CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 38332/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Trieste riformava parzialmente in senso favorevole al reo la sentenza con cui il tribunale di Trite, in data 7.11.2018, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, in relazione ai reati in rubrica ascrittigli. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando vizio di motivazione, in ordine all'intervenuto riconoscimento della contestata recidiva. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché sorretto da motivi, da un lato del tutto generici, dall'altro manifestamente infondati. A tale proposito si osserva che secondo l'orientamento prevalente nella giurisprudenza di legittimità, in tema di recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa, che, tuttavia, può essere adempiuto anche implicitamente ovvero con argomentazione succinta, con cui si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato (cfr. Cass., Sez. 6, n. 14937 del 14/03/2018, Rv. 272803; Cass., Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Rv. 274782). La decisione impugnata (cfr. p. 4) risulta del tutto conforme a tali principi, posto che la corte territoriale non si è limitata a fare generico riferimento ai precedenti penali dell'imputato, ma ha evidenziato come essi denotino una evidente pericolosità sociale del reo, accentuata dal nuovo delitto contro il patrimonio per cui è stato condannato nel procedimento in esame (cfr. Cass., Sez. U., 27.5.2010, n. 35738, rv. 247838; Cass., sez. VI, 23.11.2010, n. 43438, rv. 248960). 4. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così decis