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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36300/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, tramite separati ricorsi curati da distinti Difensori, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello di L'Aquila il 28 novembre 2022 ha integralmente confermato la decisione, appellata dagli imputati, con cui il G.i.p. del Tribunale di Pescara il 4 febbraio 2021, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto entrambi gli imputati responsabili del reato di detenzione a fine di cessione di cocaina (fatto, qualificato ai sensi del comma 1 dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, accertato il 15 gennaio 2020), in conseguenza condannando ciascuno alla pena di giustizia, operata la diminuzione per il rito, previa disapplicazione, quanto a [OSCURATO:PERSONA], della recidiva e riconosciute allo stesso le attenuanti generiche ed applicata, invece, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la recidiva e ritenuta la stessa subvalente rispetto all'attenuante della collaborazione di cui al comma 7 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990. [OSCURATO:PERSONA] si affida ad un unico motivo con il quale lamenta vizio di motivazione in relazione alla pena inflitta, che si ritiene eccessivamente severa, e al diniego delle invocate attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] si affida ad un solo, complessivo, motivo con il quale denunzia la violazione del comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, poiché la corretta valutazione delle differenti posizioni degli imputati e del contributo fattuale di ciascuno avrebbe dovuto condurre, ad avviso del ricorrente, ad una riqualificazione migliorativa.

Entrambe le impugnazioni sono manifestamente infondate.

Trascurano, infatti, i ricorrenti che la Corte territoriale ha già disatteso, con motivazione idonea, non incongrua né illogica, che si rinviene alle pp. 3-5 della sentenza impugnata, le stesse identiche questioni, che vengono oggi meramente reiterate senza, tuttavia, confrontarsi con gli argomenti svolti dai Giudici di merito.

I ricorsi sono, dunque, aspecifici, oltre che generici e costruiti in fatto: essendo, dunque, inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Ro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, tramite separati ricorsi curati da distinti Difensori, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello di L'Aquila il 28 novembre 2022 ha integralmente confermato la decisione, appellata dagli imputati, con cui il G.i.p. del Tribunale di Pescara il 4 febbraio 2021, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto entrambi gli imputati responsabili del reato di detenzione a fine di cessione di cocaina (fatto, qualificato ai sensi del comma 1 dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, accertato il 15 gennaio 2020), in conseguenza condannando ciascuno alla pena di giustizia, operata la diminuzione per il rito, previa disapplicazione, quanto a [OSCURATO:PERSONA], della recidiva e riconosciute allo stesso le attenuanti generiche ed applicata, invece, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la recidiva e ritenuta la stessa subvalente rispetto all'attenuante della collaborazione di cui al comma 7 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990. [OSCURATO:PERSONA] si affida ad un unico motivo con il quale lamenta vizio di motivazione in relazione alla pena inflitta, che si ritiene eccessivamente severa, e al diniego delle invocate attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] si affida ad un solo, complessivo, motivo con il quale denunzia la violazione del comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, poiché la corretta valutazione delle differenti posizioni degli imputati e del contributo fattuale di ciascuno avrebbe dovuto condurre, ad avviso del ricorrente, ad una riqualificazione migliorativa. Entrambe le impugnazioni sono manifestamente infondate. Trascurano, infatti, i ricorrenti che la Corte territoriale ha già disatteso, con motivazione idonea, non incongrua né illogica, che si rinviene alle pp. 3-5 della sentenza impugnata, le stesse identiche questioni, che vengono oggi meramente reiterate senza, tuttavia, confrontarsi con gli argomenti svolti dai Giudici di merito. I ricorsi sono, dunque, aspecifici, oltre che generici e costruiti in fatto: essendo, dunque, inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Ro
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