CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 aprile 2017
Cassazione n. 30641/2024
Testo disponibile della fonteAnonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorsoiscritto al n. 1 8080 /20 2 3 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA];rappresentato e difes o da ll’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( pec dichiarata: [OSCURATO:EMAIL] ) , in virtù di procura allegataal ricorso per cassazione; -ricorrente- nei confronti di Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER), già [OSCURATO:PERSONA] di Riscossione s.p.a., in persona del Direttore pro tempore; rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura Generale dello St ato (pec: [OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente- per la cassazione della sentenza n. 222/2023 della CORTE d ’ APPELLO di CAGLIARI, depositata il 22giugno 2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 novembre 2024 dal ConsiglierePaolo S paziani . [OSCURATO:PERSONA] 1.Con citazione del 7 giugno 2019, [OSCURATO:PERSONA] – premesso che il 3 settembre 2018 gli era stata notificata dall’ente riscossore la “comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria” a garanzia del pagamento di Euro 201.553,22, dovuti in forza della cartella di pagamento n°10220170000120459002; che il 12 aprile 2019 aveva appurato che a tale notifica aveva fatto seguitol’effettiva iscrizione di ipoteca sui suoi beni per un importo pari al doppio d i quello indicato nel prospetto,ovverosia per la somma di Euro 421.106,04 ; e che tale iscrizione era illegittima ed invalida per diverse ragioni ed particolare, per quanto ancora rileva, perché era stata omessa la notifica della cartella di pagamento – convenne in giudizio Agenzia delle Entrate - Riscossione (AdER) dinanzi al Tribunale di Cagliari, chiedendo che fosse dichiarata la nullità dell’iscrizione ipotecaria e che ne fosse disposta la cancellazione. 2.La domanda fu accolta dal Tribunale ma è stata rigettata dalla Corte d’appello di Cagliari, in accoglimento del gravame interposto dall’ente della riscossione. La Corte territoriale ha rilevato che « dalla documentazione in atti emerge[va] che in data 7.4.2017 la cartella di pagamento n°10220170000120459002 era stata notificata a [OSCURATO:PERSONA] dal messo notificatore mediante consegna dell’atto a [OSCURATO:PERSONA], qualificatasi come coniuge, accompagnata dall’invio al contribuente della raccomandata informativa dell’avvenuta notifica attraverso il servizio postale privato Nexive s.p.a.» (pag. 5 della sentenza impugnata), soggetto, quest’ultimo, certamente legittimato al riguardo, attesa la natura amministrativa ( e non giudiziar ia) della cartella di pagamento , la cui notifica non era pertanto devoluta all’esclusivacompetenza di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.. 3.Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico, articolato motivo. Risponde con controricorso Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER). La trattazionedel ricorso è stata fissata in adunanza camerale , ai sensi dell’art.380-bis.1 cod. proc. civ.. Il Procuratore Generale non ha depositato conclusioni scritte. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso viene denunciata , ai sensi dell’art.360 n.3 cod. proc. civ., la «violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 60 D.P.R 600/1973 e 26 D.P.R 602/1973». Il ricorrenteribadisce la dedotta inesistenza della notifica dell’atto presupposto e censura l’errore in cui sarebbe incorsa la Corte d’appello, osservando che, contrariamente a quanto da essa rilevato, la documentazione depositata dall’ente riscossore sarebbe mancante sia della “relata di notifica”, sia dell’ “avviso di ricevimento” della successiva raccomandata informativa. 2.Il motivo è ammissibile perché , pur denunciando un errore di percezione che a vrebbe indotto il giudice d’appello a supporre l’esistenza di un fatto (la notifica della cartella di pagamento ) che risulterebbe escluso alla stregua degli atti di causa, tuttavia concerne una circostanza che ha formato oggetto di discussione e, dunque , si sottrae al rimedio della revocazione. 3.Esso motivo è, però , infondato , in quanto la Corte d’ appello ha esattamente ritenuto che la convenuta - appellante (odierna controricorrente) avesse fornito la prova della rituale notifica della cartella di pagamento, atto presuppostodell’iscrizione ipotecaria. La documentazione in atti consta , infatti , anzitutto proprio della relata di notifica infondatamente reputata inesistente da parte del ricorrente, con cui il messo notificatore aveva dato atto di aver notificato il documento consegnandolo, in assenza del destinatario , in busta sigillata, a persona qualificatasi per il coniuge dello stesso, che aveva provvedutoa sottoscrivere l a relata medesima, nonché di avere successivamenteinformato il destinatario con lettera raccomandata . Oltre che della relata di notifica è stata prodotta l’informativa effettuata con la predetta raccomandata , unitamente alla distinta di postalizzazione che ne dimostraval’avvenuta spedizione. Quanto all’avviso di ricevimentodella raccomandata informativa, di cui pureil ricorrente lamenta la mancanza, è sufficiente evidenziare, al riguardo,che, come esattamente osservato dall’ente controricorrente, l’art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 ( norma esattamente applicata dal messo notificatore)prevede che , nell’ipotesi di consegna dell’atto a soggetto diverso dal destinatario , quest’ultimo deve es sere notiziato dell’avvenuta notificazione “amezzo di lettera raccomandata ” enon , quindi , con raccomandata con avviso di ricevimento ( Cass. n. 17235/2017; Cass. n. 20863/2017; Cass. n. 9239/2019, non massimate).4. C on la memoria depositata in vista dell’odierna adunanza cameraleil ricorrente contesta l’inferenza probatoria della “ distinta di postalizzazione”,evocando un precedente della Sezione T ributaria di questa Corte che avrebbe ritenuto non equiparabile tale distinta alla ricevuta di spedizione, in ragione del fatto che le indicazioni in es sa trascrittenon provengono dall’agente postale ma dalla stessa parte che intende avvalersene (è citata Cass.n. 6130/2021). La doglianzaè inammissibile per un duplice ordine di ragioni; in primo luogo,per novità, in quanto doglianza diversa r ispetto a quelle formulate nel ricorso (concui si era lamentata la mancanza della relata di notifica e dell’avviso di ri cevimento della successiva raccomandata informativa); in secondo luogo,perché diretta a censurare il giudizio di merito sull’apprezzamento dell’inferenza probatoria della distinta di postalizzazionein funzione della dimostrazione della spedizione della raccomandatainformativa. 5.In definitiva, il ricorso deve essere rigettato. 6.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. 7.Avuto riguardo al tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso.Condannail ricorrente a rimborsare al la controricorrente le spese del giudiziodi legittimità, che liquida in Euro 8.300 per compensi , oltre alle spese prenotate a debito. ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso