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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 02506/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 20-07-2020 della Corte di appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito per il ricorrente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 20 luglio 2020, la Corte di appello di Palermo confermava la sentenza del 20 giugno 2019, con la quale il Tribunale di Palermo, previo riconoscimento delle attenuanti generiche, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi sette di reclusione, in quanto ritenuto colpevole di due episodi, unificati dal vincolo della continuazione, del reato di cui all'art. 10-ter del d.

Igs. n. 74 del 2000, a lui contestati perché, quale legale rappresentante sia della società [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], avente sede in Palermo alla via Libertà n. 161 (capo A), sia della T.e.c. s.r.I., con sede in Palermo alla via Resuttana n. 366 (capo B), non versava, entro il termine previsto per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale relativa all'anno 2011, per un ammontare pari, rispettivamente, a euro 365.941,83 (capo A) e a euro 403.783 (capo B); in Palermo in data 27 dicembre 2012.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello palermitana, [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi.

Con il primo, la difesa deduce la violazione degli art. 157 cod. pen., 83, commi 1, 2 e 4, del decreto-legge n. 18 del 2020 e 36,comma 1,del decreto-legge n. 23 del 2020, ripercorrendo la disciplina emergenziale introdotta nella prima fase della diffusione dell'epidemia da Covid-19 e osservando che la sospensione del decorso del termine di prescrizione del reato deve valere solamente per il periodo dell'emergenza, dovendosi cioè considerare l'effettiva incidenza che quest'ultima possa avere avuto in relazione al singolo procedimento.

Ciò posto, la difesa osserva che, nel caso in esame, il procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] era stato fissato originariamente il 7 maggio 2020 e di qui era stato differito, a causa dell'emergenza sanitaria, al 17 giugno 2020: a tale udienza, la difesa eccepiva l'omessa notifica all'imputato del decreto e il processo veniva rinviato all'udienza del 20 luglio 2020, giorno in cui è stata emessa la sentenza impugnata, per cui, essendo avvenuta la prima notifica all'imputato in data successiva al 17 giugno 2020 per l'udienza del 20 luglio, si resterebbe fuori dal perimetro applicativo della normativa emergenziale, non potendosi applicare la sospensione della prescrizione prima della corretta costituzione delle parti.

Nel ribadire che la disciplina emergenziale di cui ai decreti legge n. 18 e 36 del 2020 non può essere ritenuta operante prima della regolare formazione del contraddittorio, la difesa rileva inoltre che [OSCURATO:PERSONA], già destinatario di numerose preclusioni alla sua attività lavorativa per effetto del procedimento penale in corso, aveva interesse a chiedere la trattazione anticipata della udienza, rinunciando così al periodo di sospensione, ma tale facoltà gli è stata inibita dall'omessa notifica del decreto di citazione per la prima udienza del 7 maggio 2020.Con il secondo motivo, oggetto di doglianza sono la violazione dell'art. 10- ter del d.

Igs. n. 74 del 2000 e la mancanza e manifesta illogicità della motivazione, evidenziandosi che la Corte di appello aveva stigmatizzato la mancanza di allegazioni da parte della difesa rispetto alla dedotta impossibilità di adempiere le obbligazioni tributarie, senza tuttavia considerare che era stata prodotta una consistente documentazione attestante l'impossibilità sopravvenuta di adempiere a causa dell'assenza di liquidità ascrivibile alla continua necessità di reinvestire all'interno delle due aziende per poter restare nel mercato del motor-sport, essendo stati provati altresì il trasferimento all'estero di alcune società debitrici e l'atteggiamento di buona fede del ricorrente, che ha presentato la dichiarazione dei redditi nella speranza, forse utopica, di potervi ottemperare.

3. Con memoria del 23 settembre 2021, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha insistito nell'accoglimento del ricorso, sviluppandone le argomentazioni, con riferimento soprattutto al primo motivo, rispetto al quale è stata richiamata la recente sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2021, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 83, comma 9/ del decreto legge n. 18 del 2020, nella parte in cui prevede la sospensione del decorso della prescrizione per il tempo in cui i procedimenti penali sono stati rinviati ai sensi del comma 3 lettera e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020, dovendosi ritenere pertanto illegittima l'applicazione indiscriminata della sospensione della prescrizione a tutti i processi che sono stati rinviati prima ancora della corretta formazione del contraddittorio, nel caso di specie avvenuta solo all'udienza del 20 luglio 2020. [OSCURATO:PERSONA] La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perché i due episodi del reato contestato sono entrambi estinti per prescrizione.

1. Iniziando per ragioni di coerenza logica dal secondo motivo, occorre evidenziare che la conferma da parte della Corte di appello del giudizio di colpevolezza operato dal Tribunale appare immune da censure, avendo i giudici di secondo grado ragionevolmente escluso nel caso di specie la configurabilità di una condizione tale da rendere inesigibile il versamento da parte dell'imputato dell'iva dovuta all'Erario dalle due società di cui egli era legale rappresentante.

Ed invero, premesso che non è in discussione l'elemento oggettivo delle condotte contestate, è stato sottolineato nella sentenza impugnata che [OSCURATO:PERSONA] non ha fatto tutto quanto era nelle sue possibilità per reperire le liquidità necessarie per onorare le obbligazioni tributarie, essendo emerso dall'istruttoria dibattimentale che la [OSCURATO:SOCIETA]. e la T.e.c. avevano fatturato nel 2011, rispettivamente, 1,9 milioni di euro la prima e 1,2 milioni di euro la seconda, importi sufficientemente capienti per pagare il debito all'Erario, seppur inferiori ai ricavi dell'anno prima.Nonostante tali fatturati, che si aggiungevano a quelli ancor più consistenti dell'anno precedente, l'imputato tuttavia non aveva accantonato le somme necessarie per versare l'iva, né le società amministrate da [OSCURATO:PERSONA] avevano assunto alcuna iniziativa, giudiziale o stragiudiziale, per fare in modo che i crediti vantati verso i clienti venissero saldati, fermo restando che i crediti non riscossi della T.e.c. erano inferiori rispetto a quanto dovuto all'Erario per il 2011.

Allo stesso modo, non risulta né che le società di cui l'imputato era amministratore si siano rivolte al circuito bancario per ottenere aperture di credito al fine di pagare quanto dovuto, né che [OSCURATO:PERSONA] abbia assunto altre iniziative, anche sul piano personale, per fronteggiare la dedotta crisi di liquidità, per cui deve concludersi che l'esclusione dell'esimente invocata dalla difesa non presenta alcuna criticità, in quanto scaturita da una disamina razionale degli elementi probatori disponibili, a fronte della quale la difesa ha opposto, peraltro in termini assertivi e non adeguatamente specifici, una lettura alternativa non consentita in questa sede.

2. Tanto premesso, deve tuttavia rilevarsi, rispetto al primo motivo di ricorso, che per i due episodi illeciti contestati è maturata la prescrizione.

Sul punto, appare preliminare evidenziare che i fatti risalgono al 27 dicembre 2012, per cui la prescrizione massima, pari a 7 anni e 6 mesi, è maturata il 27 giugno 2020; la Corte territoriale ha tuttavia ritenuto che, al momento della decisione impugnata (20 luglio 2020), il reato contestato non era prescritto, dovendosi considerare i 64 giorni di sospensione dal 9 marzo all'il maggio 2020, operati ex lege dagli art. 83 del d.l. n. 18 del 2020 e 36 del d.l. n. 23 del 2020.

Va, altresì/ premesso che il processo di secondo grado, inizialmente fissato il 7 maggio 2020, è stato rinviato d'ufficio al successivo 17 giugno e, in tale data, la Corte di appello ha rinviato l'udienza al 20 luglio 2020, in accoglimento dell'eccezione difensiva, rinnovando la notifica del decreto di citazione nei confronti dell'imputato, da effettuare tramite la Polizia -giudiziaria.

Ciò posto, occorre evidenziare che sulla portata della disciplina emergenziale introdotta in ambito processuale penale a seguito della diffusione dell'epidemia del Covid-19, si sono di recente pronunciate le Sezioni Unite di questa Corte che, con la sentenza n. 5292 del 26/11/2020, Rv. 280432, ricorrente [OSCURATO:PERSONA], hanno tra l'altro affermato il principio secondo cui, in tema di disciplina della prescrizione a seguito dell'emergenza pandemica da Covid-19, la sospensione del termine per complessivi sessantaquattro giorni, prevista dall'art. 83, comma 4, del decreto legge n. 17 marzo 2020/ n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica ai procedimenti la cui udienza sia stata fissata nel periodo compreso dal 9 marzo all'il maggio 2020, nonché a quelli per i quali fosse prevista la decorrenza, nel predetto periodo, di un termine processuale, avendo in ogni caso le Sezioni Unite escluso che la sospensione della prescrizione possa operare in maniera generalizzata, per tutti i procedimenti pendenti, in quanto la disciplina ff3 introdotta all'art. 83, comma 4, del decreto legge n. 18 del 2020, presuppone che il procedimento abbia subito una effettiva stasi a causa delle misure adottate per arginare la pandemia.

Ciò è quanto avvenuto nella vicenda in esame.

Nel caso di specie, infatti, deve ribadirsi che l'udienza del giudizio di appello era in origine fissata il 7 maggio 2020, dunque nel periodo indicato nella legislazione emergenziale, posto che l'art. 36, comma 1, del decreto legge n. 23 del 2020, convertito dalla legge n. 40 del 2020, ha prorogato dal 15 aprile all'il maggio 2020 la durata delle disposizioni contenute nei primi due commi dell'art. 83 del decreto legge n. 18 del 2020, mentre correttamente non sono state considerate dalla Corte territoriale eventuali sospensioni riferite al periodo successivo al 12 maggio 2020, in cui si è protratta la celebrazione del giudizio di secondo grado, dovendosi in tal senso evidenziare che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 140 del 2021, ha dichiarato illegittimo l'art. 83, comma 9, del decreto legge n. 18 del 2020, nella parte in cui prevedeva la sospensione del corso della prescrizione «per il tempo in cui i procedimenti penali sono rinviati ai sensi del precedente comma 7, lettera g), e in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020».

La legittimità della sospensione riferita al periodo precedente (9 marzo-11 maggio 2020) deriva invece dalla considerazione che, in questo arco temporale, era stata calendarizzata la prima udienza del giudizio di secondo grado, per cui il procedimento ha comunque subito una parziale stasi per effetto della situazione eccezionale posta a fondamento della disciplina emergenziale, tanto è vero che il vizio sulla notifica del decreto di citazione all'appellante (e non anche al difensore) è stato eccepito e rilevato solo alla prima udienza utile successiva a quella originaria del 7 maggio 2020, che era stata rinviata d'ufficio al 17 giugno 2020.

Non appare quindi illegittima l'applicazione, da parte della Corte di appello, della sospensione della prescrizione per l'intero (e per il solo) periodo di 64 giorni previsto ex lege, ricadendo l'udienza originariamente fissata nel periodo di sospensione delle attività processuali, presupposto questo la cui validità non è inficiato dalla sussistenza di eventuali vizi inerenti l'atto di vocatio in iudícium per l'appellante, profilo questo che attiene alle questioni preliminari sulla formazione del rapporto processuale, la cui trattazione era inibita nel periodo emergenziale.

Dunque, alla data della decisione impugnata (20 luglio 2020), i due episodi del reato per cui si procede non erano prescritti, dovendosi sommare al termine del 27 giugno 2020 i 64 giorni previsti dalla citata legislazione emergenziale.

Cionondimeno, deve comunque prendersi atto che la prescrizione dei fatti in contestazione è intervenuta il 10 settembre 2020, cioè ben prima dell'odierna decisione (19 ottobre 2021), e dunque deve essere rilevata in questa sede, stante l'infondatezza non manifesta delle censure articolate nel primo motivo di ricorso.

3. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perché i reati sono estinti per prescrizione. • P.Q.M.

Annulla senza rinvio la

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 20-07-2020 della Corte di appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito per il ricorrente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 20 luglio 2020, la Corte di appello di Palermo confermava la sentenza del 20 giugno 2019, con la quale il Tribunale di Palermo, previo riconoscimento delle attenuanti generiche, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi sette di reclusione, in quanto ritenuto colpevole di due episodi, unificati dal vincolo della continuazione, del reato di cui all'art. 10-ter del d. Igs. n. 74 del 2000, a lui contestati perché, quale legale rappresentante sia della società [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], avente sede in Palermo alla via Libertà n. 161 (capo A), sia della T.e.c. s.r.I., con sede in Palermo alla via Resuttana n. 366 (capo B), non versava, entro il termine previsto per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale relativa all'anno 2011, per un ammontare pari, rispettivamente, a euro 365.941,83 (capo A) e a euro 403.783 (capo B); in Palermo in data 27 dicembre 2012. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello palermitana, [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi. Con il primo, la difesa deduce la violazione degli art. 157 cod. pen., 83, commi 1, 2 e 4, del decreto-legge n. 18 del 2020 e 36,comma 1,del decreto-legge n. 23 del 2020, ripercorrendo la disciplina emergenziale introdotta nella prima fase della diffusione dell'epidemia da Covid-19 e osservando che la sospensione del decorso del termine di prescrizione del reato deve valere solamente per il periodo dell'emergenza, dovendosi cioè considerare l'effettiva incidenza che quest'ultima possa avere avuto in relazione al singolo procedimento. Ciò posto, la difesa osserva che, nel caso in esame, il procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] era stato fissato originariamente il 7 maggio 2020 e di qui era stato differito, a causa dell'emergenza sanitaria, al 17 giugno 2020: a tale udienza, la difesa eccepiva l'omessa notifica all'imputato del decreto e il processo veniva rinviato all'udienza del 20 luglio 2020, giorno in cui è stata emessa la sentenza impugnata, per cui, essendo avvenuta la prima notifica all'imputato in data successiva al 17 giugno 2020 per l'udienza del 20 luglio, si resterebbe fuori dal perimetro applicativo della normativa emergenziale, non potendosi applicare la sospensione della prescrizione prima della corretta costituzione delle parti. Nel ribadire che la disciplina emergenziale di cui ai decreti legge n. 18 e 36 del 2020 non può essere ritenuta operante prima della regolare formazione del contraddittorio, la difesa rileva inoltre che [OSCURATO:PERSONA], già destinatario di numerose preclusioni alla sua attività lavorativa per effetto del procedimento penale in corso, aveva interesse a chiedere la trattazione anticipata della udienza, rinunciando così al periodo di sospensione, ma tale facoltà gli è stata inibita dall'omessa notifica del decreto di citazione per la prima udienza del 7 maggio 2020.Con il secondo motivo, oggetto di doglianza sono la violazione dell'art. 10- ter del d. Igs. n. 74 del 2000 e la mancanza e manifesta illogicità della motivazione, evidenziandosi che la Corte di appello aveva stigmatizzato la mancanza di allegazioni da parte della difesa rispetto alla dedotta impossibilità di adempiere le obbligazioni tributarie, senza tuttavia considerare che era stata prodotta una consistente documentazione attestante l'impossibilità sopravvenuta di adempiere a causa dell'assenza di liquidità ascrivibile alla continua necessità di reinvestire all'interno delle due aziende per poter restare nel mercato del motor-sport, essendo stati provati altresì il trasferimento all'estero di alcune società debitrici e l'atteggiamento di buona fede del ricorrente, che ha presentato la dichiarazione dei redditi nella speranza, forse utopica, di potervi ottemperare. 3. Con memoria del 23 settembre 2021, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha insistito nell'accoglimento del ricorso, sviluppandone le argomentazioni, con riferimento soprattutto al primo motivo, rispetto al quale è stata richiamata la recente sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2021, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 83, comma 9/ del decreto legge n. 18 del 2020, nella parte in cui prevede la sospensione del decorso della prescrizione per il tempo in cui i procedimenti penali sono stati rinviati ai sensi del comma 3 lettera e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020, dovendosi ritenere pertanto illegittima l'applicazione indiscriminata della sospensione della prescrizione a tutti i processi che sono stati rinviati prima ancora della corretta formazione del contraddittorio, nel caso di specie avvenuta solo all'udienza del 20 luglio 2020. [OSCURATO:PERSONA] La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perché i due episodi del reato contestato sono entrambi estinti per prescrizione. 1. Iniziando per ragioni di coerenza logica dal secondo motivo, occorre evidenziare che la conferma da parte della Corte di appello del giudizio di colpevolezza operato dal Tribunale appare immune da censure, avendo i giudici di secondo grado ragionevolmente escluso nel caso di specie la configurabilità di una condizione tale da rendere inesigibile il versamento da parte dell'imputato dell'iva dovuta all'Erario dalle due società di cui egli era legale rappresentante. Ed invero, premesso che non è in discussione l'elemento oggettivo delle condotte contestate, è stato sottolineato nella sentenza impugnata che [OSCURATO:PERSONA] non ha fatto tutto quanto era nelle sue possibilità per reperire le liquidità necessarie per onorare le obbligazioni tributarie, essendo emerso dall'istruttoria dibattimentale che la [OSCURATO:SOCIETA]. e la T.e.c. avevano fatturato nel 2011, rispettivamente, 1,9 milioni di euro la prima e 1,2 milioni di euro la seconda, importi sufficientemente capienti per pagare il debito all'Erario, seppur inferiori ai ricavi dell'anno prima.Nonostante tali fatturati, che si aggiungevano a quelli ancor più consistenti dell'anno precedente, l'imputato tuttavia non aveva accantonato le somme necessarie per versare l'iva, né le società amministrate da [OSCURATO:PERSONA] avevano assunto alcuna iniziativa, giudiziale o stragiudiziale, per fare in modo che i crediti vantati verso i clienti venissero saldati, fermo restando che i crediti non riscossi della T.e.c. erano inferiori rispetto a quanto dovuto all'Erario per il 2011. Allo stesso modo, non risulta né che le società di cui l'imputato era amministratore si siano rivolte al circuito bancario per ottenere aperture di credito al fine di pagare quanto dovuto, né che [OSCURATO:PERSONA] abbia assunto altre iniziative, anche sul piano personale, per fronteggiare la dedotta crisi di liquidità, per cui deve concludersi che l'esclusione dell'esimente invocata dalla difesa non presenta alcuna criticità, in quanto scaturita da una disamina razionale degli elementi probatori disponibili, a fronte della quale la difesa ha opposto, peraltro in termini assertivi e non adeguatamente specifici, una lettura alternativa non consentita in questa sede. 2. Tanto premesso, deve tuttavia rilevarsi, rispetto al primo motivo di ricorso, che per i due episodi illeciti contestati è maturata la prescrizione. Sul punto, appare preliminare evidenziare che i fatti risalgono al 27 dicembre 2012, per cui la prescrizione massima, pari a 7 anni e 6 mesi, è maturata il 27 giugno 2020; la Corte territoriale ha tuttavia ritenuto che, al momento della decisione impugnata (20 luglio 2020), il reato contestato non era prescritto, dovendosi considerare i 64 giorni di sospensione dal 9 marzo all'il maggio 2020, operati ex lege dagli art. 83 del d.l. n. 18 del 2020 e 36 del d.l. n. 23 del 2020. Va, altresì/ premesso che il processo di secondo grado, inizialmente fissato il 7 maggio 2020, è stato rinviato d'ufficio al successivo 17 giugno e, in tale data, la Corte di appello ha rinviato l'udienza al 20 luglio 2020, in accoglimento dell'eccezione difensiva, rinnovando la notifica del decreto di citazione nei confronti dell'imputato, da effettuare tramite la Polizia -giudiziaria. Ciò posto, occorre evidenziare che sulla portata della disciplina emergenziale introdotta in ambito processuale