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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 maggio 2022

Cassazione n. 22926/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2021 del GIP TRIBUNALE di BOLZANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Il GIP del TRIBUNALE di Bolzano con sentenza in data 20.12.2021, applicava n cd:nfronti di NASERI Jafar la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione ai seguenti reati: a) delitto di cui all'art. 628, co. 1 e 3 n. 1), c.p.; b) delitto di cui agli artt. 56 e 629, co. 1 e 2 in relazione all'art. 628, co. 3 n. 1) prima ipotesi c.p.; c) delitto di cui all'art. 628, co. 1 e 3 n. 1) prima ipotesi.

Ricorreva personalmente Imputato chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato.

Proponeva ricorso per cassazione anche il difensore, deducendo il seguente motivo: art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione al co. 1 dell'art. 129 c.p.p. per aver irragionevolmente, contraddittoriamente e lacunosamente motivato in ordine alla possibilità di pronunciare sentenza di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità.

I ricorsi devono essere trattati nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi, in un caso, di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; e, nell'altro caso, di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. e comunque per manifesta infondatezza e genericità dei motivi.

Tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, i motivi di ricorso sulla responsabilità sono inammissibili.

Ed infatti, in base al nuovo art. 448, co. 2bis, c.p.p., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; ne consegue che il vizio della motivazione non rientra più tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione (v., tra le tante: Sez. 4, sentenza 5 giugno 2018, n.38235).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 17/05/2022 Il onsigliere Estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]( LUCI • AlF [OSCURATO:PERSONA]-3".

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2021 del GIP TRIBUNALE di BOLZANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Il GIP del TRIBUNALE di Bolzano con sentenza in data 20.12.2021, applicava n cd:nfronti di NASERI Jafar la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione ai seguenti reati: a) delitto di cui all'art. 628, co. 1 e 3 n. 1), c.p.; b) delitto di cui agli artt. 56 e 629, co. 1 e 2 in relazione all'art. 628, co. 3 n. 1) prima ipotesi c.p.; c) delitto di cui all'art. 628, co. 1 e 3 n. 1) prima ipotesi. Ricorreva personalmente Imputato chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato. Proponeva ricorso per cassazione anche il difensore, deducendo il seguente motivo: art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione al co. 1 dell'art. 129 c.p.p. per aver irragionevolmente, contraddittoriamente e lacunosamente motivato in ordine alla possibilità di pronunciare sentenza di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità. I ricorsi devono essere trattati nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi, in un caso, di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; e, nell'altro caso, di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. e comunque per manifesta infondatezza e genericità dei motivi. Tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, i motivi di ricorso sulla responsabilità sono inammissibili. Ed infatti, in base al nuovo art. 448, co. 2bis, c.p.p., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; ne consegue che il vizio della motivazione non rientra più tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione (v., tra le tante: Sez. 4, sentenza 5 giugno 2018, n.38235). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 17/05/2022 Il onsigliere Estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]( LUCI • AlF [OSCURATO:PERSONA]-3".
Sentenza Cassazione n. 22926/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris