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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27499/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 9.6.2021 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 5 lett. b) e d) L. 283/1962 per aver impiegato nella preparazione nella preparazione di prodotti caseari destinati alla vendita sostanze alimentari in cattivo uso di conservazione, insudiciate ed invase da parassiti, prodotti detenuti all'interno di un capannone in pessime condizioni igienico sanitarie, anch'essi in evidente stato di alterazione.

2. Il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso tale pronuncia non può ritenersi manifestamente infondato, venendo con esso fra l'altro lamentato il mancato accertamento della destinazione dei prodotti alimentari in contestazione alla vendita.

Su tale specifico punto che pure costituisce elemento costitutivo del reato ex art. 5 L.283/1962 essendo il fatto tipico preso in considerazione dalle norme relative alle frodi alimentari costituito dalla immissione nel commercio del prodotto adulterato o comunque irregolare in vista della fornitura ai consumatori, la sentenza impugnata non fornisce un'adeguata motivazione limitandosi a presupporre che la detenzione dei prodotti caseari all'interno del capannone ove erano stati rinvenuti fosse destinata alla distribuzione per il consumo.

Pur non ritenendo credibile la versione resa dal prevenuto che nel negare di vendere i suddetti prodotti aveva affermato di averli dimenticati all'interno del capannone, il giudice di merito non risulta aver compiuto alcun accertamento al riguardo, neppure desumibile dalle dichiarazioni del teste escusso che descrive con profusione di particolari le condizioni di ammaloramento e pessima conservazione delle forme di formaggio, come il sudiciume del luogo in cui erano conservati, ma nulla riferisce in ordine alla loro destinazione.

In conclusione, dovendo ritenersi correttamente instaurato il rapporto processuale in ragione della non manifesta infondatezza dell'impugnativa presentata a questa Corte, occorre rilevare la prescrizione della contravvenzione in esame che, calcolato il termine di cinque anni previsto dagli artt. 157 e 161 cod. pen. nonché la sospensione verificatasi per il periodo di 30 giorni, risulta ampiamente decorsa.

Si impone conseguentemente, in difetto delle condizioni per l'adozione di una formula assolutoria nel merito, tenuto conto delle censure di natura motivazionale dedotte dalla difesa, l'annullamento della decisione in esame senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 9.6.2021 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 5 lett. b) e d) L. 283/1962 per aver impiegato nella preparazione nella preparazione di prodotti caseari destinati alla vendita sostanze alimentari in cattivo uso di conservazione, insudiciate ed invase da parassiti, prodotti detenuti all'interno di un capannone in pessime condizioni igienico sanitarie, anch'essi in evidente stato di alterazione. 2. Il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso tale pronuncia non può ritenersi manifestamente infondato, venendo con esso fra l'altro lamentato il mancato accertamento della destinazione dei prodotti alimentari in contestazione alla vendita. Su tale specifico punto che pure costituisce elemento costitutivo del reato ex art. 5 L.283/1962 essendo il fatto tipico preso in considerazione dalle norme relative alle frodi alimentari costituito dalla immissione nel commercio del prodotto adulterato o comunque irregolare in vista della fornitura ai consumatori, la sentenza impugnata non fornisce un'adeguata motivazione limitandosi a presupporre che la detenzione dei prodotti caseari all'interno del capannone ove erano stati rinvenuti fosse destinata alla distribuzione per il consumo. Pur non ritenendo credibile la versione resa dal prevenuto che nel negare di vendere i suddetti prodotti aveva affermato di averli dimenticati all'interno del capannone, il giudice di merito non risulta aver compiuto alcun accertamento al riguardo, neppure desumibile dalle dichiarazioni del teste escusso che descrive con profusione di particolari le condizioni di ammaloramento e pessima conservazione delle forme di formaggio, come il sudiciume del luogo in cui erano conservati, ma nulla riferisce in ordine alla loro destinazione. In conclusione, dovendo ritenersi correttamente instaurato il rapporto processuale in ragione della non manifesta infondatezza dell'impugnativa presentata a questa Corte, occorre rilevare la prescrizione della contravvenzione in esame che, calcolato il termine di cinque anni previsto dagli artt. 157 e 161 cod. pen. nonché la sospensione verificatasi per il periodo di 30 giorni, risulta ampiamente decorsa. Si impone conseguentemente, in difetto delle condizioni per l'adozione di una formula assolutoria nel merito, tenuto conto delle censure di natura motivazionale dedotte dalla difesa, l'annullamento della decisione in esame senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione
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