penale a seguito della diffusione dell'epidemia del Covid-19, si sono di recente pronunciate le Sezioni Unite di questa Corte che, con la sentenza n. 5292 del 26/11/2020, Rv. 280432, ricorrente [OSCURATO:PERSONA], hanno tra l'altro affermato il principio secondo cui, in tema di disciplina della prescrizione a seguito dell'emergenza pandemica da Covid-19, la sospensione del termine per complessivi sessantaquattro giorni, prevista dall'art. 83, comma 4, del decreto legge n. 17 marzo 2020/ n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica ai procedimenti la cui udienza sia stata fissata nel periodo compreso dal 9 marzo all'il maggio 2020, nonché a quelli per i quali fosse prevista la decorrenza, nel predetto periodo, di un termine processuale, avendo in ogni caso le Sezioni Unite escluso che la sospensione della prescrizione possa operare in maniera generalizzata, per tutti i procedimenti pendenti, in quanto la disciplina ff3 introdotta all'art. 83, comma 4, del decreto legge n. 18 del 2020, presuppone che il procedimento abbia subito una effettiva stasi a causa delle misure adottate per arginare la pandemia. Ciò è quanto avvenuto nella vicenda in esame. Nel caso di specie, infatti, deve ribadirsi che l'udienza del giudizio di appello era in origine fissata il 7 maggio 2020, dunque nel periodo indicato nella legislazione emergenziale, posto che l'art. 36, comma 1, del decreto legge n. 23 del 2020, convertito dalla legge n. 40 del 2020, ha prorogato dal 15 aprile all'il maggio 2020 la durata delle disposizioni contenute nei primi due commi dell'art. 83 del decreto legge n. 18 del 2020, mentre correttamente non sono state considerate dalla Corte territoriale eventuali sospensioni riferite al periodo successivo al 12 maggio 2020, in cui si è protratta la celebrazione del giudizio di secondo grado, dovendosi in tal senso evidenziare che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 140 del 2021, ha dichiarato illegittimo l'art. 83, comma 9, del decreto legge n. 18 del 2020, nella parte in cui prevedeva la sospensione del corso della prescrizione «per il tempo in cui i procedimenti penali sono rinviati ai sensi del precedente comma 7, lettera g), e in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020». La legittimità della sospensione riferita al periodo precedente (9 marzo-11 maggio 2020) deriva invece dalla considerazione che, in questo arco temporale, era stata calendarizzata la prima udienza del giudizio di secondo grado, per cui il procedimento ha comunque subito una parziale stasi per effetto della situazione eccezionale posta a fondamento della disciplina emergenziale, tanto è vero che il vizio sulla notifica del decreto di citazione all'appellante (e non anche al difensore) è stato eccepito e rilevato solo alla prima udienza utile successiva a quella originaria del 7 maggio 2020, che era stata rinviata d'ufficio al 17 giugno 2020. Non appare quindi illegittima l'applicazione, da parte della Corte di appello, della sospensione della prescrizione per l'intero (e per il solo) periodo di 64 giorni previsto ex lege, ricadendo l'udienza originariamente fissata nel periodo di sospensione delle attività processuali, presupposto questo la cui validità non è inficiato dalla sussistenza di eventuali vizi inerenti l'atto di vocatio in iudícium per l'appellante, profilo questo che attiene alle questioni preliminari sulla formazione del rapporto processuale, la cui trattazione era inibita nel periodo emergenziale. Dunque, alla data della decisione impugnata (20 luglio 2020), i due episodi del reato per cui si procede non erano prescritti, dovendosi sommare al termine del 27 giugno 2020 i 64 giorni previsti dalla citata legislazione emergenziale. Cionondimeno, deve comunque prendersi atto che la prescrizione dei fatti in contestazione è intervenuta il 10 settembre 2020, cioè ben prima dell'odierna decisione (19 ottobre 2021), e dunque deve essere rilevata in questa sede, stante l'infondatezza non manifesta delle censure articolate nel primo motivo di ricorso. 3. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perché i reati sono estinti per prescrizione. • P.Q.M. Annulla senza rinvio la
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