento di responsabilità, in relazione al profilo della consapevolezza della provenienza delittuosa dell'assegno.

Con argomentazioni immuni da vizi logici, che si sottraggono a censure in sede di legittimità, la corte territoriale ha evidenziato che il titolo di credito, oggetto di furto, fu consegnato dall'imputato in bianco già firmato dal traente, come strumento di pagamento, con una giustificazione del tutto inattendibile, a conferma della conoscenza della illecita provenienza dell'assegno stesso (pagine 3 della sentenza impugnata).

4. L'inammissibilità del ricorso determina, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2024 della CORTE di APPELLO di TORINO Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che la Corte di Cassazione voglia annullare senza rinvio l'impugnata sentenza per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 09/04/2024 la Corte di Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Asti il 02/04/2019 con la quale l'imputato appellante [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato responsabile del reato di ricettazione di assegno bancario, ha ridotto la pena a costui inflitta a mesi sei di reclusione ed euro 200,00 di multa. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, eccependo con il primo motivo la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata dichiarazione di prescrizione del reato, previa esclusione della recidiva contestata. Rileva a tal fine che il giudice di primo grado non aveva applicato la recidiva, contestata come reiterata specifica e infraquinquennale, e che la corte territoriale aveva qualificato la stessa come infraquinquennale, procedendo con un automatismo privo di motivazione alla sua applicazione, con riferimento peraltro ad un'unica precedente condanna, divenuta definitiva dopo la commissione del reato. Con il secondo motivo la violazione di legge e il vizio di motivazione sono riferite all'accertamento di responsabilità, contestandosi la consapevolezza della provenienza delittuosa dell'assegno in questione. 3. Il ricorso è inammissibile, perché presentato per motivi non consentiti e comunque privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. 3.1 Il primo motivo riguarda l'applicazione della recidiva, che la Corte di appello ha ritenuto infraquinquennale e non anche reiterata e specifica, come stabilito dal Tribunale. Ha precisato a riguardo il giudice di secondo grado che la contestazione sulla recidiva era stata formulata tardivamente, solo nelle conclusioni, in quanto con l'impugnazione principale erano state proposte doglianze esclusivamente sulla responsabilità e sulla severità della pena. La lettura dell'atto di appello attesta che, in effetti, l'imputato con il primo motivo aveva invocato la prescrizione del reato, richiamando un precedente delle Sezioni Unite - del tutto eccentrico rispetto alla fattispecie in esame - secondo cui in tema di recidiva, la valorizzazione da parte del giudice dei precedenti penali dell'imputato ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche non implica il riconoscimento della recidiva contestata, in assenza di aumento della pena a tale titolo o di confluenza della stessa nel giudizio di comparazione tra le circostanze concorrenti eterogenee, attesa la diversità dei giudizi riguardanti i due istituti, sicché di essa non può tenersi conto ai fini del calcolo dei termini di prescrizione del reato (Sez. U. n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319 - 01). Nel caso in oggetto, invece, il Tribunale di Asti aveva applicato la recidiva contestata, come si evince in termini espliciti dalla motivazione e dal dispositivo (pagine 3 e 4 della sentenza di primo grado); a ragione, quindi, la corte territoriale ha considerato estranea all'impugnazione qualsiasi contestazione sull'applicazione della recidiva, posto che il rilievo sulla prescrizione si basava, al contrario, sul mancato riconoscimento della recidiva stessa. Poiché, in tema di impugnazioni, il motivo inerente alla configurabilità della recidiva costituisce un punto autonomo della decisione, ne consegue che, ove l'appello originario abbia avuto riguardo ad altri aspetti del trattamento sanzionatorio (la configurabilità di un'aggravante, il riconoscimento delle attenuanti generiche, il bilanciamento tra le circostanze e la misura della pena), non ci si può dolere, con i motivi aggiunti, dell'insufficiente motivazione o della violazione delle disposizioni in tema di recidiva (Sez. 5, n. 40390 del 19/09/2022, Milucci, Rv. 283803 - 01). L'inammissibilità dell'appello sul punto preclude, quindi, la possibilità per il Martorana di contestare in sede di legittimità l'applicazione della recidiva, effettuata peraltro in termini a lui più favorevoli, di ufficio, dalla corte di merito. 3.2. Il secondo motivo è attinente al merito ossia all'accertamento di responsabilità, in relazione al profilo della consapevolezza della provenienza delittuosa dell'assegno. Con argomentazioni immuni da vizi logici, che si sottraggono a censure in sede di legittimità, la corte territoriale ha evidenziato che il titolo di credito, oggetto di furto, fu consegnato dall'imputato in bianco già firmato dal traente, come strumento di pagamento, con una giustificazione del tutto inattendibile, a conferma della conoscenza della illecita provenienza dell'assegno stesso (pagine 3 della sentenza impugnata). 4. L'inammissibilità del ricorso determina, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 38823/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris