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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 maggio 2021

Cassazione n. 05185/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAcGto avviso alle parti;; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, che si assume contenuto nella sentenza della Quinta sezione penale di questa Corte in data 08/04/2021, depositata il 13/05/2021, con cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso del suddetto avverso la sentenza del 3/04/2018 della Corte di appello di Roma che confermava la sentenza del Tribunale di Roma, che aveva condannato alla pena di anni 3 di reclusione ed euro 1.500,00 di multa il suddetto in relazione ai reati ascrittigli (capi: a) artt. 61 n.2, 489 in relazione agli artt. 482 e 477, 497 bis, comma 2, cod. pen.; b) artt.494, 61 n. 2 cod. pen.; c) art. 640 cod. pen.).

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile de plano, a norma dell'art. 625 bis, comma 4, cod. proc. pen., in quanto proposto per motivi manifestamente infondati.

Invero, a fronte di una motivazione della sentenza di cassazione (par. 3.3) che, quanto all'invocata prescrizione, rileva il mancato decorso del termine di prescrizione prima della pronuncia della Corte di appello tenuto conto della recidiva reiterata specifica contestata ed espressamente ritenuta in sede di merito, e, quindi, l'infondatezza del relativo motivo, il ricorrente lamenta che la prescrizione sarebbe intervenuta nelle more del ricorso, trascurando che la manifesta infondatezza del ricorso per cassazione, rilevata dalla stessa sentenza di cassazione, rende irrilevante la prescrizione maturata successivamente alla sentenza di appello.

3. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 9 novembre 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAcGto avviso alle parti;; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, che si assume contenuto nella sentenza della Quinta sezione penale di questa Corte in data 08/04/2021, depositata il 13/05/2021, con cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso del suddetto avverso la sentenza del 3/04/2018 della Corte di appello di Roma che confermava la sentenza del Tribunale di Roma, che aveva condannato alla pena di anni 3 di reclusione ed euro 1.500,00 di multa il suddetto in relazione ai reati ascrittigli (capi: a) artt. 61 n.2, 489 in relazione agli artt. 482 e 477, 497 bis, comma 2, cod. pen.; b) artt.494, 61 n. 2 cod. pen.; c) art. 640 cod. pen.). 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile de plano, a norma dell'art. 625 bis, comma 4, cod. proc. pen., in quanto proposto per motivi manifestamente infondati. Invero, a fronte di una motivazione della sentenza di cassazione (par. 3.3) che, quanto all'invocata prescrizione, rileva il mancato decorso del termine di prescrizione prima della pronuncia della Corte di appello tenuto conto della recidiva reiterata specifica contestata ed espressamente ritenuta in sede di merito, e, quindi, l'infondatezza del relativo motivo, il ricorrente lamenta che la prescrizione sarebbe intervenuta nelle more del ricorso, trascurando che la manifesta infondatezza del ricorso per cassazione, rilevata dalla stessa sentenza di cassazione, rende irrilevante la prescrizione maturata successivamente alla sentenza di appello. 3. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 novembre 202
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